Sentenza del 27/02/2015 n. 4050 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'accertamento IRPEF fondato sul maggior reddito da partecipazione imputatogli in qualità di socio, derivante dalla rettifica del reddito della società, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. Ha dedotto, da un lato, la violazione del litisconsorzio necessario per la mancata partecipazione al giudizio della società e dell'altro socio e, dall'altro, la violazione delle regole sull'accertamento unitario del reddito della società di persone e dei soci. In particolare, ha sostenuto che la definitività dell'accertamento emesso nei confronti della società non potesse automaticamente pregiudicare la sua posizione, poiché non aveva partecipato validamente al relativo giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi relativi alla mancata integrazione del contraddittorio. Ha affermato che, nelle controversie riguardanti il reddito delle società di persone e dei soci, società e soci sono parti di un litisconsorzio necessario originario. Il giudicato formatosi nei confronti della società, se sfavorevole, non può pregiudicare il socio che non abbia partecipato al giudizio. La sentenza impugnata è stata cassata, con dichiarazione di nullità dell'intero giudizio, inclusa la sentenza di primo grado, e rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia nel contraddittorio con gli altri soci interessati. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
Il reddito delle società di persone è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.
La norma fonda il principio di imputazione per trasparenza del reddito della società ai soci. Tuttavia, la determinazione del reddito sociale deve avvenire nel rispetto del contraddittorio unitario con tutti i soggetti interessati.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
Norma sul litisconsorzio necessario nel processo tributario.
Nelle controversie aventi a oggetto il reddito di una società di persone e la conseguente imputazione ai soci, la società e tutti i soci devono partecipare al medesimo giudizio, quando le rispettive posizioni non siano già definite da giudicati validamente formatisi.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40
Norma sull'accertamento dei redditi prodotti in forma associata.
L'accertamento del reddito della società di persone e quello dei redditi di partecipazione dei soci devono essere coordinati e fondati su un accertamento unitario, nel rispetto del contraddittorio.
Art. 360 c.p.c., n. 3
Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È stato utilizzato per denunciare la violazione delle norme processuali e tributarie sul litisconsorzio e sull'accertamento unitario.
Art. 383 c.p.c., ultimo comma
Disciplina il rinvio della causa al giudice di primo grado nei casi di nullità del procedimento.
La Corte ha applicato la disposizione perché la mancata integrazione del contraddittorio aveva determinato la nullità dell'intero giudizio, rendendo necessario il rinvio al giudice tributario di primo grado.
Cass., Sezioni Unite, n. 14815/2008
Il terzo può trarre beneficio dal giudicato inter alios, ma non esserne pregiudicato.
Un giudicato formatosi nei confronti di uno dei litisconsorti non può produrre effetti sfavorevoli nei confronti degli altri soggetti che non abbiano partecipato validamente al giudizio.
Cass. n. 12793/2014
La formazione di un giudicato a carico di uno dei litisconsorti non pregiudica la posizione degli altri litisconsorti, ove il giudicato sia sfavorevole.
Il giudicato parziale non può sostituire il contraddittorio necessario né rendere automaticamente definitiva la posizione degli altri soci.
Cass. n. 173600/2014
È irrilevante che uno stralcio dell'avviso diretto alla società sia stato allegato a quello concernente il socio.
La mera conoscenza o allegazione dell'accertamento societario non equivale alla valida partecipazione del socio al relativo giudizio e non consente di estendergli automaticamente gli effetti sfavorevoli del giudicato.
Massime di principio
- Nelle controversie fiscali relative a società di persone, il reddito societario e quello imputato ai soci devono essere trattati, di regola, in un giudizio unitario con la partecipazione della società e di tutti i soci interessati.
- Il giudicato sfavorevole formatosi nei confronti della società o di un singolo socio non può pregiudicare gli altri soci che non siano stati validamente coinvolti nel giudizio.
- La semplice notifica per conoscenza, la conoscenza di fatto dell'accertamento o l'allegazione di una copia dell'avviso societario all'accertamento personale non sostituiscono la valida instaurazione del contraddittorio.
- La definitività dell'accertamento societario non comporta automaticamente la definitività dell'imposta dovuta dal socio, se quest'ultimo non ha avuto una partecipazione processuale valida e piena.
- Quando il giudizio è stato deciso senza la partecipazione necessaria della società o dei soci, la violazione può determinare la nullità dell'intero procedimento e il rinvio al giudice di primo grado per una nuova decisione.
- Il socio può beneficiare di un giudicato favorevole formatosi nei confronti di un altro litisconsorte, ma non può subirne gli effetti sfavorevoli se non ha partecipato al relativo giudizio.
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