Tribunale, Sentenza T-1024/23
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 3 September 2025. — London EV Co. Ltd v European Commission. — Environment – Regulation (EU) 2019/631 – Carbon dioxide emission performance standards – New passenger cars – Commission Decision specifying the values relating to the performance of manufacturers and pools of manufacturers of new passenger cars and new light commercial vehicles for 2021 – Scope – Special purpose vehicle – Wheelchair accessible vehicle – Equal treatment – Proportionality – Legitimate expectations – Obligation to state reasons – Plea of illegality. — Case T-1024/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di London EV Co. Ltd contro la decisione di esecuzione della Commissione sui valori di performance CO2 per il 2021. La società sosteneva che i propri veicoli elettrici accessibili in sedia a rotelle dovessero rientrare nel regolamento 2019/631 e beneficiare del pooling. La Corte ha ritenuto invece che i veicoli special purpose siano esclusi dal regolamento e che, di conseguenza, non possano essere conteggiati nel pooling.
Annullamento respinto della decisione di esecuzione della Commissione che, ai fini del regolamento CO2, ha escluso i veicoli special purpose accessibili in sedia a rotelle dal computo delle emissioni e dal pooling.
La questione giuridica
Se, ai fini del regolamento (UE) 2019/631, i veicoli qualificati come special purpose vehicles, in particolare i wheelchair accessible vehicles, rientrino o meno nel campo di applicazione del regolamento e possano essere computati nel meccanismo di pooling di cui all’articolo 6; in via subordinata, se l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento sia invalido o debba essere interpretato in modo conforme ai principi di parità di trattamento, proporzionalità, legittimo affidamento, libertà d’impresa e obbligo di motivazione.
Principio di diritto
Il Tribunale ha stabilito che l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/631 esclude in modo chiaro e non ambiguo i veicoli special purpose, inclusi i wheelchair accessible vehicles, dal suo campo di applicazione; ne consegue che tali veicoli non possono essere conteggiati ai fini dei target specifici di CO2 né partecipare al meccanismo di pooling dell’articolo 6. La Commissione ha quindi legittimamente adottato la decisione impugnata sulla base di tale esclusione, senza violare i principi di uguaglianza, proporzionalità, libertà d’impresa, legittimo affidamento o l’obbligo di motivazione, e la pretesa illegittimità del regolamento o dell’interpretazione della direttiva di omologazione è stata respinta.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2019/631
- Direttiva 2007/46/CE
- Regolamento (UE) 2018/858
- Decisione di esecuzione (UE) 2023/1623
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 76, lettera d)
- Accordo di Parigi
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
- Articolo 6 TUE
- Articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Esclusione dei veicoli special purpose dal regolamento CO2 e conseguenze sul pooling
La causa è un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dinanzi al Tribunale contro la decisione di esecuzione (UE) 2023/1623, con cui la Commissione ha determinato, per il 2021, i valori di performance di CO2 dei costruttori di nuove autovetture e veicoli commerciali leggeri. La questione centrale riguarda se i veicoli del ricorrente, qualificati come special purpose vehicles e accessibili in sedia a rotelle, rientrino nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2019/631 e possano quindi contribuire al meccanismo di pooling di cui all’articolo 6.
Fatti e contesto normativo
Il ricorrente è un costruttore di veicoli elettrici che produce, tra l’altro, un taxi elettrico a zero emissioni accessibile in sedia a rotelle. Nel 2020 ha aderito a un pool con altri costruttori. Dopo la comunicazione dei dati provvisori da parte della Commissione, il ricorrente ha contestato la qualificazione di alcuni veicoli; la Commissione ha infine ritenuto che solo uno dei nove veicoli indicati rientrasse nell’ambito del regolamento 2019/631.
Il Tribunale ricorda che il regolamento 2019/631 fissa obiettivi di emissioni specifiche di CO2 per i costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri, con possibilità di adempimento individuale o in pool. L’articolo 2, paragrafo 1, lo applica ai veicoli delle categorie M1 e N1, mentre l’articolo 2, paragrafo 3, esclude i veicoli special purpose come definiti dalla direttiva 2007/46/CE; tra questi rientrano i wheelchair accessible vehicles. La motivazione teleologica richiamata dal Tribunale evidenzia anche la volontà del legislatore di non aggravare la posizione dei costruttori di veicoli accessibili alle persone con disabilità, in coerenza con l’articolo 26 della Carta e con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Primo motivo: portata dell’articolo 2, paragrafo 3, e compatibilità con gli obiettivi del regolamento e l’Accordo di Parigi
Il ricorrente sosteneva che l’esclusione dei veicoli special purpose fosse contraria agli obiettivi ambientali del regolamento 2019/631, alla sua efficacia utile, all’Accordo di Parigi e a principi fondamentali del diritto dell’Unione. Il Tribunale respinge l’argomento rilevando che il testo dell’articolo 2, paragrafo 3, è chiaro e inequivoco: il regolamento non si applica ai special purpose vehicles. Tale lettura è confermata dal considerando 31 e dalla struttura dell’articolo 2, paragrafo 1, che limita il campo di applicazione ai veicoli M1 e N1.
