Sentenza del 20/07/2015 n. 3438 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Dazi doganali - Preclusione contabilizzazione a posteriori - Errore autorità doganale - Buona fede dell'operatore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il recupero a posteriori dell'obbligazione doganale non fosse dovuto, invocando l'art. 220, comma 2, lett. b), del Reg. CEE n. 2913/1992. Tale disposizione tutela l'affidamento legittimo dell'operatore quando il mancato pagamento dipenda da un errore dell'autorità doganale non riconoscibile dal debitore, che abbia agito in buona fede e rispettato tutte le regole relative alla dichiarazione in dogana. Veniva inoltre in rilievo la corretta qualificazione delle sanzioni previste dall'art. 303 del d.P.R. n. 43/1973, distinguendo tra inesattezze irrilevanti per i diritti di confine ed errori che abbiano determinato il pagamento di dazi inferiori al dovuto.
La decisione
La preclusione alla contabilizzazione a posteriori non opera per il solo fatto che l'operatore sia in buona fede. È necessario dimostrare cumulativamente un errore imputabile all'autorità doganale, un errore non riconoscibile dall'operatore diligente ed esperto e derivante da un comportamento attivo dell'autorità, nonché il rispetto di tutte le disposizioni applicabili alla dichiarazione doganale. Non rientra nella tutela l'errore originato da dichiarazioni inesatte dell'operatore. Quanto alle sanzioni, l'art. 303, comma 1, prevede la sanzione fissa più lieve per inesattezze su quantità, qualità o valore ininfluenti ai fini dei diritti di confine; se invece l'errore ha comportato il pagamento di dazi inferiori al dovuto, trovano applicazione le sanzioni più severe, anche proporzionali, del comma 3.
Norme richiamate
Art. 220, comma 2, lett. b), Reg. CEE n. 2913/1992
preclusione della contabilizzazione "a posteriori" dell'obbligazione doganale in presenza di un errore dell'autorità doganale e della buona fede dell'operatore
La norma tutela il legittimo affidamento del debitore, ma richiede cumulativamente errore imputabile all'autorità, non riconoscibilità dell'errore da parte di un operatore diligente ed esperto, comportamento attivo dell'autorità e rispetto delle disposizioni sulla dichiarazione doganale.
Art. 303, comma 1, d.P.R. n. 43/1973
commina la più lieve sanzione fissa in caso di dichiarazioni inesatte relative a quantità, qualità e valore delle merci destinate all'importazione
La sanzione fissa più lieve si applica soltanto quando l'inesattezza sia ininfluente ai fini del pagamento dei diritti di confine.
Art. 303, comma 3, d.P.R. n. 43/1973
maggiori sanzioni anche proporzionali
Le sanzioni più gravi si applicano quando l'errore dichiarativo abbia determinato il pagamento dei diritti di confine in misura inferiore a quella dovuta.
Cass. n. 7702/2013
Conferma la necessità della concorrente sussistenza dei presupposti richiesti per escludere la contabilizzazione a posteriori dei dazi.
Massime di principio
- La buona fede dell'operatore, da sola, non impedisce il recupero dei dazi: occorre provare anche un errore attivo e imputabile all'autorità doganale.
- Un errore derivante da una dichiarazione inesatta dell'importatore normalmente non può essere attribuito all'autorità doganale e non consente di invocare la tutela dell'affidamento.
- La valutazione della non riconoscibilità dell'errore va effettuata considerando l'esperienza professionale e il livello di diligenza esigibile dall'operatore.
- Le inesattezze dichiarative devono essere distinte in base al loro effetto economico: se non incidono sui dazi si applica la sanzione fissa più lieve; se riducono i diritti di confine dovuti si applicano le sanzioni più severe e proporzionali.
- In situazioni analoghe è essenziale documentare sia il comportamento dell'autorità doganale sia la correttezza e completezza della dichiarazione presentata dall'importatore.
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