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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-348/23

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 3 settembre 2025. — Zalando SE contro Commissione europea. — Servizi digitali – Regolamento (UE) 2022/2065 – Designazione di una piattaforma online di dimensioni molto grandi – Eccezione di illegittimità – Articolo 33, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2022/2065 – Certezza del diritto – Parità di trattamento – Proporzionalità – Obbligo di motivazione. — Causa T-348/23

Giurisprudenza europea62023TJ0348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Zalando contro la decisione della Commissione che la designava come piattaforma online di dimensioni molto grandi ai sensi del DSA. Ha ritenuto che il Partner Programm rientri nella nozione di piattaforma online perché ospita e diffonde informazioni fornite da venditori terzi, e che il numero di destinatari attivi vada calcolato considerando tutti gli utenti esposti a tali informazioni. È stata inoltre respinta l’eccezione di illegittimità contro gli articoli 33 e 24 del regolamento 2022/2065, nonché la censura di difetto di motivazione.

Annullamento respinto della decisione della Commissione che designa Zalando come piattaforma online di dimensioni molto grandi ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065, con conferma della legittimità dei criteri di calcolo del numero medio mensile di destinatari attivi.

La questione giuridica

Se la piattaforma Zalando, nella misura in cui ospita offerte di venditori terzi nel Partner Programm, costituisca una "piattaforma online" e un "servizio di memorizzazione di informazioni" ai sensi del regolamento 2022/2065; se il numero medio mensile di destinatari attivi debba includere solo gli utenti esposti ai contenuti dei terzi e possa essere ridotto in base alla quota di vendite del Partner Programm; se, in via incidentale, l’articolo 33, paragrafi 1, 3 e 4, e l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2022/2065 violino i principi di certezza del diritto, parità di trattamento e proporzionalità; e se la decisione della Commissione sia sufficientemente motivata ai sensi dell’articolo 296 TFUE.

Principio di diritto

Una piattaforma di commercio elettronico che ospita, su richiesta dei venditori terzi, offerte, immagini e descrizioni dei loro prodotti costituisce una "piattaforma online" e un "servizio di memorizzazione di informazioni" ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 anche se il prestatore controlla o modifica parte dei contenuti; ai fini della designazione come piattaforma online di dimensioni molto grandi, il numero medio mensile di destinatari attivi comprende tutti gli utenti effettivamente esposti alle informazioni ospitate e non può essere ridotto applicando in modo astratto la sola quota di vendite dei terzi. Le disposizioni dell’articolo 33 e dell’articolo 24 del regolamento 2022/2065 non violano i principi di certezza del diritto, parità di trattamento o proporzionalità, e la decisione della Commissione è adeguatamente motivata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 290 TFUE
  • Articolo 2, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) 2022/2065
  • Articolo 3, lettere b), g), h), i), p) e k), regolamento (UE) 2022/2065
  • Articolo 24, paragrafi 2 e 3, regolamento (UE) 2022/2065
  • Articolo 33, paragrafi 1, 3 e 4, regolamento (UE) 2022/2065
  • Articoli 34-43 regolamento (UE) 2022/2065
  • Articolo 43 regolamento (UE) 2022/2065
  • Articolo 74 regolamento (UE) 2022/2065
  • Articolo 89, paragrafo 1, regolamento (UE) 2022/2065
  • Regolamento delegato (UE) 2023/1127
  • Regolamento (UE) 2022/1925
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Direttiva 2000/31/CE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 20, 38 e 16

Designazione di Zalando come piattaforma online di dimensioni molto grandi

La causa è un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Zalando SE contro la decisione della Commissione del 25 aprile 2023 che la designa come piattaforma online di dimensioni molto grandi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065. La controversia riguarda in particolare il calcolo del numero medio mensile di destinatari attivi nell’Unione e la qualificazione della parte della piattaforma dedicata ai venditori terzi.

Fatti e svolgimento del procedimento

Zalando gestisce un negozio online che comprende due componenti: la vendita diretta dei propri prodotti tramite Zalando Retail e la vendita di prodotti di venditori terzi tramite il Partner Programm. Il 17 febbraio 2023 la società ha pubblicato, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2022/2065, il numero medio mensile di destinatari attivi (NMM): 83,341 milioni per l’intera piattaforma e 30,836 milioni se si considerava soltanto la quota riferibile ai venditori terzi in base al 37% del valore lordo delle vendite. La Commissione ha ritenuto invece che occorresse considerare tutti i destinatari attivi che erano esposti alle informazioni diffuse tramite la piattaforma, senza riduzione proporzionale collegata al valore delle vendite del Partner Programm, e ha quindi designato Zalando come piattaforma online di dimensioni molto grandi. Zalando ha impugnato la decisione deducendo tre motivi: violazione del regolamento 2022/2065, illegittimità dell’articolo 33 in combinato disposto con l’articolo 24, e difetto di motivazione.

