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Ordinanza

Ordinanza n. 136/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 07.11.2025 dell'-OMISSIS-“-OMISSIS-” ove il Dirigente Scolastico decreta l' assegnazione a favore dell'alunno -OMISSIS-di numero 18 ore settimanali di sostegno didattico per l'anno scolastico 2025/2026 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente; -del P.E.I. 2025/2026 redatto in data 20.10.2025; -dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio scolastico provinciale e l'Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d'insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso la stessa PER LA CONDANNA CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE dell'amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per l'intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 30 ore settimanali;

Giustizia amministrativa202506718

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno didattico e PEI relativo all'anno scolastico 2025/2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di studente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il dirigente scolastico ha assegnato al minore 18 ore settimanali di sostegno didattico, nonché il PEI e gli atti con cui l'amministrazione scolastica avrebbe assegnato all'istituto un numero insufficiente di docenti di sostegno. È stata chiesta in via cautelare l'assegnazione del sostegno per l'intero orario settimanale di frequenza, pari a 30 ore, con rapporto 1:1. Il minore è riconosciuto quale persona con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, l'inadeguatezza della quantificazione delle ore e la mancata corrispondenza tra il fabbisogno educativo individualizzato risultante dagli atti scolastici e le ore effettivamente assegnate.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, senza disporre direttamente l'assegnazione delle 30 ore richieste. Ha ravvisato il fumus boni iuris nella contraddittorietà prima facie tra il fabbisogno documentato di presenza costante e di guida adulta continuativa, evidenziato nel verbale del GLO e nel PEI, e l'assegnazione di sole 18 ore a fronte delle 30 ore di frequenza settimanale. Ha riconosciuto anche un periculum in mora qualificato, considerando la natura fondamentale della situazione giuridica coinvolta e l'avanzamento dell'anno scolastico. Ha quindi ordinato all'amministrazione di riesaminare il PEI e l'atto di assegnazione delle ore entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. L'udienza pubblica è stata fissata al 19 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. n. 104/1992

    disabilità qualificata grave

    La qualificazione della disabilità come grave costituisce un elemento rilevante nella valutazione del fabbisogno di sostegno scolastico.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito l'accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame amministrativo.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi degli interessati.

Massime di principio

  • Quando gli atti dell'amministrazione scolastica accertano la necessità di una presenza costante e di un supporto individualizzato continuativo per uno studente con disabilità grave, l'assegnazione di un numero di ore di sostegno significativamente inferiore all'orario di frequenza richiede una coerente motivazione e una concreta corrispondenza con il fabbisogno educativo accertato.
  • Sussiste il fumus boni iuris della domanda cautelare quando emerge prima facie una contraddizione intrinseca tra il fabbisogno di sostegno risultante dal verbale del GLO e dal PEI e la quantificazione delle ore di sostegno disposta dall'amministrazione.
  • La natura fondamentale del diritto coinvolto e l'avanzamento dell'anno scolastico possono integrare un periculum in mora qualificato nelle controversie relative all'assegnazione del sostegno didattico.
  • In sede cautelare il giudice può accogliere la domanda ai fini del riesame, imponendo all'amministrazione una rivalutazione del PEI e dell'atto di assegnazione entro un termine determinato, senza sostituire automaticamente la propria valutazione a quella amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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