Direttiva 2005/55
Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2005/55/CE rifonde e aggiorna la disciplina europea sulle emissioni dei motori diesel e dei motori a gas per veicoli pesanti, fissando valori limite per CO, HC, NOx, particolato e fumo, insieme a prove di omologazione e di conformità della produzione. Introduce inoltre obblighi su durabilità dei sistemi di controllo delle emissioni, sistemi OBD, requisiti tecnici per carburanti di riferimento e margini per incentivi fiscali nazionali. Il testo mira a garantire prescrizioni tecniche uniformi nel mercato interno, lasciando alla Commissione una serie di misure di attuazione e agli Stati membri la scelta delle forme di recepimento. Il termine generale di trasposizione è fissato al 9 novembre 2006, con applicazione dal medesimo giorno, salvo il rinvio collegato alle misure d’attuazione adottate ai sensi dell’articolo 7.
Ravvicinamento delle legislazioni sugli inquinanti gassosi, il particolato e l’opacità dei fumi emessi dai motori diesel e dai motori a gas destinati alla propulsione dei veicoli, nell’ambito dell’omologazione CE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai veicoli azionati da motori ad accensione spontanea e ai veicoli azionati da motori ad accensione comandata alimentati a gas naturale o GPL, nonché ai relativi motori come entità tecniche ai fini dell’omologazione CE. Restano esclusi, nell’allegato I, i veicoli di categoria N1, N2 e M2 omologati in base alla direttiva 70/220/CEE; inoltre, il testo esclude i veicoli e i motori destinati all’esportazione verso paesi terzi e i motori di sostituzione per veicoli in circolazione in alcune disposizioni transitorie. La disciplina riguarda l’immissione sul mercato, l’omologazione CE e nazionale, l’immatricolazione, la vendita e l’uso dei veicoli e dei motori conformi o non conformi agli standard di emissione previsti dagli allegati I-VIII, con specifiche gradazioni temporali dal 1° ottobre 2003, 1° ottobre 2005, 1° ottobre 2006, 1° ottobre 2008 e 1° ottobre 2009.
Direttiva 2005/55/CE sulle emissioni dei motori diesel e a gas per veicoli
La direttiva rifonde la disciplina europea sulle emissioni dei motori destinati alla propulsione dei veicoli, in particolare per i motori diesel ad accensione spontanea e per i motori ad accensione comandata alimentati a gas naturale o GPL. L’obiettivo dichiarato è armonizzare le prescrizioni tecniche necessarie al funzionamento dell’omologazione CE e al corretto funzionamento del mercato interno, elevando al contempo gli standard ambientali e sanitari.
Obiettivi e finalità
La direttiva sostituisce e integra il quadro previgente, in particolare la direttiva 88/77/CEE e le successive modifiche, per motivi di chiarezza, certezza del diritto e coordinamento sistematico. Il testo richiama i risultati del programma Auto-Oil e sottolinea la necessità di ulteriori riduzioni delle emissioni dei veicoli pesanti, nonché di adeguamenti futuri in funzione dell’evoluzione tecnica e dei nuovi carburanti alternativi.
Ambito di applicazione
L’ambito riguarda:
- i veicoli azionati da motori ad accensione spontanea (diesel);
- i veicoli azionati da motori ad accensione comandata alimentati a gas naturale o GPL;
- i motori stessi, quando omologati come entità tecniche.
L’allegato I specifica che la direttiva copre gli inquinanti gassosi e il particolato dei veicoli diesel, nonché gli inquinanti gassosi dei veicoli a gas. Sono esclusi i veicoli di categoria N1, N2 e M2 omologati ai sensi della direttiva 70/220/CEE. Alcune disposizioni non si applicano ai veicoli e motori destinati all’esportazione verso paesi terzi e ai motori di sostituzione per veicoli in circolazione.
