Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13099/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condomino aveva impugnato la delibera assembleare del 25 giugno 2014 con cui il condominio aveva approvato nuove tabelle millesimali. In primo grado la domanda era stata respinta; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo legittima l'approvazione a maggioranza ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c., sul presupposto che la revisione fosse dovuta a errori nelle tabelle precedenti, e aveva inoltre posto a carico dell'impugnante le spese di entrambi i gradi. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 68 disp. att. c.c., sostenendo che le nuove tabelle non erano state approvate per correggere errori di calcolo, ma per adottare criteri di determinazione diversi, come emergerebbe dalla delibera che aveva parlato di tabelle non più adeguate alle necessità reali; 2) nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avesse condiviso una critica senza poi trarne le conseguenze sulla fondatezza dell'appello; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 4 d.m. n. 55 del 2014, perché le spese gli erano state integralmente addossate nonostante il condominio fosse rimasto soccombente sull'appello incidentale e perché, nel primo grado, sarebbero state liquidate somme non dovute per una fase istruttoria/trattazione che la causa, a suo dire, non aveva realmente avuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto, sotto veste di violazione di legge, a contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la ragione della revisione delle tabelle millesimali; ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, per difetto argomentativo e perché prospettava un vizio di motivazione non più deducibile nei termini invocati; ha infine respinto il terzo motivo, reputando corretta l'applicazione del principio di soccombenza in relazione all'esito complessivo della lite e rimettendo alla discrezionalità del giudice la liquidazione delle fasi del giudizio entro i limiti tariffari. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 68 disp. att. c.c.

    richiamato come norma invocata dal ricorrente; la Corte non ne fa applicazione decisiva, perché la censura si risolveva nella contestazione dell'accertamento di fatto sulla natura della revisione delle tabelle.

  • art. 69 disp. att. c.c.

    la Corte d'appello ha ritenuto legittima l'approvazione a maggioranza della revisione delle tabelle quando questa discenda da errori delle tabelle precedenti; la Cassazione ha considerato tale presupposto come accertamento di fatto non sindacabile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare un omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile, anche perché volta in realtà a censurare la motivazione e la coerenza logica della sentenza.

  • art. 91 c.p.c.

    la Corte ha confermato la regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza, valutato in base all'esito complessivo della lite e non al solo accoglimento o rigetto di singole eccezioni o argomentazioni.

  • art. 4 d.m. n. 55 del 2014

    richiamato in tema di liquidazione dei compensi; la Corte ha ritenuto che la quantificazione per le varie fasi rientri nella discrezionalità del giudice, entro i limiti stabiliti.

  • art. 69 disp. att. cod. civ.

    norma applicata per affermare la legittimità della revisione delle tabelle millesimali a maggioranza quando la modifica derivi da errore o obiettiva difformità dei valori.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare, sotto la veste della violazione di legge, una censura che in realtà investe l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, se questo ha individuato la concreta ragione della decisione.
  • La revisione delle tabelle millesimali può essere ritenuta legittimamente approvata a maggioranza quando il giudice di merito accerti che essa sia stata determinata da un'obiettiva difformità tra valori reali delle unità immobiliari e valori tabellari precedenti, ossia da un errore di calcolo.
  • La doglianza ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per denunciare genericamente contraddittorietà o incoerenza della motivazione nei termini non più ammessi dal sistema dei motivi di ricorso per cassazione.
  • Nel regolare le spese processuali il principio di soccombenza va riferito all'esito complessivo della lite e non al solo esito di singole eccezioni, difese o questioni incidentali.
  • La liquidazione dei compensi per le fasi del giudizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché resti entro i limiti previsti dalla disciplina tariffaria applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese di liteImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.