Tribunale, Sentenza T-1117/23
Judgment of the General Court (First Chamber) of 3 September 2025. — Alisher Usmanov v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures taken in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine – Freezing of funds – List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Maintenance of the applicant’s name on the list – Concept of ‘businessperson involved in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation’ – Article 2(1)(g) of Decision 2014/145/CFSP – Article 3(1)(g) of Regulation (EU) No 269/2014 – Right to effective judicial protection – Obligation to state reasons – Error of assessment – Proportionality – Right to property – Right to private life – Plea of illegality. — Case T-1117/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Alisher Usmanov contro il rinnovo delle misure restrittive UE nei suoi confronti. Ha ritenuto legittimo il criterio che colpisce i leading businesspersons operanti in Russia e ha confermato che il ricorrente vi rientrava per effetto delle sue significative partecipazioni in USM Holding e delle attività di quest’ultima in settori strategici dell’economia russa. Le censure su motivazione, riesame, proporzionalità e diritti fondamentali sono state tutte respinte o dichiarate inoperanti.
Conferma del mantenimento in lista di Alisher Usmanov nelle misure restrittive UE contro la Russia, sulla base del criterio dei "leading businesspersons operating in Russia" e della legittimità/proporzionalità del congelamento dei fondi.
La questione giuridica
Se il Consiglio potesse legittimamente mantenere il nominativo del ricorrente nelle liste di congelamento dei fondi applicando, in particolare, il criterio dei "leading businesspersons operating in Russia" di cui all’articolo 2(1)(g) della decisione 2014/145/PESC e all’articolo 3(1)(g) del regolamento n. 269/2014, e se tale criterio, nonché gli atti impugnati, violassero i principi di proporzionalità, obbligo di motivazione, tutela giurisdizionale effettiva, parità di trattamento, diritto di proprietà, vita privata e libertà di espressione.
Principio di diritto
Il Tribunale ha respinto il ricorso e ha confermato che il Consiglio poteva mantenere Usmanov nelle liste, poiché il ricorrente rientrava nel criterio dei leading businesspersons operating in Russia: la sua significativa partecipazione del 49% in USM Holding, insieme al peso economico di Metalloinvest e Megafon, bastava a qualificarlo come imprenditore di rilievo operante in Russia, senza che fosse necessario provare un controllo societario o un ruolo gestionale attuale. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che il criterio contestato non fosse illegittimo né manifestamente sproporzionato, che la motivazione fosse sufficiente, che il Consiglio avesse svolto il riesame richiesto e che le censure fondate su parità di trattamento, proprietà, vita privata e libertà di espressione non fossero idonee a incidere sulla validità degli atti, essendo comunque assorbite dalla fondatezza del primo criterio applicato.
Norme richiamate
- Articolo 29 TUE
- Articolo 215 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 21 TUE
- Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 2(1)(a), (d) e (g) della decisione 2014/145/PESC
- Articolo 3(1)(a), (d) e (g) del regolamento (UE) n. 269/2014
- Decisione 2014/145/PESC
- Regolamento (UE) n. 269/2014
- Decisione (PESC) 2022/329
- Regolamento (UE) 2022/330
- Decisione (PESC) 2023/1094
- Regolamento (UE) 2023/1089
- Decisione (PESC) 2023/1767
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765
- Decisione (PESC) 2024/847
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/849
- Decisione (PESC) 2024/2456
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2455
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 14 del regolamento (UE) n. 269/2014
Mantenimento in lista di Alisher Usmanov nelle misure restrittive UE contro la Russia
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da Alisher Usmanov avverso tre serie di atti del Consiglio del 2023 e del 2024 che hanno mantenuto il suo nome nelle liste soggette a congelamento di fondi e risorse economiche nell’ambito delle misure restrittive adottate dall’Unione in risposta all’aggressione contro l’Ucraina.
