Direttiva 2006/88
Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006 , relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2006/88/CE riorganizza e aggiorna il quadro UE in materia di sanità degli animali d’acquacoltura, sostituendo le precedenti direttive settoriali. Introduce un sistema armonizzato di riconoscimento delle imprese, tracciabilità, sorveglianza basata sul rischio, gestione degli scambi e delle importazioni, nonché misure minime di contenimento ed eradicazione delle principali malattie elencate. Gli Stati membri conservano margini di discrezionalità per misure più rigorose in alcuni casi, ma devono rispettare i requisiti minimi, notificare alla Commissione e recepire la direttiva entro il 1° maggio 2008, applicandola dal 1° agosto 2008.
Norme di polizia sanitaria per l’acquacoltura: prevenzione, sorveglianza, movimentazione, importazione e lotta contro talune malattie degli animali acquatici, con disciplina del riconoscimento delle imprese e dello status di indenne da malattia.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alle imprese di acquacoltura, agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti, ai trasportatori e alle autorità competenti degli Stati membri. Copre la commercializzazione, l’importazione e il transito di animali d’acquacoltura vivi e dei prodotti relativi, le misure preventive e le misure minime di lotta contro talune malattie esotiche e non esotiche, oltre alla disciplina dello status di indenne da malattia di Stati membri, zone e compartimenti. Sono escluse, in via generale, le specie acquatiche ornamentali allevate in acquari non commerciali, gli animali selvatici destinati all’immissione immediata nella catena alimentare e quelli destinati a farina/olio/mangimi; per gli ornamentali tenuti in negozi, vivai, stagni da giardino, acquari commerciali o presso grossisti la direttiva non si applica a taluni capi se non vi è contatto con il sistema idrico naturale o se vi è un adeguato trattamento delle acque reflue. Restano salve le norme su conservazione delle specie e introduzione di specie allogene.
Direttiva 2006/88/CE sulle condizioni di polizia sanitaria per l’acquacoltura
La direttiva riforma in modo organico la disciplina UE della sanità animale nel settore dell’acquacoltura, sostituendo le precedenti direttive frammentarie. L’obiettivo è prevenire la diffusione di malattie degli animali acquatici, garantire la libera circolazione nel mercato interno e imporre una struttura comune di sorveglianza, riconoscimento degli impianti e risposta ai focolai, con un’impostazione espressamente basata sul rischio e sulla flessibilità per tener conto della diversificazione del settore.
Oggetto e finalità
La direttiva definisce:
- le norme di polizia sanitaria per immissione sul mercato, importazione e transito di animali d’acquacoltura e relativi prodotti;
- le misure preventive minime per aumentare consapevolezza e preparazione di autorità, imprese e operatori;
- le misure minime di lotta in caso di sospetto o conferma di talune malattie.
Il legislatore unionale sottolinea, nei considerando, il bilanciamento tra protezione sanitaria e libertà degli scambi: controlli inadeguati favorirebbero la diffusione dei patogeni, mentre un eccesso di regolazione potrebbe imporre restrizioni inutili al commercio.
Ambito di applicazione ed esclusioni
La disciplina riguarda animali d’acquacoltura, relativi prodotti, imprese di acquacoltura, stabilimenti di trasformazione riconosciuti, trasportatori e autorità competenti. Sono escluse alcune categorie di animali acquatici ornamentali, gli animali selvatici destinati all’immediato consumo umano e quelli destinati a farina di pesce, mangimi, olio di pesce e prodotti similari.
Per gli animali ornamentali tenuti in negozi, vivai, stagni da giardino, acquari commerciali o presso grossisti, parte significativa della direttiva non si applica se non esiste contatto con il sistema idrico naturale oppure se è presente un trattamento delle acque reflue idoneo a contenere il rischio di trasmissione. Restano ferme le norme sulla conservazione delle specie e sull’introduzione di specie allogene.
Definizioni e architettura tecnica
L’articolo 3 e l’allegato I forniscono definizioni fondamentali per l’operatività della direttiva. Tra le nozioni centrali vi sono:
- acquacoltura;
- animali d’acquacoltura e animali acquatici;
- impresa di acquacoltura e responsabile dell’impresa;
- azienda, zona destinata a molluschicoltura, zona di produzione, zona di stabulazione, compartimento;
- malattia emergente, infezione, vettore, specie sensibili;
- fermo dell’impianto, successiva trasformazione, zona di protezione, zona cuscinetto.
