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Legge

L.R. Liguria 29/2013

Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

Normativa regionaleL.R. Liguria 29/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge approva l’accordo tra Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta sulle modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Per la Liguria, intese, richieste e designazioni spettano alla Giunta regionale. L’efficacia decorre dall’entrata in vigore dell’ultima delle tre leggi regionali di approvazione; da tale momento è abrogata la previgente legge regionale n. 20/2001.

Approvazione dell’accordo per la gestione e il funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

Approvazione dell’accordo sull’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

La legge regionale disciplina, per la Liguria, l’approvazione dell’accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta relativo alle modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Il provvedimento si inserisce nel quadro della riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute.

Ambito di applicazione e contenuto dell’accordo

La legge approva l’accordo interregionale allegato, che regola la gestione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. La disciplina ha efficacia nei rapporti tra le tre Regioni interessate e, per quanto riguarda la Liguria, si coordina con le competenze della Giunta regionale.

Competenze della Regione Liguria

Per gli adempimenti previsti dall’accordo in capo alla Regione Liguria, la legge attribuisce la competenza alla Giunta regionale. In particolare:

  • le intese spettano alla Giunta regionale;
  • le richieste spettano alla Giunta regionale;
  • le designazioni spettano alla Giunta regionale;
  • per le designazioni si applicano le procedure previste dalla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni.

Decorrenza degli effetti

Gli effetti dell’accordo non decorrono automaticamente dalla data della presente legge, ma dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle tre leggi regionali di approvazione dell’accordo. Tale previsione stabilisce quindi una decorrenza unitaria e coordinata tra le tre Regioni partecipanti.

Abrogazione della disciplina previgente

A partire dalla decorrenza degli effetti del nuovo accordo è abrogata la legge regionale 13 luglio 2001, n. 20, che regolava in precedenza le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento del medesimo Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

Rilievo applicativo

La legge ha carattere organizzativo-istituzionale e opera nel territorio della Regione Liguria, nell’ambito dell’intesa interregionale con Piemonte e Valle d’Aosta. La disciplina previgente resta rilevante solo fino all’entrata in vigore dell’ultima legge di approvazione dell’accordo, momento dal quale trova applicazione il nuovo assetto.

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