L.R. Liguria 23/2013
Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – deleghe e norme urbanistiche particolari), alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e alla legge regionale 16 aprile 2013, n. 11 (Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale integra alcune disposizioni della l.r. 29/1983, della l.r. 50/2012 e della l.r. 11/2013 inserendo in più punti il richiamo espresso al rispetto della normativa statale sulle norme tecniche per le costruzioni e sulle costruzioni in zone sismiche. Entra in vigore il 24 luglio 2013, giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
Rafforzamento del rinvio alla normativa statale sulle costruzioni in zone sismiche in tre leggi regionali
Rafforzamento del coordinamento con la normativa statale in materia sismica
La legge regionale del Veneto 24 luglio 2013, n. 23 interviene in modo puntuale su tre leggi regionali già vigenti, introducendo o ribadendo in più disposizioni il riferimento espresso al rispetto della normativa statale sulle norme tecniche per le costruzioni e sulle costruzioni in zone sismiche. L’obiettivo è coordinare la disciplina regionale con quella statale nel settore edilizio-sismico.
Ambito delle modifiche
Le modifiche riguardano:
- la legge regionale 21 luglio 1983, n. 29, recante “Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari”;
- la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013”;
- la legge regionale 16 aprile 2013, n. 11, “Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale”.
In tutti i casi, la disciplina regionale interessata deve essere letta con l’espresso limite del rispetto della normativa statale in materia di costruzioni in zona sismica.
Contenuto delle modifiche
La legge interviene inserendo formule di salvaguardia all’inizio o alla fine di specifici commi, così da precisare che le disposizioni regionali non derogano alla disciplina statale di settore.
In particolare:
- nella l.r. 29/1983, il rinvio alla normativa statale viene aggiunto all’articolo 5-bis, comma 1, e all’articolo 6-bis, comma 1;
- nella l.r. 50/2012, il rinvio viene inserito all’inizio del comma 2 e del comma 2-bis dell’articolo 26; inoltre il comma 3 dell’articolo 26 è sostituito, chiarendo che resta fermo il rispetto della normativa statale in materia;
- nella l.r. 11/2013, il rinvio viene inserito all’inizio del comma 1 dell’articolo 3.
Termine e decorrenza
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi il 24 luglio 2013.
Profili applicativi
La norma non introduce nuove procedure, contributi o sanzioni autonome, ma opera come intervento di coordinamento normativo. Per la pratica professionale, serve soprattutto a confermare che le disposizioni regionali richiamate devono sempre essere applicate nel rispetto della disciplina statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 24 lug 2013L.R. Liguria 24/2013
- Legge · 19 lug 2013L.R. Liguria 25/2013
- Legge · 16 lug 2013L.R. Liguria 21/2013
- Legge · 16 lug 2013L.R. Liguria 22/2013
- Legge · 7 ago 2013L.R. Liguria 6/2013
- Regolamento · 7 ago 2013R.R. Liguria 6/2013
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →