Cassazione Civile, Ordinanza n. 38981/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha preso atto dell’adesione del resistente alla definizione agevolata delle controversie pendenti e della conseguente istanza di cessazione della materia del contendere. Non essendovi opposizione dell’Agenzia, ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate, e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per l’anno 2003, utili che si presumevano conseguiti dal dante causa del resistente, socio di una società di capitali a ristretta base sociale. Il socio aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario e la pretesa era stata respinta nei gradi di merito sulla base del fatto che l’avviso emesso nei confronti della società, relativo alla medesima annualità e per Irpeg, Irap e Iva, era stato annullato. In Cassazione l’Agenzia deduceva, con due motivi, l’omessa applicazione dell’art. 295 c.p.c. per la necessaria sospensione del giudizio individuale, dipendente da quello relativo all’accertamento societario, e la violazione dell’art. 2909 c.c. per avere la CTR confermato la decisione favorevole al contribuente facendo leva su una sentenza di annullamento dell’atto societario non ancora passata in giudicato. Il resistente, nelle more, documentava di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie pendenti ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018, depositando domanda, ricevute e istanza di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
Il ricorrente ne invocava l’applicazione sostenendo che il giudizio sul socio dipendesse da quello sull’accertamento emesso verso la società e dovesse quindi essere sospeso; la Corte non decide sul punto per intervenuta estinzione del giudizio.
art. 2909 c.c.
Il ricorrente denunciava la violazione del giudicato, assumendo che la CTR avesse dato rilievo a una sentenza non ancora passata in giudicato; anche tale censura non è stata scrutinata per estinzione del processo.
artt. 6 e 7 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
Sono stati richiamati come base della definizione agevolata delle controversie pendenti alla quale il resistente ha aderito, con conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell’esito del giudizio.
Massime di principio
- L’adesione a una definizione agevolata delle controversie pendenti, debitamente documentata e non contestata dalla controparte, può determinare la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il giudizio è dichiarato estinto per definizione agevolata o altra causa sopravvenuta, la Corte non si pronuncia sui motivi di ricorso e assorbe ogni questione di merito o processuale prospettata.
- In caso di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa disciplina applicabile.
- La declaratoria di estinzione del processo esclude il raddoppio del contributo unificato, ove non ne ricorrano i presupposti processuali previsti dalla legge.
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