Queste definizioni sono cruciali perché il sistema della direttiva distingue tra Stato membro, zona e compartimento, consentendo una gestione epidemiologica differenziata e territorialmente sofisticata.
Riconoscimento degli impianti, registri e controlli
La direttiva introduce un sistema di riconoscimento obbligatorio per le imprese di acquacoltura e per gli stabilimenti di trasformazione che effettuano abbattimenti per misure di lotta. Il riconoscimento è subordinato al rispetto delle prescrizioni di igiene, registrazione e sorveglianza, nonché all’esistenza di un sistema che consenta all’autorità competente di verificare l’adempimento.
L’autorità può rifiutare il riconoscimento se l’attività comporta un rischio inaccettabile di diffusione delle malattie verso aziende vicine, zone di molluschicoltura o stock selvatici, ma deve prima valutare misure di mitigazione o la possibilità di un’ubicazione alternativa.
Gli Stati membri devono inoltre tenere un registro pubblico aggiornato delle imprese e degli stabilimenti riconosciuti, contenente almeno i dati indicati nell’allegato II: identificazione, ubicazione, autorizzazioni, specie allevate o trattate, dati sugli scarichi e stato sanitario. I controlli ufficiali devono essere regolari, basati sul rischio e comprendere ispezioni, audit e campionamenti secondo la frequenza raccomandata nell’allegato III, parte B.
Tracciabilità, igiene e sorveglianza sanitaria
L’articolo 8 impone obblighi di registrazione molto dettagliati. Le imprese devono annotare movimenti in entrata e in uscita, mortalità per unità epidemiologica e risultati della sorveglianza sanitaria. I trasportatori devono registrare decessi durante il trasporto, località visitate e ogni cambio d’acqua con relativa origine e destinazione. Gli spostamenti devono essere tracciabili nel luogo di origine e di destinazione e possono essere registrati in un registro nazionale elettronico.
L’articolo 9 richiede prassi igieniche adeguate, mentre l’articolo 10 impone un programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio in tutte le aziende e zone di molluschicoltura. La sorveglianza mira a individuare aumenti di mortalità e la presenza delle malattie elencate nell’allegato IV, parte II, con frequenze raccomandate variabili in funzione del rischio e dello status sanitario della zona o del compartimento.
Movimentazione intra-UE, certificazione e requisiti sanitari
Per la circolazione interna, la direttiva stabilisce che l’immissione sul mercato non deve compromettere lo stato sanitario del luogo di destinazione. Le regole più rilevanti riguardano:
- misure di profilassi durante il trasporto;
- condizioni del ricambio d’acqua;
- certificazione sanitaria nei casi previsti;
- notifica dei movimenti attraverso il sistema informatizzato richiamato dalla direttiva 90/425/CEE.
La certificazione è richiesta, in particolare, quando gli animali entrano in uno Stato membro, una zona o un compartimento dichiarati indenni o soggetti a programmi di sorveglianza/eradicazione, oppure quando provengono da zone sottoposte a misure di lotta. Per gli animali da allevamento e ripopolamento si richiede, in linea generale, che siano clinicamente sani e non provengano da aziende con aumento inspiegato della mortalità; sono previste deroghe basate su valutazione del rischio e separate unità epidemiologiche.
Regole specifiche per specie sensibili, portatrici, trasformazione e selvatici
La direttiva distingue con attenzione tra specie sensibili, specie portatrici e animali selvatici. Per l’introduzione in zone indenni di specie sensibili è richiesto, di regola, che provengano da un altro Stato membro, zona o compartimento dichiarati indenni. Per specie portatrici possono essere previste quarantena o isolamento in acque immuni dall’agente patogeno, qualora ciò basti a ridurre il rischio a un livello accettabile.
Per gli animali destinati a successiva trasformazione per consumo umano, la direttiva consente la movimentazione verso zone indenni solo se sussistono determinate condizioni: provenienza da territorio indenne, trasformazione in stabilimenti riconosciuti in condizioni idonee, oppure abbattimento ed eviscerazione prima della spedizione per i pesci, o spedizione come prodotto non trasformato o trasformato per molluschi e crostacei. Sono previsti anche requisiti per lo stabulamento temporaneo nei luoghi di trasformazione, soprattutto in presenza di sistemi di trattamento delle acque reflue che inattivino i patogeni.
