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Legge

L.R. Liguria 28/2013

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2012, n. 26 (Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche)

Normativa regionaleL.R. Liguria 28/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Liguria n. 26/2012 sui farmaci cannabinoidi: aggiorna il titolo, amplia la prescrizione anche al medico di medicina generale del SSR, introduce misure per centralizzare gli acquisti e stipulare convenzioni per la produzione/preparazione, e rafforza monitoraggio e indirizzi organizzativi. Previste relazione annuale della Giunta entro il 31 marzo e avvio dell’informazione sanitaria entro 3 mesi dall’entrata in vigore.

Modifiche alla disciplina regionale sull’erogazione dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche

Modifiche alla disciplina regionale sui farmaci cannabinoidi

La legge regionale della Liguria interviene sulla l.r. 3 agosto 2012, n. 26, aggiornandone il titolo e diversi articoli. La finalità è rendere più chiaro e omogeneo il sistema di prescrizione, approvvigionamento, erogazione e monitoraggio dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per uso terapeutico nel territorio regionale.

Prescrizione e oneri a carico del SSR

La disciplina risultante prevede che i medicinali e i preparati galenici magistrali a base di principi attivi cannabinoidi, individuati nella Tabella II, Sezione B, del d.P.R. n. 309/1990, siano prescritti:

  • dal medico specialista del Servizio Sanitario Regionale;
  • dal medico di medicina generale del Servizio Sanitario Regionale.

La prescrizione avviene sulla base di un piano terapeutico redatto secondo la normativa vigente. Restano ferme le disposizioni statali e regionali sulle modalità di redazione delle prescrizioni mediche. I relativi oneri sono posti a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Erogazione e semplificazione del rinvio alla prescrizione specialistica

Viene eliminato, nell’ambito della disciplina sull’erogazione, il riferimento alla necessità della sola prescrizione del medico specialista. Ne deriva un ampliamento operativo dei soggetti abilitati alla prescrizione, coerente con la nuova formulazione dell’articolo dedicato alle modalità di prescrizione.

Contenimento della spesa e acquisti centralizzati

Per ridurre le spese fisse di acquisto dei farmaci cannabinoidi, la Giunta regionale deve verificare la possibilità di centralizzare gli acquisti avvalendosi dell’Agenzia Sanitaria Regionale, secondo gli articoli 62-bis e 62-ter della l.r. 41/2006 sul riordino del Servizio Sanitario regionale.

Riduzione della spesa per medicinali importati e convenzioni con soggetti autorizzati

Per la fornitura al Servizio Sanitario Regionale e al fine di contenere la spesa dei medicinali cannabinoidi importati dall’estero, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con centri e istituti autorizzati dalla normativa statale alla produzione o alla preparazione di tali medicinali.

Monitoraggio, controllo e clausola valutativa

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria esercita il controllo sull’attuazione della legge. A tal fine, la Giunta regionale deve trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall’anno successivo all’entrata in vigore della legge, una relazione contenente:

  • il numero di pazienti trattati con farmaci cannabinoidi, distinti per patologia e per tipologia di assistenza ospedaliera o domiciliare;
  • la spesa annua sostenuta per l’acquisto dei farmaci cannabinoidi e la sua incidenza sulla spesa del SSR;
  • l’emanazione degli indirizzi procedurali e organizzativi previsti dalla legge;
  • le criticità nell’attuazione, incluse eventuali disomogeneità territoriali e problemi di acquisizione ed erogazione dei farmaci.

Indirizzi procedurali e organizzativi e uniformità territoriale

La Giunta regionale, in coerenza con la programmazione sanitaria e sociale regionale, deve emanare con propria deliberazione indirizzi procedurali e organizzativi per l’attuazione della legge. Tali indirizzi sono finalizzati soprattutto a:

  • assicurare l’omogeneità dell’erogazione dei farmaci in ambito ospedaliero e domiciliare;
  • monitorare il consumo sul territorio regionale dei farmaci cannabinoidi, dei medicinali registrati all’estero e dei preparati galenici magistrali.

Norme transitorie e prima applicazione

In sede di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve avviare l’informazione sanitaria prevista dalla disciplina regionale richiamata. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Ambito temporale di operatività

La legge non detta un termine finale di applicazione: le modifiche operano stabilmente nella disciplina regionale vigente. Restano però rilevanti alcuni termini specifici, come l’avvio dell’informazione sanitaria entro tre mesi e la relazione annuale da presentare entro il 31 marzo di ogni anno.

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