Definizioni essenziali
L’articolo 1 definisce tre nozioni centrali:
- "veicolo": secondo la direttiva 70/156/CEE, salvo i veicoli M1 con massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 3,5 tonnellate;
- "motore ad accensione spontanea o a gas": la fonte di propulsione di un veicolo omologabile come entità tecnica;
- "veicolo ecologico migliorato (EEV)": veicolo dotato di motore conforme ai valori facoltativi della riga C dell’allegato I, punto 6.2.1.
L’allegato I contiene inoltre numerose definizioni tecniche rilevanti per omologazione, cicli di prova, particolato, fumo, OBD, famiglia di motori, motore capostipite, dispositivi di manipolazione e dispositivi ausiliari di controllo.
Logica regolatoria e obblighi per gli Stati membri
L’articolo 2 contiene il cuore operativo della direttiva. Gli Stati membri devono:
- rifiutare l’omologazione CE e nazionale per i tipi di motori e di veicoli non conformi agli allegati I-VIII;
- cessare di considerare validi i certificati di conformità per i veicoli nuovi o i motori nuovi che non rispettino i limiti applicabili;
- vietare immatricolazione, vendita, immissione in circolazione o utilizzo dei veicoli nuovi e vendita/uso dei motori nuovi non conformi.
La disciplina è progressiva e si articola per fasi temporali collegate alle righe A, B1, B2 e C delle tabelle dell’allegato I. In particolare:
- dal 1° ottobre 2003 si applicano specifiche regole ai motori e veicoli a gas;
- dal 1° ottobre 2005 scattano i primi divieti per i limiti B1;
- dal 1° ottobre 2006 si rafforzano gli effetti sui certificati di conformità e sull’immissione sul mercato;
- dal 1° ottobre 2008 e dal 1° ottobre 2009 si applicano le fasi successive per B2.
Durabilità dei sistemi di controllo delle emissioni
L’articolo 3 impone al costruttore di provare che il motore omologato con i limiti B1, B2 o C mantiene la conformità per tutta la vita utile del veicolo. La direttiva distingue tre fasce di durabilità, in funzione della categoria del veicolo:
- 100.000 km o 5 anni per N1 e M2;
- 200.000 km o 6 anni per N2, N3 fino a 16 tonnellate e M3 categorie I, II e A, nonché categoria B fino a 7,5 tonnellate;
- 500.000 km o 7 anni per N3 oltre 16 tonnellate e M3 categoria III e B oltre 7,5 tonnellate.
Per questa disciplina, le misure di attuazione devono essere adottate entro il 28 dicembre 2005.
Sistemi diagnostici di bordo (OBD)
L’articolo 4 introduce l’obbligo di OBD per i motori/veicoli omologati sulle righe B1 o C, e poi B2 o C, con decorrenze differenziate tra nuove omologazioni e tutte le omologazioni:
- dal 1° ottobre 2005 per le nuove omologazioni;
- dal 1° ottobre 2006 per tutte le omologazioni;
- dal 1° ottobre 2008 e 1° ottobre 2009 per la fase B2.
L’OBD deve segnalare al conducente i guasti che determinano il superamento dei limiti OBD. L’articolo fissa anche i limiti massimi OBD di:
- NOx: 7,0 g/kWh;
- particolato: 0,1 g/kWh.
È inoltre previsto un accesso illimitato e normalizzato al sistema OBD per ispezione, diagnosi, manutenzione e riparazione, in coordinamento con la direttiva 70/220/CEE. Le misure di attuazione devono essere adottate entro il 28 dicembre 2005.
Durabilità, OBD e misure attuative della Commissione
L’articolo 5 affida alla Commissione il compito di prevedere, quando necessario, misure tecniche per ridurre il rischio di cattiva manutenzione dei sistemi di controllo delle emissioni che impiegano reagenti consumabili e per minimizzare le emissioni di ammoniaca. Ciò mostra un margine di integrazione tecnica demandato alla sede comitologica.
Incentivi fiscali nazionali
L’articolo 6 consente agli Stati membri di introdurre incentivi fiscali solo per veicoli conformi alla direttiva. Gli incentivi possono riguardare:
- veicoli nuovi che rispettano in anticipo i limiti B1 o B2;
- veicoli nuovi conformi ai valori facoltativi della riga C.