Per gli animali acquatici selvatici catturati in zone non indenni e destinati a essere reimmessi in aree indenni, la direttiva impone l’isolamento sotto controllo ufficiale per un periodo sufficiente a contenere il rischio di trasmissione; è prevista una possibile deroga per tradizionali forme di acquacoltura lagunare estensiva, previo risk assessment.
Importazioni da paesi terzi
L’introduzione nella Comunità è consentita solo da paesi terzi, o parti di paesi terzi, inseriti in appositi elenchi aggiornati. La loro inclusione dipende da una valutazione comunitaria sull’adeguatezza delle garanzie offerte dall’autorità competente del paese terzo in tema di polizia sanitaria.
Nel valutare o aggiornare gli elenchi, la Commissione considera:
- normativa e assetto istituzionale del paese terzo;
- mezzi, personale e controlli dei servizi ispettivi;
- condizioni sanitarie di produzione, manipolazione, stoccaggio e spedizione;
- garanzie di equivalenza;
- esperienza commerciale e risultati dei controlli alle importazioni;
- stato sanitario di animali allevati e selvatici;
- qualità e tempestività dell’informazione sulle malattie;
- norme di prevenzione e controllo nel paese terzo.
Ogni partita deve essere accompagnata da un documento con certificato sanitario attestante la conformità ai requisiti della direttiva e alle condizioni specifiche d’importazione. Sono contemplate anche condizioni particolari per il transito e l’uso di documentazione elettronica.
Notifica, sospetto e prime misure di contenimento
La direttiva impone un obbligo molto rigoroso di notifica. In caso di sospetto o conferma di una delle malattie dell’allegato IV, parte II, l’autorità competente deve esserne informata immediatamente; in caso di aumento della mortalità, il decesso deve essere segnalato senza ritardo. L’obbligo grava su proprietari, custodi, trasportatori, veterinari, personale di laboratori e altri operatori professionali del settore.
Se si tratta di malattia esotica conclamata o di malattia non esotica in Stato membro/ zona/ compartimento già dichiarato indenne, lo Stato membro deve informare entro 24 ore gli altri Stati membri, la Commissione e i paesi EFTA.
In fase di sospetto, il sistema impone il prelievo di campioni, il controllo ufficiale dell’azienda o zona coinvolta, il divieto di movimenti non autorizzati e l’avvio immediato dell’indagine epidemiologica. Se i risultati escludono la malattia, le restrizioni devono essere revocate.
Misure in caso di malattie esotiche
Quando la presenza di una malattia esotica è confermata, la direttiva richiede:
- dichiarazione ufficiale di infezione;
- istituzione di zone di protezione e di sorveglianza;
- divieto di ripopolamento e di movimenti non autorizzati;
- ulteriori misure aggiuntive necessarie;
- raccolta controllata e destinazione al consumo umano o a trasformazione, se gli animali hanno raggiunto la taglia commerciale e non mostrano sintomi;
- rimozione e smaltimento di morti e animali clinicamente colpiti, in conformità al regolamento (CE) n. 1774/2002;
- fermo dell’impianto ove possibile.
Le misure restano in vigore fino all’attuazione dell’eradicazione e all’esito negativo dei controlli nella zona di protezione e nei tipi di imprese interessate.
Malattie non esotiche: eradicazione o contenimento
Per le malattie non esotiche, lo Stato membro colpito deve scegliere tra due approcci:
- applicare le misure della sezione sulle malattie esotiche per riottenere lo status di indenne;
- oppure elaborare un programma di eradicazione approvato.
Se non intende riottenere lo status di indenne, si applicano misure di contenimento minime: dichiarazione di infetto, zona di protezione con sorveglianza, limitazioni ai movimenti e smaltimento dei soggetti morti. In alcuni casi, animali clinicamente sani possono raggiungere la taglia commerciale prima dell’abbattimento o essere spostati in altra zona infetta, con misure atte a ridurre la diffusione.
Malattie emergenti e misure ad hoc
La direttiva disciplina anche le malattie emergenti. Gli Stati membri devono adottare misure appropriate per contenerle e informare senza indugio Commissione, Stati membri ed EFTA quando i risultati abbiano rilievo epidemiologico per altri territori. Entro quattro settimane la questione va sottoposta al comitato competente, che può portare all’estensione, modifica o abrogazione delle misure nazionali. L’allegato IV può essere aggiornato per includere la nuova malattia o una nuova specie ospite sensibile.