Contesto fattuale e procedurale
Il ricorrente, cittadino russo e uzbeko, era stato inizialmente inserito nelle liste nel febbraio 2022 e successivamente mantenuto in elenco con diversi rinnovi periodici. Nel 2023 il Consiglio ha modificato il criterio di inserimento di cui all’articolo 2(1)(g) della decisione 2014/145/PESC e all’articolo 3(1)(g) del regolamento n. 269/2014, ampliandolo ai "leading businesspersons operating in Russia" e, più in generale, ai businesspersons coinvolti in settori che forniscono una fonte sostanziale di entrate al Governo della Federazione russa.
Il Tribunale rileva che i motivi di mantenimento di Usmanov si sono progressivamente basati su tre fondamenti: criterio (a) relativo a chi sostiene o attua azioni che minacciano l’integrità territoriale dell’Ucraina; criterio (d) relativo a chi sostiene o beneficia di decision-makers russi responsabili dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina; criterio (g) nella versione modificata, centrato sul ruolo di imprenditore di rilievo operante in Russia.
Le questioni giuridiche esaminate
Il ricorrente ha dedotto sei censure, fra cui: illegittimità del nuovo criterio (g), errore manifesto di valutazione, insufficienza della motivazione, violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, disparità di trattamento, sproporzione delle misure, lesione del diritto di proprietà, della vita privata e della libertà di espressione.
Il Tribunale affronta in via prioritaria la legittimità del criterio (g) modificato e la censura di proporzionalità, poi esamina la qualità probatoria degli elementi utilizzati dal Consiglio, l’errore di valutazione nella conferma delle iscrizioni, la motivazione e il riesame periodico, nonché le doglianze relative ai diritti fondamentali.
Normativa rilevante
La base giuridica degli atti impugnati è data dagli articoli 29 TUE e 215 TFUE. Le misure sono adottate in particolare in applicazione della decisione 2014/145/PESC e del regolamento n. 269/2014, come modificati dalle successive decisioni e regolamenti del Consiglio, tra cui la decisione 2022/329, il regolamento 2022/330, la decisione 2023/1094 e il regolamento 2023/1089.
Il Tribunale richiama inoltre l’articolo 277 TFUE per la questione dell’eccezione di illegittimità, l’articolo 47 della Carta in materia di tutela giurisdizionale effettiva, l’articolo 41 della Carta sul diritto di essere ascoltati e sulla buona amministrazione, gli articoli 7, 11 e 17 della Carta, nonché l’articolo 21 TUE in tema di obiettivi dell’azione esterna dell’Unione.
Eccezione di illegittimità contro il criterio (g) e proporzionalità
Il ricorrente sosteneva che il nuovo criterio (g) introducesse una presunzione irrebuttabile di collegamento tra i leading businesspersons e il potere politico russo, senza base probatoria sufficiente, e che fosse sproporzionato.
Il Tribunale respinge la censura chiarendo che il criterio non crea una presunzione giuridica irrilevante o irrebuttabile, ma amplia il novero dei soggetti perseguibili per aumentare la pressione sulla Federazione russa. Il concetto di "leading businesspersons" mantiene il significato già affermato dalla giurisprudenza: rilevano la posizione professionale, l’importanza delle attività economiche, l’entità delle partecipazioni e le funzioni svolte nelle imprese, senza necessità di una partecipazione di controllo.
Quanto alla proporzionalità, il Tribunale afferma che il Consiglio dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione dei criteri sanzionatori e non deve dimostrare che la misura produca in concreto l’effetto sperato, ma solo che sia idonea a perseguire l’obiettivo. Ampliare il perimetro soggettivo delle sanzioni ai grandi imprenditori operanti in Russia è ritenuto appropriato e non manifestamente sproporzionato, in quanto suscettibile di aumentare la pressione sul governo russo.
Valutazione della prova e natura degli elementi prodotti dal Consiglio
Il ricorrente contestava il valore probatorio di articoli di stampa e fonti aperte contenuti nei fascicoli trasmessi dal Consiglio.
Il Tribunale ribadisce che le prove sono liberamente valutabili e che, nel contesto delle sanzioni, il livello di prova richiesto va adattato alle difficoltà di accesso alle informazioni, specie in situazioni di conflitto. Gli articoli di stampa possono essere utilizzati se specifici, precisi e coerenti. Le censure del ricorrente sviluppate solo in allegato vengono dichiarate inammissibili perché gli allegati hanno funzione puramente probatoria e non possono supplire alla carenza dell’atto introduttivo.
