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Regolamento

R.R. Liguria 6/2013

Modifiche ed integrazioni al regolamento 24 agosto 2007, n. 4 concernente "Modalità di esercizio delle funzioni di cui alla l.r. 27/2002 (Disposizioni in materia di usi civici)".

Normativa regionaleR.R. Liguria 6/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento della Liguria n. 6/2013 modifica il r.r. 4/2007 sugli usi civici: riorganizza la composizione della Commissione, ne rende gratuita la partecipazione, abroga la disciplina dell’Albo regionale e adegua le norme sui requisiti degli esperti. Le modifiche operano dalla pubblicazione del regolamento nel B.U.R. del 14 agosto 2013.

Modifiche al regolamento ligure sugli usi civici e sulla commissione competente

Modifiche al regolamento regionale sugli usi civici

Il regolamento della Regione Liguria n. 6 dell’7 agosto 2013 interviene sul regolamento 24 agosto 2007, n. 4, che disciplina le modalità di esercizio delle funzioni previste dalla l.r. 27/2002 in materia di usi civici. L’intervento aggiorna la composizione della Commissione, elimina la disciplina dell’Albo regionale e coordina le norme sui soggetti esperti chiamati a farne parte.

Composizione della Commissione

Viene modificata la composizione della Commissione prevista dal r.r. 4/2007. In particolare, la componente tecnica è ridefinita in modo puntuale prevedendo:

  • tre esperti nelle materie indicate dall’art. 2, comma 3, della l.r. 27/2002;
  • designazione degli esperti tra i dipendenti di specifiche strutture pubbliche: Direzione Regionale del Territorio della Liguria dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria e Dipartimento Pianificazione Territoriale della Regione.

Regime economico della partecipazione

La partecipazione alle sedute della Commissione è espressamente resa gratuita. Non è quindi previsto alcun compenso per i componenti che prendono parte alle riunioni dell’organo.

Abrogazione dell’Albo regionale

Il regolamento abroga integralmente l’articolo 4 del r.r. 4/2007, eliminando la disciplina dell’Albo regionale richiamato dalla normativa previgente. Di conseguenza, non resta operativa la struttura regolamentare che subordinava alcune previsioni alla costituzione o all’operatività dell’Albo.

Adeguamento delle disposizioni sugli esperti

Vengono inoltre modificate le norme dell’art. 5 del r.r. 4/2007 che facevano riferimento all’Albo regionale:

  • è eliminato il richiamo temporale che limitava l’applicazione della disposizione al periodo precedente l’operatività dell’Albo;
  • è soppressa la condizione che richiedeva l’iscrizione all’Albo regionale per gli esperti, quando questo fosse reso operativo.

Decorrenza e rilievo pratico

Le modifiche si applicano dal 14 agosto 2013, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale. Il contenuto ha portata esclusivamente per la Regione Liguria e si inserisce in una disciplina ancora riconducibile alla gestione degli usi civici, ma con un impatto oggi limitato alla lettura coordinata della normativa regionale vigente.

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