Inoltre, l’articolo 42 consente misure epidemiologiche ad hoc, temporanee, quando il regime ordinario non è adeguato o la malattia continua a propagarsi nonostante le misure adottate.
Programmi di sorveglianza, eradicazione e intervento
L’articolo 44 prevede programmi di sorveglianza per gli Stati membri non notoriamente infetti ma non indenni e programmi di eradicazione per gli Stati membri notoriamente infetti. Tali programmi devono essere approvati dalla Commissione secondo procedura di comitato e possono essere modificati o sospesi. Devono contenere almeno:
- descrizione della situazione epidemiologica iniziale;
- analisi dei costi prevedibili e dei benefici attesi;
- durata prevista e obiettivo finale;
- delimitazione geografica e amministrativa dell’area di applicazione.
L’articolo 47 impone un programma d’intervento nazionale per le malattie emergenti ed esotiche, comprensivo di poteri giuridici, fondi di emergenza, catena di comando, centri locali di crisi, cooperazione con autorità ambientali, risorse umane e di laboratorio, manuale operativo, eventuali piani di vaccinazione d’emergenza e formazione periodica. Il programma deve essere aggiornato ogni cinque anni e approvato secondo procedura di comitato.
Vaccinazione
La vaccinazione contro le malattie esotiche è in linea generale vietata, salvo che sia approvata in base agli articoli 41, 42 o 47. Per le malattie non esotiche è vietata nei territori o nelle aree dichiarate indenni o coperte da programmi di sorveglianza approvati, ma può essere autorizzata nelle parti non indenni o nei programmi di eradicazione. I vaccini devono essere autorizzati ai sensi della direttiva 2001/82/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004. Le deroghe per ricerca scientifica sono ammesse in condizioni controllate e con misure di protezione per altre specie.
Status di indenne da malattia: Stati, zone e compartimenti
Il capo VII è uno degli snodi centrali della direttiva. Uno Stato membro può essere dichiarato indenne da una o più malattie non esotiche se sussistono determinate condizioni, tra cui assenza della specie sensibile, impossibilità di sopravvivenza dell’agente patogeno o rispetto dei requisiti dell’allegato V. In presenza di Stati vicini o bacini condivisi, possono essere richieste zone cuscinetto.
Analogamente, zone e compartimenti possono essere dichiarati indenni con una procedura di notifica e controllo. La dichiarazione è supportata da prove rese accessibili elettronicamente e può essere contestata da Commissione o Stati membri entro un termine di 60 giorni dalla riunione del comitato, prorogabile di 30 giorni in caso di obiezioni motivate. Se necessario, la Commissione può svolgere un’ispezione sul posto e sospendere l’autodichiarazione.
Gli elenchi degli Stati membri, zone e compartimenti indenni sono pubblici e aggiornati dalla Commissione e dagli Stati membri.
Mantenimento, sospensione e ripristino dello status
Lo status di indenne può essere mantenuto anche con sorveglianza mirata sospesa, purché permangano condizioni favorevoli alla manifestazione clinica e siano rispettate le altre prescrizioni; in assenza di tali condizioni, la sorveglianza mirata deve continuare a un livello proporzionato al rischio.
Se lo Stato membro ha motivo di ritenere violato lo status, deve sospendere immediatamente gli scambi di specie sensibili o portatrici verso territori a stato sanitario migliore e applicare le misure di cui al capo V, sezioni 2 e 4. Se l’indagine epidemiologica smentisce la violazione, lo status viene ripristinato; se l’infezione è probabile, lo status è revocato e il ripristino richiede il rispetto dell’allegato V.
Autorità competenti, laboratori e metodi diagnostici
Ogni Stato membro deve designare le proprie autorità competenti e garantire cooperazione stabile con le altre amministrazioni rilevanti per acquacoltura, alimenti e mangimi. Le autorità devono poter accedere a servizi di laboratorio adeguati e a conoscenze aggiornate di epidemiologia e risk analysis.
La direttiva istituisce un sistema multilivello di laboratori:
- laboratori comunitari di riferimento, designati secondo procedura di comitato;
- laboratori nazionali di riferimento per ciascun laboratorio comunitario;
- laboratori designati per i servizi diagnostici.
