Circolare numero 25 del 09-02-2016
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 1° dicembre 2015, a seguito della deliberazione assunta in data 12 ottobre 2015 dal Consiglio direttivo del patronato C.L.A.A.I., ha disposto lo scioglimento di detto patronato, in quanto il venir meno dei requisiti di cui all’art. 3, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152 integra la fattispecie di cui all’art. 16, comma 2, lett. a) della medesima legge, in tema di scioglimento degli Istituti di patronato. Si forniscono di seguito le relative istruzioni operative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dà conto dello scioglimento dell'Istituto di patronato C.L.A.A.I., disposto con decreto ministeriale del 1° dicembre 2015, e delle conseguenti istruzioni operative. Il codice identificativo 3, riferito al patronato, non è più utilizzabile. Le sedi periferiche devono collaborare alle verifiche ministeriali, mettere a disposizione la documentazione utile, cancellare il codice dalle pratiche pendenti e gestire la notifica dei provvedimenti agli assistiti ove non vi sia un nuovo mandato. Il patronato deve inoltre informare assistiti e amministrazioni interessate dello scioglimento e restituire la documentazione non ancora definita; gli operatori non possono più svolgere attività di patrocinio salvo che operino per un diverso ente di patronato abilitato.
Scioglimento del patronato C.L.A.A.I. e cessazione dell'uso del relativo codice
Scioglimento del patronato C.L.A.A.I. e conseguenze operative
La circolare comunica lo scioglimento dell'Istituto di patronato e assistenza sociale C.L.A.A.I., disposto con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1° dicembre 2015 con effetto immediato. Vengono contestualmente fornite indicazioni operative per la gestione delle pratiche, la cancellazione del codice identificativo e gli adempimenti informativi e documentali connessi alla cessazione dell'attività.
Provvedimento di scioglimento
Il C.L.A.A.I., promosso dalla Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane, era stato costituito con decreto ministeriale del 31 maggio 1971. Il Consiglio direttivo aveva deliberato in data 12 ottobre 2015 la cessazione dell'attività del patronato e la sua messa in liquidazione. Con il decreto del 1° dicembre 2015 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ne ha disposto lo scioglimento.
Codice identificativo del patronato
A seguito del provvedimento, il codice 3, riferito al patronato C.L.A.A.I., non è più acquisibile. Le strutture territoriali devono quindi procedere alla sua cancellazione in tutte le pratiche ancora aperte, ivi compresi i ricorsi amministrativi e giudiziari.
Verifiche ministeriali e collaborazione delle sedi periferiche
Per consentire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di verificare l'attività svolta dalle sedi locali del patronato, le strutture periferiche devono mettere a disposizione degli Ispettori del Lavoro:
- le rilevazioni statistiche;
- le liste nominative delle pratiche accolte;
- ogni altro elemento utile alla rilevazione dell'attività del patronato disciolto.
Obblighi di comunicazione e restituzione della documentazione
Il patronato C.L.A.A.I., in base all'art. 15 del D.M. 10 ottobre 2008, n. 193, deve informare dello scioglimento:
- gli assistiti;
- le amministrazioni che erogano le prestazioni;
- per l'estero, le autorità diplomatiche e consolari.
Deve inoltre restituire tutta la documentazione in proprio possesso relativa a prestazioni e interventi non ancora definiti alla data dello scioglimento.
Gestione delle pratiche non definite
Le strutture territoriali devono curare la cancellazione del codice del patronato nelle pratiche pendenti. Quando non sia stato conferito un nuovo mandato ad altro istituto di patronato, devono notificare al domicilio dell'assicurato i provvedimenti di decisione relativi alle domande di prestazioni.
Limiti all'attività degli operatori
Gli operatori del Patronato C.L.A.A.I. non possono più svolgere attività di patrocinio presso gli uffici dell'Istituto. L'unica eccezione riguarda coloro che abbiano instaurato un rapporto di lavoro con un altro ente di patronato dotato dei requisiti di cui all'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 152.
Punti principali
Scioglimento del patronato C.L.A.A.I.
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1° dicembre 2015 è stato sciolto, con effetto dalla data del provvedimento, l'Istituto di patronato e assistenza sociale C.L.A.A.I., promosso dalla Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane. La costituzione del patronato era stata approvata con decreto ministeriale del 31 maggio 1971 e il Consiglio direttivo aveva deliberato il 12 ottobre 2015 la cessazione dell'attività e la messa in liquidazione.
Inutilizzabilità del codice del patronato
A seguito dello scioglimento, il codice 3, corrispondente al patronato C.L.A.A.I., non è più acquisibile. Le strutture territoriali devono pertanto eliminare tale codice dalle pratiche non ancora definite, inclusi i ricorsi amministrativi e giudiziari.
Adempimenti delle strutture periferiche per le verifiche ministeriali
Le strutture periferiche dell'Istituto devono mettere a disposizione degli Ispettori del Lavoro le rilevazioni statistiche, le liste nominative delle pratiche accolte e ogni altro elemento utile alla verifica dell'attività svolta dalle sedi locali del patronato disciolto.
Obblighi di comunicazione e restituzione documentale
Ai sensi dell'art. 15 del D.M. 10 ottobre 2008, n. 193, il patronato C.L.A.A.I. deve comunicare l'avvenuto scioglimento agli assistiti e alle amministrazioni erogatrici delle prestazioni, nonché, per l'estero, alle autorità diplomatiche e consolari. Deve inoltre restituire tutta la documentazione in suo possesso relativa a prestazioni e interventi non ancora definiti alla data di scioglimento.
Gestione delle pratiche pendenti e notifiche agli assistiti
Per le pratiche non ancora definite, comprese quelle oggetto di ricorsi amministrativi e giudiziari, le strutture territoriali devono cancellare il codice del patronato. Se non è stato rilasciato un successivo mandato ad altro istituto di patronato, devono notificare al domicilio dell'assicurato i provvedimenti di decisione delle domande di prestazioni.
Attività degli operatori del patronato
Gli operatori del Patronato C.L.A.A.I. non possono più svolgere attività di patrocinio presso gli uffici dell'Istituto, salvo il caso in cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro con un altro ente di patronato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 152.
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