Le condizioni principali sono:
- rispetto del trattato;
- cessazione degli incentivi al momento dell’applicazione cogente dei limiti B1 o B2, secondo i casi;
- importo non superiore al costo supplementare delle soluzioni tecniche e della loro installazione;
- obbligo di informare tempestivamente la Commissione sui progetti di istituzione o modifica.
La direttiva precisa che tali incentivi possono costituire aiuti di Stato e richiedere notifica ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
Regole tecniche su omologazione, prove e conformità della produzione
L’allegato I struttura l’intera disciplina tecnica dell’omologazione CE. I punti principali sono:
- definizioni di veicolo, motore, famiglia di motori, motore capostipite e veicolo ecologico migliorato;
- limiti emissivi per le righe A, B1, B2 e C;
- prove ESC, ELR ed ETC;
- regole di omologazione per motori e veicoli con motori diesel e a gas;
- estensione dell’omologazione ai membri della famiglia di motori;
- marcature del motore e targhette;
- conformità della produzione e piani statistici di campionamento.
Le prove sono articolate su cicli di misura specifici:
- ESC: ciclo europeo a stato stazionario;
- ELR: prova europea di risposta al carico, dedicata al fumo;
- ETC: ciclo transiente europeo, particolarmente rilevante per i motori a gas e per i motori diesel con post-trattamento avanzato.
Valori limite emissivi
L’allegato I, punto 6.2.1, stabilisce i limiti di emissione. In sintesi:
- riga A (2000): valori base per CO, HC, NOx, particolato e fumo;
- riga B1 (2005): limiti più severi, in particolare per particolato e NOx;
- riga B2 (2008): ulteriore riduzione, soprattutto per NOx;
- riga C (EEV): standard volontario di veicolo ecologico migliorato.
Per l’ETC, i limiti includono anche NMHC e CH4 per i motori a gas, oltre a CO, NOx e particolato ove applicabile.
Durabilità e prestazioni in uso reale
L’allegato I richiede che i sistemi di controllo delle emissioni siano progettati, costruiti, installati e mantenuti in modo da garantire la conformità in uso normale. Sono previste prescrizioni specifiche per i dispositivi ausiliari di controllo, per i sistemi elettronici di controllo delle emissioni e per l’individuazione di strategie manipolative. In particolare, il testo richiede documentazione tecnica dettagliata e prevede che il servizio tecnico possa chiedere prove aggiuntive sulla strategia di controllo, inclusa la prova di individuazione NOx mediante ETC.
Famiglia di motori e motore capostipite
La direttiva consente l’omologazione per famiglie di motori, purché i membri condividano parametri fondamentali comuni. Tra questi figurano:
- ciclo di combustione;
- fluido di raffreddamento;
- numero di cilindri;
- cilindrata unitaria;
- metodo di aspirazione;
- tipo di camera di combustione;
- sistema di alimentazione e di accensione;
- eventuale post-trattamento dei gas di scarico.
La scelta del motore capostipite segue criteri tecnici di rappresentatività e di scenario peggiore, differenti per motori diesel e a gas.
Conformità della produzione
L’allegato I disciplina in modo dettagliato la conformità della produzione, rinviando ai principi della direttiva 70/156/CEE. Sono previsti:
- campionamenti minimi di tre motori;
- criteri statistici di accettazione e rifiuto;
- appendici diverse a seconda che la deviazione standard del costruttore sia soddisfacente, insoddisfacente o non disponibile;
- regole specifiche per i motori a gas, anche in relazione ai carburanti commerciali e di riferimento.
Installazione sul veicolo
L’allegato I, punto 7, richiede che il motore sia installato sul veicolo nel rispetto di condizioni tecniche coerenti con l’omologazione, in particolare:
- depressione di aspirazione entro il limite omologato;
- contropressione allo scarico entro il limite omologato;
- volume del sistema di scarico non difforme oltre il 40 %;
- potenza assorbita dagli ausiliari non superiore al valore consentito.