I laboratori devono essere accreditati, in linea di principio, secondo EN ISO/IEC 17025, EN 45002 ed EN 45003; sono previste deroghe pratiche, purché sia attivo un sistema di qualità conforme a ISO 9001. I laboratori comunitari coordinano i metodi diagnostici, distribuiscono ceppi e reagenti di riferimento, organizzano ring test e cooperano con l’OIE e con laboratori di paesi terzi; i laboratori nazionali fungono da punto di contatto e garantiscono la conferma dei focolai, l’armonizzazione tecnica e la cooperazione con i laboratori designati.
Ispezioni, informatizzazione e sanzioni
La Commissione può effettuare ispezioni e audit sul posto negli Stati membri e nei paesi terzi per verificare l’applicazione uniforme della direttiva e la conformità/equivalenza delle norme sanitarie dei paesi terzi. In caso di grave rischio per la salute animale, lo Stato membro interessato deve intervenire immediatamente, e in difetto la Commissione può adottare misure di salvaguardia.
Entro il 1° agosto 2008 gli Stati membri devono predisporre procedure e formalità per la messa a disposizione elettronica di informazioni relative a registri, dichiarazioni di status indenne e laboratori. Le sanzioni nazionali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, e gli Stati membri devono notificarle alla Commissione nei termini previsti dall’articolo 65.
Recepimento, abrogazioni e decorrenze
La direttiva impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 1° maggio 2008, con applicazione dal 1° agosto 2008. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione.
Sono abrogate, con effetto dal 1° agosto 2008, le direttive 91/67/CEE, 93/53/CEE e 95/70/CE. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla nuova direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato VIII. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è destinata agli Stati membri.
Implicazioni pratiche per operatori e professionisti
Per avvocati e commercialisti operanti nel settore agroalimentare e dell’acquacoltura, la direttiva comporta in pratica:
- necessità di verificare il riconoscimento degli impianti e l’aggiornamento dei registri;
- strutturazione di procedure interne di tracciabilità, biosicurezza e notifica;
- attenzione alle condizioni per movimentazioni, importazioni e certificazioni sanitarie;
- valutazione dell’impatto di programmi di sorveglianza o eradicazione su business plan, investimenti e continuità operativa;
- presidio della conformità documentale e dei rapporti con autorità competenti e laboratori.
Il sistema è fortemente basato sul rischio, ma lascia agli Stati membri un margine rilevante nella scelta dei mezzi organizzativi, nell’eventuale introduzione di misure più rigorose in alcuni ambiti e nella definizione delle modalità attuative tramite procedura di comitato.
Disposizioni principali
Oggetto e margini di intervento nazionale
L’articolo 1 stabilisce tre pilastri: norme di polizia sanitaria per immissione sul mercato, importazione e transito; misure preventive minime di sensibilizzazione e preparazione; misure minime di lotta in caso di sospetta o confermata presenza di focolai. Gli Stati membri possono adottare misure più rigorose nel capo II, articolo 13 e nel capo V, purché non incidano sugli scambi con altri Stati membri.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’articolo 2 esclude gli animali acquatici ornamentali in acquari non commerciali, gli animali selvatici raccolti per l’immediata introduzione nella catena alimentare e gli animali catturati per farine, mangimi, olio di pesce e prodotti similari. Per specifici impianti di ornamentali senza contatto con il sistema idrico naturale, o con trattamento delle acque reflue idoneo, non si applicano il capo II, il capo III sezioni 1-4 e il capo VII. Restano salve le norme di conservazione e di introduzione di specie allogene.
Definizioni chiave
L’articolo 3 e l’allegato I definiscono, tra l’altro, acquacoltura, animali d’acquacoltura, impresa di acquacoltura, responsabile, animali acquatici, azienda, zona destinata a molluschicoltura, zona/compartimento, malattia emergente, specie sensibili, vettore, zona di protezione, fermo dell’impianto, successiva trasformazione, aumento del tasso di mortalità e infezione. Le definizioni tecniche si coordinano con i regolamenti (CE) n. 178/2002, 852/2004, 853/2004 e 882/2004.
Riconoscimento delle imprese e dei trasformatori
Gli articoli 4 e 5 impongono agli Stati membri di far riconoscere ogni impresa di acquacoltura e ogni stabilimento di trasformazione che abbatta animali per misure di lotta. Il riconoscimento è subordinato al rispetto degli articoli 8, 9 e 10, all’adozione di sistemi idonei a dimostrare il rispetto delle prescrizioni e al controllo dell’autorità competente; può essere negato se l’attività comporta un rischio inaccettabile di diffusione di malattie. È previsto un unico numero di riconoscimento e, per taluni impianti o laghetti di pesca sportiva, gli Stati membri possono limitarsi alla registrazione con applicazione mutatis mutandis delle norme.
