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Ordinanza

Ordinanza n. 2622/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento: - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del provvedimento di decadenza dalla graduatoria per rinuncia risultante dalla schermata della pagina di Universitaly del ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi della Campania - Vanvitelli nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna.

Giustizia amministrativa202603575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie nazionali di ammissione a Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, provvedimento di decadenza dalla graduatoria, atti regolatori e organizzativi della procedura concorsuale e prova di ammissione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le graduatorie uniche nazionali pubblicate l'8, il 21 e il 28 gennaio 2026, nelle quali è risultato non ammesso, nonché il provvedimento di decadenza dalla graduatoria per rinuncia risultante dal portale Universitaly. Sono stati inoltre impugnati i decreti ministeriali disciplinanti le modalità di accesso, la formazione delle graduatorie, l'assegnazione delle sedi e la definizione dei posti disponibili, il bando universitario, l'avviso relativo alle prove, il questionario somministrato, gli atti di nomina e di validazione delle commissioni scientifiche, le linee guida CINECA, i verbali delle commissioni e delle sottocommissioni d'aula, i verbali di ritiro e correzione e gli ulteriori atti della procedura. Tra le censure risultano specificamente contestate l'assenza di cautele idonee a garantire la par condicio e l'anonimato durante lo svolgimento delle prove, mediante schermatura delle aule e/o utilizzo di metal detector, nonché le condizioni di immatricolazione presso la sede di Tirana dell'Università di Roma Tor Vergata. È stata chiesta anche l'ammissione al corso e ogni altra misura ritenuta opportuna, con domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti dell'art. 55 c.p.a. Con specifico riferimento alle censure relative alle condizioni di immatricolazione presso la sede di Tirana dell'Università di Roma Tor Vergata, il Collegio ha rilevato che le informazioni pertinenti erano disponibili sul sito istituzionale dell'Università; pertanto, al momento della scelta delle sedi, il ricorrente poteva valutare consapevolmente se indicare anche quella sede tra le preferenze. Per gli ulteriori profili il TAR ha richiamato la consolidata giurisprudenza cautelare della Sezione, confermata dal Consiglio di Stato, rinviandovi integralmente. L'ordinanza non definisce il merito della controversia. Il Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero. La pubblicazione deve contenere, tra l'altro, il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, l'elenco nominativo dei controinteressati e gli estremi dell'ordinanza; deve essere eseguita entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento, con deposito della prova entro ulteriori 10 giorni, a pena di improcedibilità. Le stesse modalità sono state autorizzate per eventuali motivi aggiunti. Sono stati inoltre disposti incombenti istruttori a carico del Ministero, del CINECA e delle università intimate, chiamati a depositare entro 40 giorni documentati chiarimenti sulla predeterminazione delle risposte corrette, sugli eventuali sinonimi ammessi, sulle procedure di correzione, sul funzionamento del sistema informatico, sui criteri di valutazione e sui verbali delle operazioni di correzione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente per 500 euro ciascuna, oltre accessori, in favore del Ministero e dell'Università di Roma Tor Vergata; nulla è stato disposto per il CINECA e le spese sono state compensate nei rapporti con le altre parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    non sussistano i presupposti ex art. 55 c.p.a. per la concessione dell'invocata misura cautelare

    La misura cautelare è stata negata per l'insussistenza dei presupposti richiesti, senza una definizione della domanda di annullamento nel merito.

  • art. 30 c.p.a.

    accertamento e condanna ex art. 30 c.p.a. dell'amministrazione intimata all'adozione di relativo provvedimento di ammissione

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente a fondamento della domanda di condanna all'ammissione, ma l'ordinanza cautelare non ha deciso tale domanda nel merito.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    La notificazione per pubblici proclami è ammessa quando la notificazione ordinaria sia sommamente difficile per l'elevato numero dei destinatari, ma deve comunque consentire l'effettività del contraddittorio.

  • art. 49 c.p.a.

    la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    L'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami deve individuare i destinatari, mediante allegazione dell'elenco nominativo dei controinteressati, e non può ridursi a una mera forma di pubblicità.

  • d.lgs. n. 71 del 15 maggio 2025

    Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025

    È richiamato quale fonte legislativa di riferimento del decreto ministeriale relativo alla formazione delle graduatorie e all'assegnazione delle sedi.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a graduatorie nazionali con un numero elevato di candidati controinteressati, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami quando la notificazione ordinaria sia oggettivamente sommamente difficile e particolarmente onerosa.
  • La notificazione per pubblici proclami non può essere trasformata in una mera pubblicità dell'esistenza del giudizio: l'avviso deve consentire l'effettiva individuazione dei destinatari, anche mediante allegazione dell'elenco nominativo dei controinteressati, oltre alla pubblicazione del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti.
  • La mancata esecuzione degli adempimenti di integrazione del contraddittorio entro i termini perentori stabiliti dal giudice può comportare l'improcedibilità del ricorso.
  • Quando le condizioni di immatricolazione presso una sede universitaria siano state rese disponibili sul sito istituzionale prima della scelta delle preferenze, il candidato non può fondare la domanda cautelare sulla mancata conoscenza di tali condizioni, potendo valutarle preventivamente al momento della scelta.
  • In una controversia cautelare concernente una procedura concorsuale universitaria, il giudice può disporre l'acquisizione di documentati chiarimenti sulle modalità di formulazione, validazione, correzione e valutazione delle prove, nonché sul funzionamento del sistema informatico, ai fini della successiva decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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