Cassazione Penale, Ordinanza n. 39225/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che aveva definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., in relazione al reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. L'unico motivo riguardava il giudizio di responsabilità, cioè contestava la base di merito della decisione. La Corte ha però rilevato che tale censura non è consentita dalla legge nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento, richiamando l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di patteggiamento emessa dal GUP, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è dipesa dal fatto che il motivo investiva il giudizio di responsabilità, profilo non deducibile in cassazione contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. c.p.p.
richiamati come base procedurale della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice del reato oggetto di condanna, relativo agli stupefacenti
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
preclude la deduzione in cassazione di motivi attinenti al giudizio di responsabilità avverso la sentenza di patteggiamento
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non è consentito proporre ricorso per cassazione per contestare il giudizio di responsabilità, salvo i soli profili espressamente deducibili dalla legge.
- Quando il ricorso investe un motivo non proponibile per il tipo di decisione impugnata, la Corte deve dichiararlo inammissibile senza esaminare il merito della censura.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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