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Ordinanza

Ordinanza n. 4301/2026 - Milano, Sezione 4

per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione comunale di Alzate Brianza sull’istanza di accesso agli atti formulata dalle ricorrenti in data 4.3.2026, nonché del diritto delle ricorrenti all’accesso, con conseguente ordine di esibizione ed estrazione di copie dei documenti richiesti con detta istanza e di ogni eventuale documento connesso.

Giustizia amministrativa202601682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio del Comune sull’istanza di accesso del 4 marzo 2026 relativa alle proposte e osservazioni presentate dagli altri proprietari di aree comprese nel P.A. 13, con i relativi allegati

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla loro istanza di accesso del 4 marzo 2026, nonché l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione e rilascio di copie delle proposte e osservazioni, corredate degli allegati, eventualmente presentate dagli altri proprietari delle aree comprese nel P.A. 13 durante l’iter di adozione e approvazione del nuovo piano di governo del territorio, e di ogni documento connesso. Il ricorso è stato notificato a tre possibili controinteressati, ma non agli altri proprietari indicati nell’ordinanza.

La decisione

Il TAR non ha deciso né la legittimità del silenzio né la sussistenza del diritto di accesso, riservando ogni questione di rito e di merito. Ha disposto l’acquisizione dal Comune, entro 30 giorni, di chiarimenti sullo stato del procedimento di pianificazione, in particolare sull’avvenuta adozione o approvazione del nuovo strumento urbanistico e sulle pubblicazioni di legge, con specifico riguardo alle osservazioni dei privati. Ha inoltre ordinato alle ricorrenti di integrare il contraddittorio notificando il ricorso agli altri proprietari nominativamente indicati, entro 10 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, e di depositare la prova della notificazione nei successivi 5 giorni. Il giudizio è rinviato alla camera di consiglio del 15 gennaio 2027; le spese della fase sono compensate.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.

    Il TAR richiama tali disposizioni quale base per disporre gli incombenti istruttori e acquisire chiarimenti, senza esplicitarne ulteriormente l’interpretazione.

  • art. 49 c.p.a.

    Ritenuto – impregiudicata ogni questione di rito e di merito – di dover disporre, ai sensi dell’articolo 49 cod. proc.amm., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei summenzionati soggetti, che dovrà essere effettuata dalle ricorrenti mediante notificazione del ricorso medesimo, con indicazione che trattasi di integrazione del contraddittorio e della data della prossima camera di consiglio fissata nella presente ordinanza, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e con deposito in atti della prova della notificazione entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni decorrente dalla scadenza del primo termine.

    Quando il ricorso per l’accesso è stato notificato soltanto ad alcuni dei soggetti individuati come possibili controinteressati, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio verso gli ulteriori soggetti interessati, fissando modalità e termini per la notificazione e per il deposito della relativa prova.

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo a una domanda di accesso, quando l’istanza riguarda atti formati nell’ambito di un procedimento pianificatorio ancora in corso o potenzialmente concluso, il giudice può acquisire chiarimenti dall’amministrazione sullo stato del procedimento e sull’avvenuta pubblicazione degli atti rilevanti prima di decidere la domanda.
  • Se il ricorso è stato notificato soltanto ad alcuni dei soggetti individuati come possibili controinteressati, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti interessati, indicando termini perentori per la notificazione e per il deposito della prova.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processualeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

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