Ordinanza n. 671/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sezione seconda, 3 dicembre 2025, n. 386/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di ripristino del Comune di Rimini relativa a opere edilizie eseguite senza titolo, in parte su immobile di interesse culturale, in fascia di rispetto ferroviaria e su terreni demaniali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa ha appellato l’ordinanza cautelare con cui il TAR Emilia-Romagna aveva respinto la domanda di sospensione dell’ingiunzione di ripristino. L’atto comunale riguardava quattro gazebo, quattro serre, ampliamenti e modifiche di edifici esistenti, un container metallico, tre tettoie, una veranda e una pavimentazione in calcestruzzo di circa 200 metri quadrati, realizzati senza titolo edilizio e insistenti, in parte, su aree soggette a specifiche limitazioni pubblicistiche. L’appellante ha contestato la legittimità dell’ordine di ripristino, ma il testo dell’ordinanza non specifica analiticamente i singoli motivi di appello. In sede cautelare sono stati valutati il fumus boni iuris e il periculum in mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, ha affermato che il Comune e il TAR hanno correttamente applicato la disciplina in materia di repressione degli abusi edilizi, in particolare con riguardo agli interventi realizzati su suoli di proprietà pubblica. Ha richiamato il principio secondo cui l’ordine di demolizione non necessita di una motivazione rafforzata neppure quando sia adottato a notevole distanza temporale dalla realizzazione dell’abuso, nonché la necessità di valutare globalmente e non atomisticamente l’insieme degli interventi abusivi. Quanto al periculum, ha rilevato che non era stato seriamente allegato un pregiudizio grave e irreparabile, anche perché il Comune non aveva ancora avviato né preannunciato le operazioni di demolizione. L’appellante è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.
art. 55, comma 1, c.p.a.
Richiede, ai fini della tutela cautelare, la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione o di ripristino di opere edilizie abusive non richiede una motivazione rafforzata neppure quando sia adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.
- Nella repressione degli abusi edilizi, la valutazione dell’amministrazione deve considerare globalmente l’insieme delle opere realizzate, senza esaminarle in modo atomistico, quando gli interventi risultino collegati nel loro complesso.
- La realizzazione di opere abusive su suoli di proprietà pubblica costituisce un elemento rilevante nell’applicazione della disciplina repressiva edilizia e non giustifica, di per sé, una tutela cautelare in assenza degli ordinari presupposti.
- In sede cautelare, il periculum in mora non è dimostrato dalla mera adozione dell’ordine di demolizione quando l’amministrazione non abbia ancora avviato né preannunciato le operazioni esecutive e non sia allegato un pregiudizio grave e irreparabile.
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