Registro pubblico e controlli ufficiali
L’articolo 6 richiede un registro aggiornato e pubblico delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione riconosciuti, con i dati minimi dell’allegato II. L’articolo 7 prevede controlli ufficiali dell’autorità competente, basati sul rischio e consistenti in ispezioni, visite, audit e, se del caso, campionamenti; le modalità applicative sono adottate secondo la procedura di comitato.
Tracciabilità, igiene e sorveglianza sanitaria
L’articolo 8 impone registrazioni obbligatorie degli spostamenti, delle mortalità e dei risultati della sorveglianza sanitaria, anche per trasportatori e stabilimenti di trasformazione; gli spostamenti devono essere tracciabili e possono essere registrati in formato elettronico. L’articolo 9 richiede buone prassi igieniche. L’articolo 10 impone un programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio in tutte le aziende e zone destinata a molluschicoltura, volto a rilevare aumenti di mortalità e le malattie dell’allegato IV, parte II.
Regole generali per la movimentazione intra-UE
Gli articoli 11-14 stabiliscono che la movimentazione non deve compromettere lo stato sanitario del luogo di destinazione e, se del caso, dei luoghi di transito. Sono previste misure di profilassi durante il trasporto, regole sul ricambio d’acqua, certificazione sanitaria per movimenti verso Stati membri, zone o compartimenti indenni o soggetti a programmi di sorveglianza/eradicazione, e notifiche mediante il sistema informatizzato previsto dalla direttiva 90/425/CEE. Alcuni movimenti sono soggetti anche a notifica elettronica per tracciamento.
Movimentazione per allevamento, ripopolamento e trasformazione
Gli articoli 15-20 disciplinano condizioni più stringenti per animali destinati ad allevamento, ripopolamento, trasformazione per consumo umano e rilascio di selvatici. In sintesi, gli animali devono essere clinicamente sani e non provenire da aziende con mortalità inspiegata, salvo deroghe basate sulla valutazione del rischio. Per specie sensibili introdotte in aree indenni occorre provenienza da zone/compartimenti indenni; per specie portatrici possono essere richieste quarantena o impianti di isolamento. Per gli animali destinati alla trasformazione si prevedono requisiti di stabilimenti riconosciuti e trattamenti delle acque reflue; per gli animali selvatici catturati in aree non indenni è previsto l’isolamento prima del reimpiego.
Ornamentali e transito/importazione da paesi terzi
L’articolo 21 impone che gli animali acquatici ornamentali non compromettano lo stato sanitario generale, anche per malattie non esotiche. Gli articoli 22-25 stabiliscono che l’ingresso nella Comunità è consentito solo da paesi terzi o parti di paesi terzi inseriti in elenchi aggiornati, sulla base di una valutazione della capacità dell’autorità competente di garantire le norme UE. Ogni partita deve essere accompagnata da documento e certificato sanitario; sono previsti criteri di classificazione dei paesi terzi, condizioni speciali d’importazione, documentazione elettronica e certificazione del transito.
Notifica delle malattie e prime misure
Gli articoli 26-30 impongono la notifica immediata dei sospetti e dei casi, anche in caso di aumento della mortalità, a carico di proprietari, addetti, trasportatori, veterinari e laboratori. In caso di malattia esotica o di malattia non esotica in zone/compartimenti indenni, entro 24 ore lo Stato membro informa Commissione, altri Stati membri e paesi EFTA. In caso di sospetto, si prelevano campioni, si pongono sotto controllo ufficiale le aziende o zone interessate, si vietano gli spostamenti non autorizzati e si avvia l’indagine epidemiologica.
Misure contro malattie esotiche e non esotiche
Le sezioni 3 e 4 del capo V disciplinano le misure minime in caso di conferma. Per le malattie esotiche: dichiarazione di infezione, zone di protezione e sorveglianza, divieto di ripopolamento e di movimenti non autorizzati, raccolta e trasformazione controllata, rimozione e smaltimento dei soggetti morti o clinicamente malati, fermo dell’impianto e revoca delle misure solo dopo l’attuazione dell’eradicazione e l’esito negativo dei controlli. Per le malattie non esotiche: lo Stato membro può applicare le misure della sezione 3 per riottenere lo status di indenne oppure adottare un programma di eradicazione; in alternativa, se non intende riottenere lo status, deve contenere la diffusione con misure almeno analoghe a quelle dell’articolo 39.
