L.R. Liguria 26/2013
Interventi di razionalizzazione amministrativa in materia di cultura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Liguria, la fusione per incorporazione della Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo nella Fondazione del Comune di Genova “Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura”, con assetto transitorio, trasferimento del patrimonio e contributo regionale annuale. Prevede inoltre copertura finanziaria a valere sul bilancio 2013 e vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Razionalizzazione amministrativa in materia di cultura e fusione di fondazioni culturali liguri
Razionalizzazione amministrativa in materia di cultura e fusione di fondazioni culturali
La legge regionale della Liguria interviene per razionalizzare l’organizzazione di alcuni soggetti operanti nel settore culturale e dello spettacolo, con l’obiettivo di potenziare i servizi, realizzare economie e contenere i costi di struttura, senza incidere sulle finalità di promozione, valorizzazione e sviluppo della cultura già previste dalla disciplina regionale di settore.
Finalità e quadro di riferimento
L’intervento è presentato come misura di razionalizzazione amministrativa nel settore cultura. La disciplina si coordina con il testo unico regionale in materia di cultura e con le disposizioni regionali già adottate in tema di adeguamento ordinamentale e di finanza locale.
Fusione delle fondazioni culturali
La legge autorizza la Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo a procedere, come soggetto incorporato, alla fusione per incorporazione con la Fondazione del Comune di Genova “Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura”.
La Giunta regionale approva:
- il progetto di fusione;
- lo statuto della fondazione incorporante, predisposto dalle fondazioni partecipanti.
A seguito della fusione, la Regione, quale socio fondatore, provvede alla nomina dei componenti regionali negli organi previsti dal nuovo statuto.
Effetti patrimoniali e gestione della collezione Wolfson
Con il perfezionamento della fusione, il fondo patrimoniale costituito in favore della Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo, nonché gli altri beni della stessa, fatti salvi i diritti dei terzi, vengono acquisiti dalla fondazione incorporante.
La fondazione incorporante acquisisce e gestisce anche il patrimonio della collezione Wolfson, con finalità di valorizzazione, promozione, gestione e adeguamento funzionale ed espositivo della collezione stessa.
Contributo regionale e personale
La Giunta regionale può concedere alla fondazione incorporante, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un contributo ordinario annuale:
- non inferiore all’importo necessario a sostenere gli oneri di gestione della collezione Wolfson, nei limiti della spesa storica sostenuta dalla Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo;
- fino alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro, anche per il personale già in servizio presso la Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo alla data di entrata in vigore della legge;
- comunque non superiore al contributo assegnato nel 2013 alla Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo.
Regime transitorio per la Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo
Alla scadenza del consiglio di amministrazione della Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo, la fondazione è retta da un amministratore unico nominato dalla Giunta regionale, al solo fine di compiere gli adempimenti necessari alla fusione.
Per tale nomina non si applicano le ordinarie norme regionali sulle nomine di competenza della Regione. All’amministratore unico sono attribuiti tutti i poteri già spettanti al consiglio di amministrazione, oltre a quelli necessari per perfezionare la fusione.
L’incarico dell’amministratore unico cessa quando la fusione produce i propri effetti. Le modifiche statutarie necessarie per il perfezionamento della fusione sono approvate dalla Giunta regionale.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti, per il 2013, mediante gli stanziamenti del bilancio regionale iscritti all’unità previsionale di base 12.101, destinata alle spese per la promozione della cultura. Per gli esercizi successivi la copertura è assicurata con i relativi bilanci.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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