Errore di valutazione: conferma della qualifica di leading businessperson
Per gli atti del settembre 2023, il Tribunale ritiene che il Consiglio avesse dimostrato che Usmanov era fondatore e principale azionista di USM Holding, con una partecipazione del 49%, e che tramite tale holding controllava interessi economici di rilievo in Metalloinvest e Megafon, attive in settori strategici dell’economia russa. Tali circostanze sono sufficienti per considerarlo un leading businessperson operating in Russia.
Il Tribunale sottolinea che non occorre un controllo societario né l’esercizio attuale di funzioni gestorie: la rilevanza economica della partecipazione azionaria è di per sé sufficiente. Lo stesso ragionamento viene confermato per i successivi rinnovi del marzo 2024 e del settembre 2024, anche alla luce di nuovi documenti che ribadiscono la dimensione di USM Holding e il ruolo del ricorrente quale maggiore azionista.
Motivazione e tutela giurisdizionale effettiva
Il ricorrente lamentava che la motivazione non spiegasse in modo adeguato in cosa consistessero i benefici ricevuti da decision-makers russi e che ciò impedisse un’effettiva difesa.
Il Tribunale ricorda che la motivazione deve consentire di comprendere il ragionamento dell’istituzione e di controllarne la legittimità, ma non deve rispondere analiticamente a tutti gli argomenti dell’interessato. Nel caso di specie, la motivazione era chiara quanto ai criteri (a) e (g), e la parte relativa al criterio (d) risultava comunque assorbita, poiché il mantenimento della misura era già giustificato in via autonoma dal criterio (g), correttamente applicato.
Riesame periodico e osservazioni del ricorrente
Il ricorrente sosteneva che il Consiglio non avesse effettuato un riesame effettivo, in particolare non considerando una decisione del Landgericht Hamburg che aveva vietato la pubblicazione di alcune affermazioni su di lui.
Il Tribunale distingue le diverse fasi: per il settembre 2023, quel provvedimento tedesco era successivo e quindi irrilevante; per il marzo 2024 e il settembre 2024, invece, il Consiglio ne ha tenuto conto, ma ha ritenuto che non fosse decisivo rispetto al complesso degli altri elementi probatori. Il Tribunale osserva anche che il fatto che la preparazione del riesame avvenga tramite gruppi di lavoro del Consiglio e Coreper non implica alcuna violazione, perché la decisione finale è sempre adottata dal Consiglio come istituzione, in conformità agli articoli 29 TUE e 215 TFUE e al regolamento interno del Consiglio.
Parità di trattamento e non discriminazione
Il ricorrente sosteneva che il criterio (g) fosse discriminatorio perché, di fatto, colpisce i cittadini russi mentre imprese straniere operano anch’esse in Russia.
Il Tribunale respinge la censura: l’articolo 21(2) della Carta, letto in combinazione con l’articolo 18 TFUE, vieta la discriminazione tra cittadini degli Stati membri, non quella tra cittadini dell’Unione e cittadini di paesi terzi. Pertanto, il ricorrente, cittadino russo, non può invocare utilmente tale disposizione per lamentare una disparità rispetto a operatori economici stranieri.
Diritto di proprietà, vita privata e libertà di espressione
Quanto al diritto di proprietà, il Tribunale ritiene che il congelamento dei fondi sia previsto dalla legge, persegua un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione, non tocchi il contenuto essenziale del diritto e sia proporzionato. La misura è temporanea, soggetta a revisione periodica e accompagnata da deroghe per esigenze essenziali.
La doglianza sulla vita privata viene invece dichiarata non sufficientemente argomentata.
Quanto alla libertà di espressione, il ricorrente cercava di collegare la misura alla pubblicazione, da parte del quotidiano Kommersant da lui posseduto, di un articolo di Dmitry Medvedev. Il Tribunale ritiene la censura inoperante, perché il mantenimento in lista è comunque validamente fondato sul criterio (g), autonomamente sufficiente a sorreggere gli atti impugnati.
Dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Alisher Usmanov alle spese.
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