Malattie emergenti, misure ad hoc e disposizioni nazionali
L’articolo 41 obbliga gli Stati membri ad adottare misure appropriate contro le malattie emergenti e a informare senza indugio Commissione, altri Stati membri ed EFTA. L’articolo 42 consente misure epidemiologiche ad hoc a tempo limitato quando il quadro non è adeguato o la malattia si diffonde nonostante le misure. L’articolo 43 consente misure nazionali per malattie non elencate nell’allegato IV, parte II, purché necessarie, proporzionate e comunicate alla Commissione se incidono sugli scambi, con approvazione comunitaria quando occorrano restrizioni intracomunitarie.
Programmi di sorveglianza, eradicazione e intervento
L’articolo 44 prevede l’approvazione dei programmi di sorveglianza per Stati membri categoria III e dei programmi di eradicazione per Stati membri categoria V, con possibilità di modifica o sospensione; l’articolo 45 specifica il contenuto minimo (situazione epidemiologica, analisi costi-benefici, durata, delimitazione territoriale). L’articolo 46 ne disciplina la durata fino al raggiungimento dei requisiti dell’allegato V o alla revoca. L’articolo 47 impone un programma d’intervento per malattie emergenti ed esotiche, con poteri, mezzi, coordinamento, vaccini di emergenza e aggiornamento quinquennale.
Vaccinazione
L’articolo 48 vieta la vaccinazione contro le malattie esotiche, salvo approvazione in virtù degli articoli 41, 42 o 47. Per le malattie non esotiche la vaccinazione è vietata nei territori, zone o compartimenti dichiarati indenni o coperti da programmi di sorveglianza approvati, ma può essere autorizzata nelle parti non indenni o in programmi di eradicazione. I vaccini devono essere autorizzati ai sensi della direttiva 2001/82/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004.
Status di indenne da malattia
Gli articoli 49-53 disciplinano la dichiarazione, il mantenimento, la sospensione e il ripristino dello status di indenne da malattia per Stati membri, zone e compartimenti. Sono previsti criteri alternativi fondati su assenza storica della malattia, assenza dell’agente patogeno nelle acque o conformità all’allegato V, oltre a zone cuscinetto, elenchi pubblici e procedure di autodichiarazione con possibile controllo/ispezione della Commissione. In caso di sospetta violazione delle condizioni, lo Stato sospende immediatamente gli scambi con territori a stato sanitario migliore; se l’indagine smentisce la violazione, lo status è ripristinato, altrimenti revocato.
Autorità competenti, laboratori e metodi diagnostici
L’articolo 54 impone la designazione delle autorità competenti e la cooperazione stabile con le altre autorità nazionali e con i laboratori, nel quadro del regolamento (CE) n. 882/2004. Gli articoli 55-57 disciplinano i laboratori comunitari e nazionali di riferimento, i laboratori designati, l’accreditamento secondo EN ISO/IEC 17025, EN 45002 ed EN 45003, e l’uso di metodi diagnostici stabiliti secondo la procedura di comitato. Gli allegati VI dettagliano compiti, cooperazione e requisiti minimi.
Ispezioni UE, gestione elettronica e sanzioni
L’articolo 58 autorizza ispezioni e audit della Commissione, anche nei paesi terzi, e prevede misure di salvaguardia immediate in caso di grave rischio. L’articolo 59 impone, entro il 1° agosto 2008, la predisposizione di procedure per la messa a disposizione elettronica delle informazioni su registri, dichiarazioni e laboratori, e la Commissione deve adottare le modalità applicative. L’articolo 60 impone sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive.
Abrogazione, transizione e recepimento
L’articolo 63 abroga le direttive 91/67/CEE, 93/53/CEE e 95/70/CE con effetto dal 1° agosto 2008, mantenendo temporaneamente la decisione 2004/453/CE fino all’adozione delle misure di cui all’articolo 43 entro 3 anni dall’entrata in vigore. L’articolo 64 consente disposizioni transitorie per quattro anni dal 14 dicembre 2006. L’articolo 65 impone il recepimento entro il 1° maggio 2008, con applicazione dal 1° agosto 2008 e comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni nazionali. L’articolo 66 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; l’articolo 67 indica come destinatari gli Stati membri.
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