Sentenza del 08/01/2016 n. 93 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Fallimento del contribuente - Legittimazione ad agire del fallito - Sussistenza - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa condizione richiesta per riconoscere la legittimazione processuale della società fallita è stata ritenuta sussistente. Pertanto, la società, tramite il legale rappresentante ante fallimento, è stata considerata legittimata a impugnare l'avviso di accertamento. La massima riportata non specifica l'esito finale nel merito dell'impugnazione, ma riguarda esclusivamente il riconoscimento della legittimazione ad agire.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimazione della società fallita a impugnare un avviso di accertamento tributario. In linea generale, dopo la dichiarazione di fallimento, la gestione dei rapporti patrimoniali spettanti alla procedura compete agli organi fallimentari, in particolare al curatore. Tuttavia, il contribuente fallito conserva la legittimazione ad agire quando gli organi della procedura rimangono inerti. Nel caso concreto, il curatore aveva comunicato alla società di rimettere sostanzialmente a essa la decisione sull'impugnazione, dichiarando contestualmente di non voler proporre né ricorso né istanza di accertamento con adesione. Tale comportamento è stato considerato sufficiente a integrare l'inerzia necessaria per consentire alla società fallita di agire.
Massime di principio
- Il fallimento non esclude in assoluto la legittimazione del contribuente fallito a contestare un atto tributario: essa può sussistere quando il curatore o gli altri organi della procedura siano rimasti inerti.
- L'inerzia degli organi fallimentari costituisce, secondo il principio applicato, una condizione necessaria e sufficiente per consentire al fallito di agire in giudizio.
- La rinuncia o il mancato esercizio dell'azione da parte del curatore deve risultare da elementi documentali concreti, come una comunicazione dalla quale emerga che la curatela non intende proporre ricorso né attivare strumenti deflattivi.
- La legittimazione del fallito riguarda la possibilità di proporre l'impugnazione e non implica automaticamente la fondatezza delle contestazioni fiscali o la vittoria nel merito.
- In situazioni analoghe è opportuno acquisire e depositare la documentazione attestante la posizione degli organi della procedura, così da dimostrare l'inerzia che abilita il contribuente fallito ad agire.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 gen 2016Sentenza del 08/01/2016 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 8 gen 2016Sentenza del 08/01/2016 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 8 gen 2016Sentenza del 08/01/2016 n. 28 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 8 gen 2016Sentenza del 08/01/2016 n. 29 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 8 gen 2016Sentenza del 08/01/2016 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 8 gen 2016Sentenza del 08/01/2016 n. 87 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →