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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17811/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore della società per il pagamento di euro 14.802,65, in relazione a un rapporto contrattuale avente ad oggetto incarichi di progettazione ed esecuzione di lavori per un immobile destinato a casa comunale. L'ente locale propose opposizione, contestando la pretesa monitoria e formulando domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per grave inadempimento della controparte. Il Tribunale accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e ritenne improponibile la riconvenzionale perché la controversia sarebbe stata compromessa in arbitri. La Corte d'appello, invece, accolse l'appello principale della società, confermò il decreto ingiuntivo e rigettò l'appello incidentale del Comune, ritenendo tardiva l'eccezione di arbitrato e infondata la contestazione sul merito. In cassazione il Comune dedusse, tra l'altro, l'erronea mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello, la tardività dell'eccezione di competenza arbitrale, la nullità della convenzione e della delibera per difetto di copertura finanziaria, l'omesso esame di fatti decisivi, l'erroneo rigetto della domanda di risoluzione, l'inammissibilità di richieste istruttorie e la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia di arbitrato rituale, l'art. 819-ter c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006, si applica alle sentenze pronunciate dopo la sua entrata in vigore, anche se il processo era stato instaurato prima. Poiché la sentenza di primo grado aveva deciso solo sulla questione devolutiva alla competenza degli arbitri, dichiarando improponibili le domande per compromesso arbitrale, l'unico mezzo di impugnazione era il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., non l'appello. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibili sia l'appello principale sia quello incidentale proposti avverso la sentenza di primo grado. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti. Il controricorrente è stato condannato alle spese dei giudizi di appello e di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato come vizio processuale per la dedotta inammissibilità dell'appello e per l'erronea gestione del regime impugnatorio

  • art. 42 c.p.c.

    il regolamento necessario di competenza è l'unico mezzo di impugnazione contro il provvedimento che decide solo sulla competenza senza affrontare il merito

  • art. 819-ter c.p.c.

    le pronunce affermative o negative della competenza in relazione a una convenzione di arbitrato rituale sono impugnabili con il solo regolamento di competenza

  • art. 27, comma 4, d.lgs. 40/2006

    la disciplina dell'art. 819-ter si applica alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma, in base al principio tempus regit actum

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato dal giudice di merito per ritenere tardiva l'eccezione di arbitrato se non proposta nella comparsa di risposta

  • art. 167 c.p.c.

    dedotto dal ricorrente in relazione alla disciplina delle preclusioni difensive

  • art. 180 c.p.c.

    dedotto dal ricorrente come norma processuale ratione temporis vigente al momento delle difese

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato sia per la tardiva proposizione dell'eccezione di arbitrato sia per la fase di trattazione e le allegazioni delle parti

  • art. 1418 c.c.

    dedotto in relazione alla nullità della convenzione e della delibera di incarico

  • art. 151 TUEL

    dedotto in relazione alla validità degli atti di conferimento dell'incarico e alla copertura finanziaria

  • art. 153 TUEL

    dedotto in relazione al regime della copertura finanziaria della spesa

  • art. 191 TUEL

    dedotto in relazione all'assunzione di impegni di spesa da parte dell'ente locale

  • art. 163 c.p.c.

    dedotto in tema di contenuto dell'atto introduttivo/opposizione

  • art. 99 c.p.c.

    dedotto in relazione al principio di domanda

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto in relazione alla valutazione delle prove e delle allegazioni

  • art. 116 c.p.c.

    dedotto in relazione al prudente apprezzamento delle prove

  • art. 345 c.p.c.

    dedotto per censurare la mancata ammissione di nuove prove e per la disciplina delle preclusioni in appello

  • art. 2967 c.c.

    richiamato nel testo come art. 2967 c.c., verosimilmente per l'onere della prova in ordine all'ammontare del credito contestato

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza

Massime di principio

  • In materia di arbitrato rituale, quando la sentenza pronunciata dopo l'entrata in vigore dell'art. 819-ter c.p.c. decide esclusivamente sulla competenza in favore o contro gli arbitri, il mezzo di impugnazione esperibile è il regolamento necessario di competenza e non l'appello.
  • Il regime delle impugnazioni si determina, in assenza di una diversa disciplina transitoria, in base alla legge processuale vigente al momento in cui il provvedimento viene a esistenza, secondo il principio tempus regit actum.
  • La pronuncia che dichiara improponibili le domande per effetto della clausola compromissoria va qualificata, sul piano sostanziale-processuale, come decisione declinatoria della competenza a favore degli arbitri, con conseguente impugnabilità nei soli limiti previsti per le questioni di competenza.
  • Se il giudice di primo grado ha deciso solo sulla devoluzione della controversia agli arbitri e non sul merito, l'appello proposto contro tale decisione è inammissibile e il giudice dell'impugnazione deve rilevare l'errore sul mezzo di gravame.
  • L'accoglimento del motivo che investe il corretto mezzo di impugnazione assorbe le ulteriori censure relative al merito, alle prove e alle spese, quando la decisione impugnata debba essere cassata senza necessità di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArbitrato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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