Circolare numero 52 del 27-03-2024
A decorrere dal 1° aprile 2024 sono in vigore l’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale firmato a Roma il 6 febbraio 2009, ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 97, e l’Accordo amministrativo del 30 agosto 2023. Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative in materia di legislazione applicabile, distacchi e trasferibilità delle domande di prestazioni pensionistiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'entrata in vigore dell'Accordo tra Italia e Giappone (1/4/2024) e dell'Accordo amministrativo, definendo ambito materiale e soggettivo, regole sulla legislazione applicabile (principio di territorialità e deroghe per il distacco), modalità di rilascio dei certificati di copertura (mod. IT/JPN 101 e JPN/IT 101), procedure per i casi di doppio contratto e i termini del regime transitorio, nonché le misure amministrative, lo scambio di informazioni e le procedure per la presentazione delle domande di prestazione e pensione.
Entrata in vigore (1° aprile 2024) e disposizioni applicative dell'Accordo Italia-Giappone sulla sicurezza sociale e relativo Accordo amministrativo
Punti principali
Premessa
Entrata in vigore il 1° aprile 2024 dell'Accordo firmato nel 2009 e dell'Accordo amministrativo firmato nel 2023; ambito applicativo: assicurazione generale obbligatoria (invalidità, vecchiaia, superstiti), gestioni speciali per autonomi, Gestione separata e gestioni sostitutive/esclusive.
Campo di applicazione per materia
Elenco dei sistemi assicurativi italiani e giapponesi coperti dall'Accordo; inclusione degli iscritti alla Gestione pubblica italiana; esclusione delle prestazioni non contributive finanziate dalla fiscalità generale.
Campo di applicazione soggettivo e parità di trattamento
Si applica a persone soggette o state soggette alla legislazione di uno Stato contraente e ai loro familiari/superstiti; i residenti godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali.
Esportabilità delle prestazioni
Le prestazioni sono generalmente esportabili nell'altro Stato contraente con alcune eccezioni previste dalla legislazione giapponese per specifiche prestazioni di base; le prestazioni non contributive restano regolate dalla normativa nazionale.
Principio di territorialità e distacco (art. 6 e 7)
Regola generale: applicazione della legislazione dello Stato in cui si svolge l'attività. Deroga per lavoratori distaccati (subordinati e autonomi): mantenimento della legislazione dello Stato d'origine per periodi fino a 5 anni, prorogabili previo accordo fino a 10 anni complessivi.
Personale marittimo e dipendenti pubblici
Personale a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato soggetto alla legislazione di quello Stato, con eccezioni se il datore ha sede nell'altro Stato e il lavoratore risiede lì; dipendenti pubblici e diplomatici restano soggetti alla legislazione dello Stato d'origine (conservando le garanzie delle Convenzioni di Vienna).
Eccezioni e familiari al seguito
Possibilità di concedere eccezioni alle regole sulla legislazione applicabile per categorie specifiche su accordo delle autorità; i familiari non giapponesi al seguito di lavoratori soggetti alla legislazione italiana possono essere esonerati dall'applicazione della legislazione giapponese salvo diversa richiesta.
Esclusioni e copertura disoccupazione
L'Accordo riguarda assicurazioni obbligatorie; clausole per evitare doppia copertura in materia di disoccupazione: il lavoratore distaccato rimane soggetto unicamente alla legislazione dello Stato d'origine per tutta la durata del distacco (anche se inviato da uno Stato terzo).
Certificati di copertura contributiva (IT/JPN 101 e JPN/IT 101)
Rilascio dei certificati da parte delle Strutture territoriali INPS su richiesta del datore o del lavoratore; invio di copia al Japan Pension Service; istruzioni per proroghe e rilascio in caso di eccezioni autorizzate dal Ministero del Lavoro.
Doppio contratto: lavoratori giapponesi in Italia
Possibilità per lavoratori distaccati dal Giappone che stipulino un contratto locale di chiedere l'esenzione dall'applicazione della legislazione italiana anche per il secondo contratto; procedura tramite 'Domanda di esenzione contributiva' (Allegato n.4), istruttoria INPS e decisione del Ministero entro 90 giorni.
Termini per esonero e rimborsi
Se la domanda è presentata entro 2 mesi dalla sottoscrizione del secondo contratto, l'esonero ha effetto dall'inizio del contratto; altrimenti decorre dalla data di presentazione. In attesa della decisione il datore italiano è tenuto al versamento dei contributi, rimborsabili se l'esonero è accolto.
Reciprocità per lavoratori italiani in Giappone
Stessa possibilità di esonero per lavoratori assicurati in Italia distaccati in Giappone che stipulino un secondo contratto giapponese, previa richiesta del certificato IT/JPN 101 e secondo procedure giapponesi.
Regime transitorio
Per i lavoratori già distaccati alla data di entrata in vigore è previsto un periodo transitorio: domanda alle autorità giapponesi entro 6 mesi + 1 mese (scadenza 1° novembre 2024) per ottenere esonero retroattivo dal 1° aprile 2024; oltre tale termine l'esonero decorre dalla data di presentazione.
Collaborazione amministrativa, lingue e esenzioni da spese
Assistenza reciproca gratuita tra autorità; esenzioni da tasse e formalità consolari; comunicazioni possibili nelle lingue ufficiali delle parti o in inglese.
Scambio di informazioni e presentazione domande
Trasmissione delle informazioni necessarie conforme alle legislazioni sulla protezione dei dati; le domande presentate presso un'istituzione sono considerate presentate alla stessa data anche all'istituzione dello Stato competente e devono essere inoltrate tempestivamente.
Procedure per le domande di pensione
Residente in Italia che richiede prestazioni giapponesi presenta domanda all'INPS (formulari allegati) che inoltra al Giappone; residente in Giappone presenta alla competente istituzione giapponese che inoltra all'INPS (documentazione gestita dalla Direzione provinciale di Perugia).
Valuta dei pagamenti e risoluzione controversie
Le prestazioni sono pagate nella valuta dello Stato debitore; eventuali controversie risolte tramite consultazione tra gli Stati contraenti.
Disposizioni finali
L'Accordo è a tempo indeterminato ma ciascuno Stato può denunciarlo con effetto dopo 12 mesi dalla notifica; in caso di cessazione si prevede consultazione per risolvere le questioni conseguenti.
Testo integrale
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