Ordinanza n. 2149/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza breve del TAR Campania che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire degli studenti, il ricorso contro il diniego di riconoscimento della parità scolastica all’istituto frequentato
Esito
Favorevole al ricorrente (studenti)
Prevale il privato
La controversia
Gli studenti avevano impugnato dinanzi al TAR Campania il decreto con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania aveva negato all’istituto da loro frequentato il riconoscimento della parità scolastica per l’anno scolastico 2025/2026. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo insussistente la legittimazione degli studenti nel giudizio avente a oggetto il diniego di parità scolastica. In appello è stata proposta domanda cautelare di sospensione degli effetti della sentenza. La difesa erariale ha reiterato l’eccezione relativa al difetto di legittimazione, il cui esame è stato rimesso alla fase di merito. In via subordinata, gli appellanti hanno chiesto di essere ammessi a sostenere l’esame finale come studenti privatisti, rappresentando l’impossibilità, nelle more della definizione della controversia sulla parità dell’istituto, di sostenere le prove INVALSI e l’esame di maturità, nonché di presentare tempestivamente domanda di trasferimento o di ammissione all’esame da privatisti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare subordinata, senza anticipare la decisione sulla spettanza della parità scolastica né definire l’eccezione preliminare relativa alla legittimazione degli studenti, che è stata rimessa al merito. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che il riconoscimento della parità presuppone il formale rilascio dell’autorizzazione ministeriale e che il giudice cautelare non può attribuire direttamente il bene della vita finale, ma ha considerato rilevante che la spettanza del beneficio fosse ancora sub iudice e che gli studenti versassero in una situazione di concreta incertezza quanto alla conclusione dell’anno scolastico e al conseguimento del diploma. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto necessario evitare la vanificazione della frequenza scolastica già maturata, il rischio di ripetizione dell’anno e l’allontanamento dagli studi, anche in ragione dell’impossibilità di trasferirsi tempestivamente o presentare nei termini la domanda da privatisti. Nel bilanciamento degli interessi, ha disposto l’ammissione degli studenti all’esame finale come privatisti, ordinando all’USR Campania di organizzare la presentazione delle domande, individuare sedi preferibilmente vicine alle residenze, predisporre e comunicare tempestivamente il calendario di apposite sessioni e concluderle nei tempi previsti dalla disciplina ministeriale. La misura è stata ritenuta compatibile con l’interesse pubblico all’istruzione e non interferente con il contenzioso relativo alla parità scolastica. Le spese della fase cautelare sono state compensate e il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 24 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la domanda cautelare in appello.
art. 29 c.p.a.
Richiamato in relazione all’azione di annullamento proposta in primo grado e alla questione della legittimazione degli studenti.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei minori e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la spettanza di un beneficio amministrativo necessario per la prosecuzione di un percorso scolastico è ancora sub iudice, il giudice cautelare non può attribuire direttamente il beneficio finale se questo presuppone un formale provvedimento autorizzatorio dell’amministrazione, ma può adottare una misura alternativa e interinale idonea a evitare che l’incertezza processuale renda irreversibili o inutilmente pregiudizievoli gli effetti sulla posizione degli studenti.
- Il periculum in mora sussiste quando, per effetto dell’incertezza sull’abilitazione dell’istituto frequentato, gli studenti rischiano di non poter concludere l’anno scolastico, sostenere l’esame finale o utilizzare tempestivamente percorsi alternativi, con conseguente possibile ripetizione dell’anno e allontanamento dagli studi.
- Nel bilanciamento cautelare, l’ammissione temporanea degli studenti all’esame come privatisti può costituire una misura proporzionata e adeguata a salvaguardare la continuità scolastica, quando essa non attribuisce il beneficio controverso e non interferisce con il giudizio relativo al riconoscimento della parità dell’istituto.
- L’amministrazione scolastica, per rendere effettiva una misura cautelare che ammetta studenti a sostenere l’esame come privatisti, deve organizzare tempestivamente la presentazione delle domande, individuare sedi adeguate, preferibilmente vicine alle residenze degli interessati, e predisporre sessioni compatibili con i termini della disciplina ministeriale.
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