Ordinanza n. 5489/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento dedotto dell’ordinanza cautelare che aveva impartito indicazioni sul riconoscimento e sull’erogazione di terapie ABA alla minore
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori hanno promosso, ai sensi degli artt. 59 e 112, comma 1, lett. b), c.p.a., un incidente di esecuzione dell’ordinanza cautelare, assumendo che l’ASL non vi avesse dato corretta attuazione e si fosse limitata a rinnovare il piano terapeutico della minore il 27 aprile 2026. Hanno chiesto l’esecuzione delle misure cautelari e, nel giudizio introduttivo, l’attribuzione di almeno 25 ore settimanali di trattamento ABA. Nelle memorie del 16 settembre 2026 hanno dichiarato di accettare, allo stato, il nuovo progetto terapeutico dell’11 settembre 2026, che riconosce 10 ore settimanali di procedure educativo-riabilitative ABA, e di non coltivare la domanda risarcitoria relativa alle spese sostenute per terapie private. Hanno tuttavia insistito sulla domanda di merito contro l’originario diniego di riconoscimento della terapia e sulla richiesta di spese per il ricorso introduttivo e per la fase esecutiva. L’ASL ha riferito, senza contestazione, che il monte ore era stato ridotto perché la famiglia non si era resa disponibile alle terapie domiciliari. Il nuovo progetto terapeutico non è stato impugnato con motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse limitatamente alla domanda incidentale di esecuzione delle misure cautelari: l’ASL aveva adottato un nuovo progetto terapeutico l’11 settembre 2026 e i ricorrenti avevano dichiarato di accettarlo, sebbene non fosse pienamente satisfattivo; inoltre, il provvedimento sopravvenuto non era stato impugnato con motivi aggiunti. La decisione non definisce il merito del ricorso originario contro il diniego della terapia ABA, né la domanda risarcitoria, che i ricorrenti hanno dichiarato di non voler coltivare. Le spese della fase esecutiva sono state compensate. È stata confermata l’udienza pubblica del 3 novembre 2026 per la trattazione del merito.
Norme richiamate
art. 59 c.p.a.
Ritenuto, conseguentemente, che deve ritenersi venuto meno l’interesse alla coltivazione della domanda di esecuzione delle misure cautelari avendo peraltro la parte ricorrente dichiarato espressamente di accettare comunque le nuove determinazioni della P.A, ancorché non integralmente satisfattive;
La sopravvenuta adozione di nuove determinazioni amministrative, accettate dai ricorrenti anche se non pienamente satisfattive, fa venir meno l’interesse alla prosecuzione dell’incidente di esecuzione cautelare.
art. 112, comma 1, lett. b), c.p.a.
Ritenuto, conseguentemente, che deve ritenersi venuto meno l’interesse alla coltivazione della domanda di esecuzione delle misure cautelari avendo peraltro la parte ricorrente dichiarato espressamente di accettare comunque le nuove determinazioni della P.A, ancorché non integralmente satisfattive;
La domanda di esecuzione delle misure cautelari non prosegue quando, dopo l’adozione di nuove determinazioni amministrative, la parte dichiara di accettarle e viene meno il suo interesse alla tutela esecutiva.
Massime di principio
- Nell’incidente di esecuzione di una misura cautelare, l’adozione sopravvenuta di nuove determinazioni amministrative e la loro espressa accettazione da parte del ricorrente, pur se non integralmente satisfattive, comportano il venir meno dell’interesse alla domanda esecutiva, quando il nuovo provvedimento non venga impugnato con motivi aggiunti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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