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direttiva

Direttiva 2005/63

Direttiva 2005/63/CE della Commissione, del 3 ottobre 2005, che rettifica la direttiva 2005/26/CE per quanto riguarda l’elenco delle sostanze o ingredienti alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32005L0063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2005/63/CE della Commissione corregge un errore materiale contenuto nella direttiva 2005/26/CE, aggiungendo i carotenoidi all’elenco degli impieghi della gelatina di pesce temporaneamente esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE. La rettifica si fonda sul parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare del 2 dicembre 2004, secondo cui la gelatina di pesce, quando usata come supporto per preparazioni di vitamine e carotenoidi, non dovrebbe causare reazioni allergiche di grave entità. La direttiva stabilisce inoltre i termini di recepimento e applicazione da parte degli Stati membri.

Rettifica dell’elenco delle sostanze o ingredienti alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE, con inclusione dei carotenoidi tra gli impieghi della gelatina di pesce.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari della direttiva, e incide sulla disciplina dell’etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari di cui alla direttiva 2000/13/CE. L’intervento riguarda specificamente l’allegato della direttiva 2005/26/CE, relativo alle sostanze o ingredienti alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE, con particolare riferimento alla gelatina di pesce impiegata come supporto per preparazioni di vitamine, carotenoidi e aromi.

Rettifica dell’elenco delle sostanze o ingredienti alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE

La direttiva 2005/63/CE della Commissione interviene come atto correttivo della direttiva 2005/26/CE, che aveva fissato l’elenco delle sostanze o ingredienti alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari. Il considerando richiama il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare del 2 dicembre 2004 sugli impieghi della gelatina di pesce, dal quale emerge che, quale supporto per preparazioni di vitamine e carotenoidi, tale sostanza non dovrebbe determinare reazioni allergiche di grave entità.

Finalità e contenuto della rettifica

La finalità dell’atto è puramente modificativa e chiarificatrice: correggere un’omissione nell’elenco allegato alla direttiva 2005/26/CE. I carotenoidi, infatti, erano stati erroneamente esclusi dall’elenco e vengono pertanto aggiunti espressamente tra gli impieghi della gelatina di pesce oggetto di esclusione temporanea.

Modifica normativa apportata

L’articolo 1 sostituisce il settimo trattino della seconda colonna dell’allegato della direttiva 2005/26/CE con la seguente formulazione:

  • «Gelatina di pesce impiegata come supporto per le preparazioni di vitamine o di carotenoidi e per gli aromi».

La modifica ha quindi effetto limitato ma puntuale, incidendo esclusivamente sul testo dell’elenco allegato e non introducendo una disciplina autonoma ulteriore rispetto al regime già previsto dalla direttiva 2000/13/CE e dalla direttiva 2005/26/CE.

Obblighi per gli Stati membri

L’articolo 2 disciplina il recepimento nazionale. Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare entro il 3 dicembre 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • applicare tali disposizioni dal 25 novembre 2005;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate;
  • trasmettere una tavola di concordanza tra le disposizioni nazionali e la direttiva;
  • comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

La direttiva lascia agli Stati membri un margine tecnico nella forma del recepimento e nelle modalità del riferimento alla direttiva negli atti nazionali: le misure possono contenere un riferimento espresso alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per gli operatori del settore alimentare, la rettifica conferma che la gelatina di pesce può essere considerata, nei limiti indicati, supporto per preparazioni di vitamine, carotenoidi e aromi nell’ambito dell’elenco temporaneamente escluso. Per i professionisti che assistono imprese alimentari, il dato rilevante è soprattutto la correttezza dell’etichettatura e dell’inquadramento degli ingredienti alla luce del rinvio all’allegato della direttiva 2005/26/CE, come rettificato.

Disposizioni principali

Rettifica dell’allegato della direttiva 2005/26/CE

L’articolo 1 sostituisce, nell’allegato della direttiva 2005/26/CE, alla seconda colonna, il settimo trattino con la formulazione: «Gelatina di pesce impiegata come supporto per le preparazioni di vitamine o di carotenoidi e per gli aromi». La modifica serve a correggere l’omissione dei carotenoidi dall’elenco originario.

Obbligo di recepimento e applicazione

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 3 dicembre 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni devono essere applicate dal 25 novembre 2005. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza.

Riferimento alla direttiva nelle misure nazionali

L’articolo 2, paragrafo 1, prevede che le misure nazionali recanti recepimento contengano un riferimento alla presente direttiva oppure siano corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Comunicazione delle disposizioni interne essenziali

L’articolo 2, paragrafo 2, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 dispone che la direttiva entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatorietichettatura alimentaresicurezza alimentare

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