Sentenza del 01/04/2016 n. 857 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Frodi IVA - ignoranza incolpevole - onere della prova - spetta al contribuente - leale collaborazione del contribuente - debenza dell'imposta evasa - permane - applicazione delle sanzioni - non consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Amministrazione contestava a B. S.r.l. l’utilizzo del regime di non imponibilità IVA previsto per esportazioni e cessioni intracomunitarie, sostenendo che la merce fatturata a società di Malta e Bosnia non fosse mai uscita dal territorio italiano e fosse stata immessa al consumo interno. I documenti di trasporto e i timbri doganali risultavano contraffatti. La contribuente sosteneva di avere agito inconsapevolmente, con la normale diligenza commerciale, e di avere collaborato con gli organi fiscali e investigativi, chiedendo quindi l’annullamento dell’imposta e, in subordine, delle sanzioni.
La decisione
La decisione di primo grado, che aveva annullato integralmente l’accertamento per mancanza di prova della consapevolezza della frode, è stata riformata. Il giudice ha ritenuto provata la mancata esportazione dei beni e, conseguentemente, la debenza dell’IVA evasa, oltre agli interessi. Tuttavia, la collaborazione della società e l’assenza di adeguata prova dell’elemento soggettivo hanno giustificato l’annullamento delle sanzioni. Le spese di giudizio sono state compensate per l’alterna soccombenza e la complessità fattuale della controversia.
Norme richiamate
Art. 8, comma 1, D.P.R. n. 633/1972
Costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili le cessioni ... eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea ... La esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale.
Il regime di non imponibilità richiede la prova effettiva dell’uscita dei beni dal territorio nazionale o comunitario. La mera presenza di fatture o documenti formalmente apparentemente regolari non è sufficiente se tali documenti risultano contraffatti o inattendibili.
Art. 54, D.P.R. n. 633/1972
Consente all’Amministrazione finanziaria di rettificare la dichiarazione IVA quando emergano elementi idonei a dimostrare una maggiore imposta dovuta.
Art. 11, D.M. n. 210 del 25 marzo 1996
Disciplina il Documento di Accompagnamento Semplificato e gli obblighi documentali connessi alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa. Il DAS può costituire prova dell’uscita o della regolare destinazione della merce, ma perde attendibilità se le attestazioni doganali sono false o contraffatte.
Art. 2729 Codice civile
Le presunzioni semplici possono fondare la ricostruzione della consapevolezza o della colpa del contribuente quando siano gravi, precise e concordanti. Una volta dimostrata la frode sottostante, grava sul contribuente l’onere di fornire elementi oggettivi idonei a dimostrare la propria inconsapevolezza e l’adozione di adeguate cautele.
Cass., sez. tributaria, 20 dicembre 2012, n. 23560
L’ignoranza della frode altrui non esonera automaticamente il contribuente: egli deve dimostrare che non sapeva e non avrebbe potuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, di partecipare a un’operazione fraudolenta.
Cass., sez. tributaria, 6 giugno 2012, n. 9108
La correttezza formale della contabilità e della fatturazione non è sufficiente a escludere la responsabilità tributaria quando emergano circostanze oggettive che rendano riconoscibile la frode.
Massime di principio
- Nelle frodi IVA, la prova della mancata esportazione o della natura fittizia dell’operazione può comportare il recupero dell’imposta anche nei confronti del cedente che affermi di essere stato inconsapevole.
- Il contribuente deve dimostrare, con elementi concreti e non soltanto con la regolarità formale delle fatture, di avere verificato l’affidabilità dei clienti, dei vettori e degli intermediari e di avere adottato misure ragionevoli per prevenire la frode.
- La buona fede o l’ignoranza incolpevole possono incidere sull’applicazione delle sanzioni, ma non eliminano necessariamente l’obbligo di versare l’imposta oggettivamente dovuta.
- La collaborazione successiva con l’Amministrazione finanziaria, anche se decisiva per scoprire il meccanismo fraudolento, rileva principalmente ai fini dell’esclusione delle sanzioni e non della debenza dell’IVA.
- I documenti doganali e di trasporto costituiscono prova dell’esportazione solo se autentici, coerenti e verificabili; timbri, firme o attestazioni contraffatte ne compromettono il valore probatorio.
- La mancata partecipazione penale alla frode non esclude automaticamente la responsabilità tributaria, poiché il giudizio fiscale ha autonomia e considera anche la responsabilità oggettiva relativa all’imposta e l’eventuale negligenza commerciale.
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