Qualificazione della piattaforma Zalando come piattaforma online

Il Tribunale ha anzitutto chiarito che, per la parte del servizio Zalando Retail, non si è in presenza di un servizio di memorizzazione di informazioni, poiché le informazioni diffuse provengono dalla stessa Zalando e non da un destinatario del servizio. Diversamente, nel Partner Programm la società memorizza e diffonde, su richiesta dei venditori terzi, informazioni da essi fornite, comprese immagini e descrizioni dei prodotti. Il fatto che Zalando controlli, modifichi o integri tali informazioni non esclude la qualificazione ai sensi dell’articolo 3, lettera i), del regolamento 2022/2065. Il Tribunale ha infatti escluso che il regolamento o la direttiva 2000/31 impongano che le informazioni non siano state in alcun modo ritoccate dal prestatore. È stata inoltre respinta la tesi secondo cui la giurisprudenza sulla direttiva 2000/31 e sulla nozione di prestatore intermediario potesse essere trasposta automaticamente al nuovo regolamento, che contiene un proprio regime di responsabilità e ha abrogato la relativa sezione della direttiva. Ne è conseguita la conclusione che Zalando è una piattaforma online nella misura in cui ospita le offerte dei venditori terzi nel Partner Programm e, quindi, anche un servizio intermediario e un servizio di memorizzazione di informazioni ai sensi dell’articolo 3, lettera g), iii), del regolamento 2022/2065.

Calcolo del numero medio mensile di destinatari attivi

Sul secondo profilo del primo motivo, il Tribunale ha interpretato l’articolo 3, lettera p), secondo cui destinatario attivo è chi utilizza la piattaforma richiedendo l’hosting di informazioni o esponendosi alle informazioni ospitate e diffuse tramite l’interfaccia online. La nozione non si limita a chi conclude transazioni: comprende anche chi visualizza o prende conoscenza dei contenuti. Il considerando 77 è stato utilizzato per confermare che l’“esposizione” può avvenire anche senza clic, acquisti o transazioni. Di conseguenza, il numero dei destinatari attivi non può essere ricavato applicando la percentuale del 37% corrispondente al valore delle vendite del Partner Programm, perché ciò escluderebbe utenti che hanno comunque visto le informazioni dei terzi pur non acquistando poi tali prodotti. Il Tribunale ha quindi approvato il dato di 83,341 milioni pubblicato da Zalando e ha escluso che il NMM fosse inferiore alla soglia di 45 milioni prevista dall’articolo 33, paragrafo 1.

Eccezione di illegittimità: certezza del diritto, parità di trattamento e proporzionalità

Il secondo motivo, formulato come eccezione di illegittimità dell’articolo 33, paragrafi 1, 3 e 4, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, è stato respinto in ogni sua parte. Quanto alla certezza del diritto, il Tribunale ha riconosciuto che la nozione di destinatario attivo richiede un’applicazione adattata alle diverse tipologie di piattaforme, ma ha ritenuto tale margine di incertezza intrinseco e non tale da impedire agli operatori di stabilire un metodo affidabile. I diversi comportamenti ipotizzati dalla ricorrente o dalla bevh sono stati considerati contrari al regolamento 2022/2065, e non indicativi di una sua insufficiente precisione. Quanto alla parità di trattamento, il Tribunale ha osservato che Zalando non aveva dimostrato l’esistenza di piattaforme comparabili trattate diversamente per effetto dell’asserita ambiguità del regolamento. Ha inoltre ritenuto giustificato che mercati online ad alto numero di utenti possano essere assoggettati agli obblighi supplementari del DSA, in ragione del rischio di diffusione di contenuti illegali e dell’impatto sulla tutela dei consumatori, tutelata dall’articolo 38 della Carta. Quanto alla proporzionalità, il Tribunale ha affermato che il criterio del NMM non è manifestamente inadeguato a individuare le piattaforme in grado di esporre una parte significativa della popolazione dell’Unione a rischi sistemici. L’adozione di criteri qualitativi o di sistemi più complessi è stata considerata meno efficace e più onerosa. Il fatto che Zalando applichi controlli sui contenuti o che, in passato, altre norme avessero già imposto obblighi nel commercio elettronico non basta a dimostrare l’inadeguatezza del nuovo regime.

Motivazione della decisione della Commissione

Con il terzo motivo Zalando ha denunciato una violazione dell’articolo 296 TFUE. Il Tribunale ha respinto anche questa censura, ritenendo che la Commissione avesse espresso in modo chiaro e comprensibile le ragioni della designazione: la piattaforma memorizza e diffonde informazioni su richiesta dei destinatari del servizio e gli utenti del servizio Retail possono essere esposti alle informazioni dei venditori terzi del Partner Programm. La motivazione è stata giudicata sufficiente anche riguardo alla scelta di non ridurre il NMM in base al solo valore delle vendite dei terzi.

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Zalando è stata condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione; Parlamento, Consiglio, EISi e bevh si sono visti porre a proprio carico le rispettive spese.

Principi affermati

La pronuncia conferma che, nel quadro del regolamento (UE) 2022/2065, la qualificazione di una piattaforma online dipende dalla funzione di memorizzazione e diffusione di informazioni fornite dai destinatari del servizio, non dalla circostanza che il prestatore effettui controlli editoriali o commerciali sui contenuti. Ai fini della designazione come piattaforma online di dimensioni molto grandi, il criterio decisivo resta il numero di destinatari attivi effettivamente esposti alle informazioni ospitate, e non una ripartizione proporzionale basata sul valore economico delle vendite dei terzi.

Come è indicizzato

Materieservizi digitalipiattaforme onlinemercati onlinediritto della concorrenza digitalemotivazione degli atti dell’unione

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