Quanto all’Accordo di Parigi, il Tribunale osserva che il ricorrente non ha indicato quale disposizione dell’accordo sarebbe stata violata né in che modo; la censura è dunque dichiarata inammissibile per difetto di chiarezza ex articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. Il Tribunale aggiunge che una interpretazione conforme non può essere utilizzata per giungere a una soluzione contra legem.
Pooling e impossibilità di includere veicoli fuori campo
Nel secondo profilo del primo motivo, il ricorrente cercava di conciliare gli articoli 1, 2, paragrafo 3, e 6 del regolamento nel senso che, pur essendo esentati dagli obblighi di emissione, i veicoli special purpose dovrebbero poter partecipare al pooling. Il Tribunale respinge anche tale tesi: l’articolo 6 consente la costituzione di pool solo tra costruttori soggetti agli obblighi specifici dell’articolo 4, salvo i costruttori beneficiari di una deroga ex articolo 10. Ne deriva, a fortiori, che chi non rientra neppure nel campo di applicazione del regolamento non può partecipare a un pool.
Il fatto che i veicoli del ricorrente siano stati registrati come special purpose vehicles è decisivo: essi non sono assoggettati agli obblighi del regolamento e non possono quindi generare crediti da pooling. Il Tribunale esclude anche un contrasto tra gli articoli del regolamento e rigetta l’argomento basato sulla presunta incoerenza sistematica.
Parità di trattamento, necessità e proporzionalità
Nella terza parte del primo motivo, il ricorrente invocava la violazione della parità di trattamento e dei principi di necessità e proporzionalità, sostenendo che i costruttori di veicoli special purpose a basse emissioni dovrebbero essere trattati come i costruttori di M1/N1. Il Tribunale chiarisce che una interpretazione conforme non può sovvertire il testo chiaro della norma.
Quanto all’uguaglianza, il ricorrente pretendeva in sostanza di trattare in modo identico situazioni differenti e di differenziare situazioni comparabili senza giustificazione oggettiva. Il Tribunale ritiene invece che i costruttori di special purpose vehicles siano, per definizione, in una situazione diversa rispetto ai costruttori di M1/N1 ai fini del regolamento 2019/631: i primi non sono soggetti ai target di CO2, i secondi sì. La scelta del legislatore di escludere tali veicoli è considerata coerente con un sistema a campo di applicazione delimitato e con l’obiettivo di non imporre ulteriori oneri a costruttori già soggetti a requisiti speciali di omologazione.
Domanda di illegittimità e asserita interpretazione errata della direttiva 2007/46/CE
In via subordinata, il ricorrente sollevava eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE, sostenendo che la Commissione avesse reinterpretato in modo improprio la direttiva 2007/46/CE, imponendo di registrare come special purpose vehicles i veicoli che soddisfano sia i requisiti M1 sia quelli degli allegati rilevanti per i wheelchair accessible vehicles. Il Tribunale ritiene la premessa fattuale errata: dai verbali delle riunioni tecniche richiamate non emerge che la Commissione abbia imposto una classificazione obbligatoria come special purpose vehicle; al contrario, risulta che il costruttore può scegliere tra omologazione ai sensi dell’allegato IV o dell’allegato XI, ma non può cumularle.
Il Tribunale sottolinea inoltre che la Commissione non interviene nella procedura di omologazione né nella redazione del certificato di conformità: tale competenza spetta al costruttore e alle autorità nazionali. La determinazione dei valori di CO2 avviene solo a valle, sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri. Di conseguenza, l’eccezione di illegittimità viene respinta.
Libertà d’impresa, legittimo affidamento e obbligo di motivazione
Il ricorrente invocava anche la libertà d’impresa di cui all’articolo 16 della Carta, ritenendo che l’esclusione dal pooling ne limitasse indebitamente l’attività economica. Il Tribunale osserva che, poiché i veicoli special purpose sono esclusi ex lege dal regolamento 2019/631, la Commissione non aveva alcun margine di discrezionalità per includerli nel meccanismo di pooling; non può dunque configurarsi una violazione della libertà d’impresa da parte dell’atto impugnato.
Quanto al legittimo affidamento, il Tribunale rileva che il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di assicurazioni precise, incondizionate e provenienti da fonti autorizzate; anzi, risulta che la società era stata informata già mesi prima dell’adozione della decisione che, salvo un veicolo, gli altri non rientravano nel regolamento per via della dicitura "Special purpose vehicle" nei certificati di conformità. Anche il tenore chiaro degli articoli 2, paragrafo 3, e 6 impediva di nutrire un affidamento ragionevole diverso.
Sul versante dell’obbligo di motivazione e del principio di buona amministrazione, il Tribunale considera sufficiente la motivazione della decisione: essa è un atto di esecuzione basato sul regolamento 2019/631, richiama i dati di registrazione comunicati dagli Stati membri e consente di comprendere il ragionamento della Commissione e di esercitare il controllo giurisdizionale. Non emerge inoltre alcuna carenza nell’esame diligente e imparziale del caso da parte della Commissione.
Dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso, condanna il ricorrente alle spese sostenute dalla Commissione e pone le spese del Parlamento europeo e del Consiglio a carico di ciascuno di essi.
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