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Sentenza

Sentenza del 03/12/2020 n. 7113 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della C.T.P. di Catania che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo al 2009 (maggiori imponibili IRES, IRAP, maggiore IVA e sanzioni derivanti da verifiche della Guardia di Finanza). Le censure principali erano: 1) la presunta illegittimità dell'utilizzo degli elementi acquisiti in verifica perché la permanenza dei verificatori nei locali aziendali sarebbe durata oltre i 30 giorni previsti dall'art.12 della L.27/7/2000 n.212; 2) vizi formali dell'atto (sottoscrizione da parte di funzionario non adeguatamente delegato); 3) contestazione della legittimità delle detrazioni IVA e della deduzione dei costi ritenuti frutto di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, avvalorando le indagini e dichiarazioni rese da terzi come presunzioni a fondamento dell'accertamento. La contribuente aveva invece dedotto la nullità dell'accertamento per motivi formali e sostanziali, nonché prodotto sentenza penale assolutoria divenuta definitiva a favore di soggetti coinvolti nella vicenda e rilevato la reale rinvenibilità della merce.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento. In motivazione la Commissione ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione nel senso che il termine di 30 giorni dell'art.12 L.212/2000 è ordinatorio e la sua violazione non determina automaticamente nullità dell'accertamento; ha però ritenuto che l'Ufficio non abbia assolto l'onere probatorio richiesto in tema di operazioni soggettivamente inesistenti (non sono emerse presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a superare le controdeduzioni del contribuente), che la prova testimoniale è limitata nel processo tributario (art.7 D.Lgs. 546/92) e che la sentenza penale assolutoria, pur non essendo vincolante, conferma l'insufficienza degli elementi forniti dall'Amministrazione. Non essendovi elementi alternativi a supporto dell'accertamento fiscale, l'atto veniva annullato; spese compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) - art.12

    termine di 30 giorni per la permanenza degli operatori presso la sede del contribuente

    Il termine è considerato ordinatorio dalla giurisprudenza di legittimità: la sua violazione non determina di per sé la nullità dell'accertamento né l'impossibilità di utilizzare i dati acquisiti, salvo ulteriore illegittimità

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 - art.42

    sottoscrizione dell'avviso di accertamento

    L'atto è nullo se privo di firma; se la sottoscrizione è presente si presume, fino a prova contraria, che sia apposta da soggetto della carriera direttiva delegato, gravando sull'Ufficio l'onere di provarne la delega

  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - art.56

    richiamo alle modalità di notificazione previste per le imposte sui redditi

    Implicitamente applica le stesse regole di validità formale previste per gli accertamenti delle imposte dirette (es. firma e delega)

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 - art.7 comma 4

    divieto della prova testimoniale nel processo tributario (limiti)

    Le dichiarazioni testimoniali hanno efficacia limitata nel processo tributario e non possono costituire prova decisiva se la norma le esclude o le limita

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 - art.53

    requisiti formali dell'appello

    L'Amministrazione deve rispettare le prescrizioni formali nell'atto di appello; la parte resistente aveva eccepito carenze dell'appello dell'Ufficio

Massime di principio

  • La violazione del termine di 30 giorni per la verifica nei locali aziendali (art.12 L.212/2000) è generalmente considerata ordinatoria: non invalida automaticamente l'accertamento, ma può concorrere, insieme ad altre carenze, a valutare la legittimità complessiva dell'operato dell'Ufficio
  • La mancata sottoscrizione dell'avviso comporta nullità; se la firma è presente, la sua validità si presume e grava sull'Amministrazione l'onere di provare la titolarità e la delega del sottoscrittore
  • In tema di operazioni soggettivamente inesistenti l'onere probatorio primario grava sull'Amministrazione finanziaria: deve provare, anche per presunzioni, l'interposizione fittizia del cedente e la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; solo successivamente si inverte l'onere verso il contribuente che dovrà dimostrare l'incolpevole affidamento e la diligenza adottata
  • Le dichiarazioni rese da terzi (testimonianze) nel processo tributario hanno valore limitato per il divieto/limitazione della prova testimoniale e non bastano da sole a fondare l'accertamento se non corroborate da ulteriori riscontri
  • Una sentenza penale assolutoria non è vincolante nel processo tributario, ma la mancanza di elementi probatori alternativi da parte dell'Ufficio può indurre il giudice tributario a ritenere insufficiente l'accertamento fiscale
  • Per contestare detrazioni IVA o deduzioni di costi, l'Amministrazione deve fornire presunzioni serie, precise e concordanti; in mancanza di ciò il contribuente deve essere favorito

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