Cassazione Penale, Sentenza n. 24581/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 69 comma 4 cod. pen. e vizi di motivazione: la Corte d'appello, pur riconoscendo un'ulteriore attenuante (art. 62 n.4), ha modificato il giudizio di bilanciamento in pejus rispetto al Tribunale (che aveva riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti), attestandosi sulla equivalenza tra aggravanti e attenuanti e richiamando l'art. 69 u.c.; il ricorrente denunciava inoltre la violazione del divieto di reformatio in pejus e osservava che la parte della norma richiamata era stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 141/2023 della Corte costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza della Corte d'appello limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviando per nuovo esame alla Corte d'appello di Perugia. Ha ritenuto sussistere una duplice violazione: (1) modificazione in pejus del bilanciamento delle circostanze in assenza di gravame da parte del pubblico ministero; (2) motivazione illegittima fondata sul richiamo all'art. 69 u.c., parte della quale è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n.141/2023). La Corte di appello di Perugia dovrà riesaminare il trattamento sanzionatorio rispettando i principi indicati e decidere anche sulle spese processuali dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio.
Norme richiamate
Codice penale - art. 69, comma 4 (ultima parte "u.c.")
La disposizione, nella formulazione originaria, prevedeva un 'sbarramento' che impediva la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4; la Corte di appello aveva fatto leva su tale divieto per giustificare il giudizio di equivalenza, ma la parte della norma citata è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n.141/2023), rendendo improprio il suo richiamo come automatismo nel bilanciamento.
Codice penale - art. 62, n. 4
Circostanza attenuante riconosciuta dalla Corte d'appello (aggiuntiva rispetto al Tribunale); la valutazione del suo rilievo non può essere vincolata dal divieto ora incostituzionale previsto dall'art. 69 u.c.
Codice penale - art. 99, comma 4 (recidiva)
Recidiva richiamata come circostanza aggravante nel bilanciamento; la compatibilità tra recidiva e attenuanti va valutata alla luce della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 69 u.c., non per effetto di uno sbarramento automatico.
Codice penale - art. 625, n. 7
Aggravante richiamata dal giudice (esposizione alla pubblica fede) relativa al reato di furto, rilevante nel bilanciamento con le attenuanti.
Sentenza Corte costituzionale n. 141/2023
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4 nella parte in cui vietava la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4 sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4; tale pronuncia impedisce che l'art. 69 u.c. sia oggi usato per determinare automaticamente l'equivalenza tra circostanze contrapposte.
Principio processuale: divieto di reformatio in pejus
Il principio secondo cui l'appello del giudice del merito non può peggiorare la posizione dell'imputato se non vi è gravame del pubblico ministero; la Corte di appello ha violato tale principio modificando in pejus il bilanciamento delle circostanze senza appello del P.M.
Massime di principio
- In appello il giudice non può peggiorare la posizione dell'imputato (reformatio in pejus) quando non vi sia stato appello del pubblico ministero; se ciò avviene è motivo di annullamento e rinvio limitato al trattamento sanzionatorio.
- Quando una norma che vincola il bilanciamento fra aggravanti e attenuanti è stata dichiarata incostituzionale, il giudice deve valutare autonomamente il rapporto tra circostanze senza richiamare automaticamente lo "sbarramento" ormai privo di efficacia costituzionale.
- Il riconoscimento di un'ulteriore attenuante in appello non può legittimare di per sé un peggioramento del trattamento sanzionatorio rispetto al primo grado, salvo che il P.M. abbia proposto appello o vi siano valide ragioni motivazionali non contraddittorie.
- In caso di contrasto tra valutazioni di merito (es. prevalenza vs equivalenza delle circostanze) la Cassazione può annullare solo il trattamento sanzionatorio e rinviare per nuovo esame, indicando i principi di diritto che devono guidare il nuovo bilanciamento.
- Il giudice di merito, nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, deve motivare specificamente le ragioni del prevalere o dell'equivalere e non può affidarsi a richiamo automatico di norme poi ritenute illegittime.
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