Ordinanza n. 289/2026 - Torino, Sezione 1
per l'esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 53 del 29.01.2026 di questo Tribunale, concernente l’impugnazione del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- e notificato in data 01.09.2025, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata dal ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell'ordinanza cautelare che imponeva alla Questura di riaprire e concludere con motivazione adeguata il procedimento relativo al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 59 c.p.a., l'esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 53 del 29 gennaio 2026, non appellata, con la quale il Tribunale aveva accolto la domanda cautelare disponendo la sospensione degli effetti del diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ordinando alla Questura di riaprire il procedimento, nel contraddittorio con l'interessato, e di concluderlo con un nuovo provvedimento espresso adeguatamente motivato. Il ricorrente ha dedotto la mancata ottemperanza della Questura, che non aveva eseguito il riesame né preso posizione sulla domanda di esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di esecuzione della misura cautelare, rilevando che l'ordinanza cautelare non era stata appellata e che la Questura non aveva adempiuto all'obbligo di riesame, né aveva fornito repliche o preso posizione sulla richiesta del ricorrente. Ha ordinato alla Questura di avviare il procedimento di riesame alla luce di quanto stabilito nell'ordinanza cautelare e di concluderlo, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato. Ha inoltre nominato sin d'ora il Prefetto di Torino quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che, in caso di inutile decorso del termine, provveda entro sessanta giorni dalla scadenza, in sostituzione della Questura, a tutti gli atti necessari all'integrale attuazione dell'ordinanza cautelare. La Questura è stata condannata alle spese della fase processuale, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 59 c.p.a.
Visto l'art. 59 cod. proc. amm.
Consente di chiedere al giudice l'esecuzione delle misure cautelari; nel caso concreto il TAR ha ordinato all'amministrazione di dare attuazione all'ordinanza cautelare e ha previsto la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a fondamento della protezione dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore fondamento della disposizione di oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- L'ordinanza cautelare che impone all'amministrazione un riesame procedimentale deve essere eseguita anche quando non definisce direttamente il merito della pretesa sostanziale; l'amministrazione deve riaprire il procedimento nel contraddittorio con l'interessato e concluderlo con un provvedimento espresso e adeguatamente motivato.
- Ai sensi dell'art. 59 c.p.a., l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una misura cautelare consente al giudice di ordinare l'adempimento entro un termine prefissato e di nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- La mancata esecuzione dell'ordinanza cautelare può essere accertata quando l'amministrazione non abbia compiuto il riesame imposto dal giudice e non abbia neppure preso posizione sulla domanda di esecuzione proposta dall'interessato.
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