Procedimenti di prova, misurazione e taratura
Gli allegati III, IV e V forniscono la parte più operativa della direttiva. Essi disciplinano:
- la mappatura del motore e la generazione dei cicli ESC, ELR ed ETC;
- le condizioni di prova (temperatura, pressione, umidità, carburante, olio lubrificante, sistemi di aspirazione e scarico);
- i sistemi di diluizione a flusso parziale e a flusso totale;
- la raccolta del particolato su filtri e la gestione di doppia diluizione;
- l’analisi dei gas con NDIR, HFID, CLD/HCLD, GC e NMC;
- la misura del fumo con opacimetri e filtro di Bessel per il ciclo ELR;
- le tarature periodiche di analizzatori, CVS, misurazione del particolato e opacimetri.
Gli allegati contengono inoltre numerose specifiche tecniche su sonde, linee riscaldate, temperature ammissibili, diametri, sistemi di flusso, efficienze del convertitore NOx, risposta del FID e controlli di interferenza.
Carburanti di riferimento
L’allegato IV definisce i carburanti di riferimento da utilizzare nelle prove di omologazione e nella verifica della conformità della produzione. Sono previsti:
- diesel di riferimento con limiti su numero di cetano, densità, distillazione, zolfo, viscosità, aromatici, acqua e altre proprietà;
- etanolo per motori diesel, con specifiche dedicate;
- gas naturale con gruppi H e L e carburanti GR, G23 e G25;
- GPL con carburanti A e B.
Le specifiche sono accompagnate da metodi di prova e, in molti casi, da note che richiamano la standardizzazione ISO/EN e la logica statistica delle tolleranze.
Natura vincolante, attuazione e abrogazione
La direttiva, quale atto di armonizzazione tecnica, vincola gli Stati membri quanto al risultato da conseguire, ma lascia loro la scelta della forma e dei mezzi. L’articolo 9 stabilisce il termine di recepimento al 9 novembre 2006 e prevede l’applicazione dal medesimo giorno, con possibilità di coordinamento con le misure di attuazione della Commissione previste dall’articolo 7. L’articolo 10 abroga le direttive elencate nell’allegato IX, parte A, dal 9 novembre 2006, mantenendo fermi gli obblighi di attuazione indicati nella parte B.
Destinatari
Ai sensi dell’articolo 12, la direttiva è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni e campo tecnico di applicazione
L’articolo 1 definisce "veicolo", "motore ad accensione spontanea o a gas" ed "veicolo ecologico migliorato (EEV)". L’allegato I chiarisce che la direttiva riguarda le emissioni gassose e di particolato dei veicoli diesel e le emissioni gassose dei veicoli a gas naturale o GPL, con esclusione dei veicoli di categoria N1, N2 e M2 omologati secondo la direttiva 70/220/CEE.
Obblighi di omologazione e divieti per i non conformi
L’articolo 2 impone agli Stati membri di rifiutare l’omologazione CE e nazionale dei tipi di motore o veicolo che non soddisfano gli allegati I-VIII e, per i casi previsti, di negare o ritirare la validità dei certificati di conformità e vietare immatricolazione, vendita, immissione in circolazione o uso. I divieti sono scaglionati per tappe normative collegate alle righe A, B1, B2 e C dei limiti emissivi, con date chiave dal 1° ottobre 2003 al 1° ottobre 2009.
Durabilità dei sistemi di controllo delle emissioni
L’articolo 3 richiede al costruttore di dimostrare, dal 1° ottobre 2005 per le nuove omologazioni e dal 1° ottobre 2006 per tutte le omologazioni, che il motore resta conforme ai limiti per tutta la vita utile prevista: 100.000 km o 5 anni per N1 e M2; 200.000 km o 6 anni per N2, N3 fino a 16 t e M3 I-II-A/B fino a 7,5 t; 500.000 km o 7 anni per N3 oltre 16 t e M3 III e B oltre 7,5 t. Le misure di attuazione devono essere adottate entro il 28 dicembre 2005.
