Regolamento (UE) 2021/1527
Regolamento delegato (UE) 2021/1527 della Commissione del 31 maggio 2021 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato stabilisce le norme tecniche per determinare quando un ente o un'entità può considerare impraticabile includere nei contratti la clausola di riconoscimento dei poteri di bail-in prevista dalla direttiva 2014/59/UE. Definisce inoltre i casi in cui l'autorità di risoluzione può o deve chiedere comunque l'inserimento della clausola, in funzione della risolvibilità dell'ente. Sono fissati un termine ordinario di tre mesi per la valutazione della notifica e regole speciali per le notifiche complesse, con proroghe temporanee e poi a regime.
Norme tecniche sul riconoscimento contrattuale, nelle passività pertinenti, dei poteri di svalutazione e conversione previsti dalla direttiva 2014/59/UE.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE, con riferimento alle "passività pertinenti" disciplinate da accordi o strumenti che, in linea generale, dovrebbero includere la clausola contrattuale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della medesima direttiva. Rilevano i casi in cui l'inserimento della clausola sia giuridicamente o altrimenti impraticabile, nonché i casi in cui l'autorità di risoluzione possa comunque richiederne l'inclusione per esigenze di risolvibilità. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e costituisce testo rilevante ai fini del SEE.
Norme tecniche sul riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e conversione
Il regolamento delegato integra la direttiva 2014/59/UE disciplinando, con norme tecniche di regolamentazione, le condizioni in cui un ente o un'entità può considerare impraticabile inserire nei contratti la clausola di riconoscimento dei poteri di svalutazione e conversione prevista dall'articolo 55. Il testo mira a garantire un livello di convergenza nell'Unione, lasciando però alle autorità di risoluzione un margine per tenere conto delle specificità dei mercati e dei singoli casi.
Contesto e finalità
Il considerando chiarisce che l'obbligo di notifica sorge quando l'ente o l'entità ritenga giuridicamente o altrimenti impraticabile inserire la clausola contrattuale nelle passività pertinenti. Il regolamento precisa che l'impraticabilità può dipendere da vincoli del diritto di paesi terzi, da istruzioni vincolanti di autorità estere o dall'uso di strumenti e accordi standardizzati non modificabili, frequenti nel finanziamento al commercio e nei contratti con organismi non dell'Unione che forniscono servizi finanziari, sedi di negoziazione, infrastrutture di mercato o depositari. È inoltre chiarito che la semplice indisponibilità della controparte o l'aumento del prezzo non bastano, da soli, a rendere impraticabile l'inclusione della clausola.
Condizioni di impraticabilità
L'articolo 1 elenca in modo tassativo le situazioni rilevanti:
- violazione di norme del paese terzo che disciplinano la passività;
- contrasto con istruzioni esplicite e vincolanti di un'autorità di un paese terzo;
- impossibilità di modificare strumenti o accordi standardizzati conclusi secondo termini o protocolli internazionali;
- impossibilità di modificare clausole imposte da un organismo non dell'Unione per l'accesso o l'uso dei suoi servizi;
- passività verso fornitori o imprese commerciali per beni o servizi usati nel funzionamento operativo quotidiano, quando i termini non sono negoziabili.
Per le ipotesi standardizzate e per i rapporti con organismi o fornitori non UE, il regolamento presume l'assenza di possibilità di modifica quando il contratto può essere concluso solo alle condizioni predisposte dalla controparte o dagli standard applicabili.
Casi in cui l'autorità può imporre comunque la clausola
L'articolo 2 distingue due scenari. Se la notifica dell'ente o dell'entità non dimostra alcuna delle condizioni di impraticabilità dell'articolo 1, l'autorità di risoluzione deve richiedere l'inserimento della clausola quando la passività creata dall'accordo o dallo strumento abbia un importo nominale pari o superiore a 20 milioni di EUR oppure una durata residua pari o superiore a sei mesi.
Anche al di sotto di tali soglie, l'autorità può richiedere la clausola se la ritiene necessaria per assicurare la possibilità di risoluzione. Nella valutazione deve considerare, in particolare, l'importo e il tipo dello strumento, l'effettiva applicabilità degli strumenti di risoluzione, la credibilità del loro impiego rispetto agli obiettivi di risoluzione e agli impatti su creditori, controparti, clientela e dipendenti, il rango della passività nella procedura ordinaria di insolvenza e la scadenza o natura rotativa del contratto.
Procedura e termini per la valutazione della notifica
L'articolo 3 fissa il termine ordinario in tre mesi dalla ricezione della notifica di impraticabilità. Se la notifica è incompleta, il termine decorre dal momento in cui l'ente o l'entità trasmette tutte le informazioni mancanti.
Per le notifiche complesse, è prevista una disciplina transitoria e una a regime:
- fino al 6 ottobre 2022, l'autorità può prorogare il termine di sei mesi;
- dal 7 ottobre 2022, la proroga massima è di tre mesi.
In ogni caso, l'autorità deve informare il notificante della proroga e delle relative motivazioni.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Condizioni di impraticabilità dell'inclusione della clausola contrattuale
L'articolo 1 individua cinque ipotesi in cui l'inserimento della clausola contrattuale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE è giuridicamente o altrimenti impraticabile: violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo; contrasto con un'istruzione esplicita e vincolante di un'autorità di un paese terzo; passività derivanti da strumenti o accordi standard internazionali non modificabili; passività soggette a clausole imposte da un organismo non dell'Unione per accedere o usare i relativi servizi, non modificabili dall'ente; passività verso fornitori o imprese commerciali per beni o servizi operativi quotidiani non essenziali, quando i termini non sono modificabili. Per le ipotesi di cui alle lettere c), d) ed e), l'impossibilità di modifica sussiste quando il contratto può essere concluso solo alle condizioni imposte dalla controparte o da termini/protocolli standard applicabili.
Poteri dell'autorità di risoluzione di imporre la clausola
L'articolo 2 stabilisce che l'autorità di risoluzione richiede l'inserimento della clausola quando, sulla base della notifica dell'ente o dell'entità, nessuna delle condizioni di impraticabilità dell'articolo 1 risulta soddisfatta e, inoltre, ricorre almeno una delle seguenti soglie: valore nominale della passività pari o superiore a 20 milioni di EUR, oppure durata residua dell'accordo o dello strumento pari o superiore a sei mesi. In ogni caso, l'autorità può richiedere l'inserimento anche quando tali soglie non ricorrono, se ciò è necessario per assicurare la possibilità di risoluzione, tenendo conto in particolare dell'importo e del tipo di accordo o strumento, dell'applicabilità degli strumenti di risoluzione, della credibilità del loro uso rispetto agli obiettivi di risoluzione e ai possibili impatti su creditori, controparti, clientela e dipendenti, del rango della passività nella procedura ordinaria di insolvenza e della scadenza o natura rotativa del contratto.
Termine per la decisione dell'autorità di risoluzione
L'articolo 3 fissa in tre mesi, decorrenti dal giorno di ricezione della notifica di impraticabilità, il termine entro cui l'autorità di risoluzione può richiedere la clausola contrattuale. Se la notifica è incompleta, il termine decorre dalla trasmissione di tutte le informazioni mancanti. Per le notifiche complesse, fino al 6 ottobre 2022 l'autorità può prorogare il termine di sei mesi; dal 7 ottobre 2022 la proroga massima è di tre mesi. La proroga e le relative motivazioni devono essere comunicate all'ente o all'entità notificante.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L'articolo 4 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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