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Sentenza

Sentenza n. 1945/2026 - Firenze, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 736/2024 del 9 ottobre 2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per 500 euro annui, per complessivi 2.000 euro, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 736/2024 del 9 ottobre 2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. La pronuncia riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per 500 euro annui, per gli anni scolastici indicati nella sentenza, oltre rivalutazione e interessi nei limiti di legge, e condannava il Ministero a mettere a disposizione la carta. Poiché l’Amministrazione aveva dato esecuzione soltanto alla statuizione sulle spese e non risultava provata la corresponsione del beneficio al docente, il ricorrente ha chiesto le misure necessarie all’attuazione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: non risultava dimostrata la materiale corresponsione al ricorrente delle somme e del beneficio riconosciuti dal giudicato, mentre non sussistevano ostacoli normativi all’esecuzione, essendo stato notificato il titolo all’organo competente ed essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, riconoscendo la Carta docente con le modalità e gli accessori stabiliti nel giudicato. Per l’inerzia ministeriale ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, incaricato di provvedere entro i successivi 60 giorni, anche mediante pagamento in conto sospeso ove necessario. Il Ministero è stato inoltre condannato a corrispondere al procuratore antistatario 800 euro, oltre IVA e CAP, per le spese del giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza deve pertanto essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza oggetto di ottemperanza, riconoscendo a parte ricorrente la Carta docente, con le modalità indicate in sentenza e con gli accessori ivi riconosciuti.

    Il giudice, accertata la persistente inesecuzione del giudicato, accoglie l’azione di ottemperanza e ordina all’Amministrazione di adempiere, fissando un termine e predisponendo la sostituzione commissariale in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    La corresponsione delle dette somme non trova poi alcun ostacolo normativo, essendo stati notificati il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione ed essendo ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).

    L’esecuzione della condanna pecuniaria non è impedita dal termine dilatorio previsto per l’adempimento da parte delle amministrazioni quando il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente e il termine di 120 giorni è ormai decorso.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996

    Al tempo stesso, il Collegio nomina il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente (o un suo sostituto) affinché ove l’indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni, se del caso, valendosi anche del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, 2° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.

    In caso di persistente inadempimento, il commissario ad acta può eseguire le attività necessarie al pagamento anche avvalendosi dello strumento del conto sospeso previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato che riconosce un beneficio economico non è stata materialmente eseguita dall’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine determinato e nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
  • La decorrenza del termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni, una volta notificato il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione, rimuove l’ostacolo temporale all’esecuzione del giudicato.
  • Il commissario ad acta incaricato di eseguire una condanna pecuniaria può essere autorizzato a ricorrere al pagamento in conto sospeso, se necessario per assicurare l’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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