Sistemi diagnostici di bordo (OBD)
L’articolo 4 introduce, dal 1° ottobre 2005 per le nuove omologazioni e dal 1° ottobre 2006 per tutte le omologazioni, l’obbligo di dotare i motori/veicoli conformi alle righe B1 o C, e successivamente B2 o C, di un sistema OBD capace di segnalare al conducente i guasti che determinano il superamento dei limiti OBD. Sono fissati i limiti massimi OBD per NOx (7,0 g/kWh) e particolato (0,1 g/kWh) e si impone accesso illimitato e normalizzato al sistema per ispezione, diagnosi, manutenzione e riparazione. Le misure di attuazione devono essere adottate entro il 28 dicembre 2005.
Limitazione delle strategie di manipolazione e dispositivi ausiliari
L’allegato I vieta espressamente l’uso di impianti di manipolazione (defeat devices) e di strategie contraddittorie di controllo delle emissioni, salvo i casi di dispositivo ausiliario di controllo consentiti per protezione del motore, avviamento, sicurezza o strategie limp-home, entro condizioni di temperatura, altitudine e funzionamento definite.
Valori limite emissivi e cicli di prova
L’allegato I fissa le prove ESC, ELR ed ETC e i relativi limiti per CO, HC, NOx, particolato e fumo. I valori principali sono articolati nelle righe A (2000), B1 (2005), B2 (2008) e C (EEV), con limiti diversi per i cicli ESC/ELR ed ETC. Sono inoltre previsti controlli casuali nell’area operativa e limiti di superamento temporaneo, incluso un limite di superamento del 100% su finestre di 30 secondi per le righe B2 e C in specifiche condizioni.
Requisiti di prova, produzione e installazione sul veicolo
Gli allegati I, III, IV e V disciplinano i metodi di prova, la mappatura del motore, la configurazione del banco dinamometrico, il campionamento dei gas e del particolato, la misurazione del fumo e la taratura delle apparecchiature. L’allegato I impone anche condizioni di installazione sul veicolo, tra cui limiti su depressione di aspirazione, contropressione allo scarico, volume dello scarico e potenza assorbita dagli ausiliari. La conformità della produzione è verificata secondo l’articolo 10 della direttiva 70/156/CEE e le appendici dell’allegato I stabiliscono metodi statistici di accettazione/rifiuto dei lotti.
Incentivi fiscali nazionali
L’articolo 6 consente agli Stati membri di prevedere incentivi fiscali solo per veicoli conformi alla direttiva. Gli incentivi devono riguardare veicoli nuovi già conformi in anticipo ai limiti B1 o B2, oppure ai valori facoltativi della riga C, e non possono superare il costo supplementare delle soluzioni tecniche necessarie alla conformità. Gli Stati membri devono informare tempestivamente la Commissione sui progetti di istituzione o modifica degli incentivi.
Poteri di esecuzione della Commissione e revisione
L’articolo 7 attribuisce alla Commissione, assistita dal comitato della direttiva 70/156/CEE, il potere di adottare misure di attuazione per l’articolo 2, paragrafo 10, e per gli articoli 3 e 4, nonché gli adeguamenti al progresso scientifico e tecnico. L’articolo 8 prevede una revisione su nuovi limiti per inquinanti non regolamentati, ulteriori restrizioni per NOx e particolato, relazione sul ciclo WHDC e proposta di eventuali requisiti OBM.
Recepimento, applicazione e abrogazione delle direttive precedenti
L’articolo 9 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 9 novembre 2006 e di applicarle dal 9 novembre 2006, salvo il caso in cui le misure di attuazione dell’articolo 7 siano adottate in ritardo oltre il 28 dicembre 2005. L’articolo 10 abroga, con effetto dal 9 novembre 2006, le direttive elencate nell’allegato IX, parte A, con salvaguardia dei termini di attuazione previsti nella parte B e con rinvio alla tavola di concordanza dell’allegato X. L’articolo 11 disciplina l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE, e l’articolo 12 indica gli Stati membri come destinatari.
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