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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01745/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La lite nasce dalla richiesta di restituzione di euro 45.000, asseritamente corrisposti da un de cuius alla convenuta in esecuzione di una scrittura privata del 6 aprile 2004 qualificata dalle attrici come cessione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare. Le originarie attrici, poi proseguite dalle eredi, hanno chiesto la restituzione della somma previa risoluzione del rapporto o annullamento della cessione; la convenuta ha invece negato la riferibilità del pagamento al preteso accordo, ha disconosciuto la scrittura prodotta in copia e ha contestato la prova dell’operazione. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo inutilizzabile la copia e non provata la conformità all’originale e il contenuto del documento; la Corte d’appello ha riformato la decisione, ritenendo valido il disconoscimento solo quanto alla conformità della copia, valorizzando testimonianze e bonifico di euro 45.000, accertando l’esistenza e il contenuto della cessione, la successiva risoluzione del preliminare ceduto e il grave inadempimento della cedente, con conseguente obbligo restitutorio. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) nullità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un asserito erede universale della de cuius; 2) violazione degli artt. 2719 c.c., 214 e 215 c.p.c. per l’erronea utilizzazione della copia disconosciuta; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi al disconoscimento del documento; 4) violazione degli artt. 2724, 2725 e 2697 c.c. per l’ammissibilità della prova testimoniale sul preliminare; 5) violazione dell’art. 1406 c.c. e vizio motivazionale sulla qualificazione della scrittura come cessione del preliminare e sulla coincidenza del contratto; 6) ultrapetizione per avere il giudice dichiarato la risoluzione per inadempimento in assenza di specifica domanda; 7) violazione degli artt. 1453, 1455, 1406, 1372 e 2697 c.c. sull’inadempimento della convenuta; 8) violazione dell’art. 2697 c.c. sulla riferibilità del bonifico di euro 45.000 al patto del 6 aprile 2004.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso, in primo luogo, la necessità della partecipazione al giudizio di un soggetto indicato come erede ulteriore, rilevando che, per effetto del testamento olografo della de cuius, la successione si era stabilizzata mediante attribuzioni specifiche accettate da tutti gli eredi e rinuncia all’azione di riduzione, sicché quel soggetto non aveva interesse né qualità di litisconsorte necessario nella controversia relativa alla somma attribuita ad altri coeredi. Ha poi ritenuto infondate o inammissibili le censure sulla scrittura privata del 6 aprile 2004: il disconoscimento era stato limitato alla conformità della copia all’originale e non all’autenticità della scrittura; la prova testimoniale era ammessa perché diretta a provare l’esistenza storica del contratto preliminare presupposto, non il suo contenuto negoziale; la qualificazione della scrittura come cessione del preliminare e l’accertamento dell’inadempimento erano giudizi di merito non sindacabili in cassazione nei termini prospettati; non vi era ultrapetizione perché la domanda di restituzione comprendeva la valutazione della risoluzione del rapporto posto a fondamento dell’esborso; la riferibilità del bonifico di euro 45.000 alla scrittura del 6 aprile 2004 era frutto di una valutazione probatoria congruamente motivata. È stata quindi confermata la condanna alla restituzione della somma e la ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità, con statuizione sul contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.c.

    in caso di morte di una parte il processo prosegue nei confronti del successore universale; la regola, tuttavia, non impone la partecipazione di soggetti che, per effetto della successione e delle attribuzioni testamentarie accettate, non abbiano interesse alla controversia concreta.

  • art. 102 c.p.c.

    la mancata integrazione del contraddittorio è rilevante solo se il soggetto pretermesso sia davvero litisconsorte necessario; nel caso concreto ciò è stato escluso.

  • art. 2719 c.c.

    il disconoscimento della copia fotostatica riguarda la conformità all'originale e deve essere specifico e circostanziato; non equivale automaticamente a disconoscimento dell'autenticità della scrittura.

  • art. 214 c.p.c.

    il disconoscimento della scrittura privata ex art. 214 c.p.c. è distinto dal disconoscimento della sola conformità della copia all'originale.

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato nel quadro delle norme sul disconoscimento e sulla verificazione della scrittura privata.

  • art. 2724 c.c.

    la prova testimoniale è ammissibile nei limiti delle deroghe previste dalla legge; nel caso concreto era diretta a provare un fatto storico presupposto, non il contenuto del contratto soggetto a forma.

  • art. 2725 c.c.

    non è violato se la testimonianza non mira a dimostrare il contenuto del contratto che richiede forma scritta, ma un fatto storico autonomo rilevante nel processo.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1406 c.c.

    la cessione del contratto è stata ricostruita sulla base della scrittura e delle prove acquisite; la doglianza della ricorrente mirava in realtà a una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 112 c.p.c.

    non c'è ultrapetizione se il giudice, qualificando la domanda in base ai fatti dedotti, accorda il bene richiesto senza introdurre un diverso petitum o una diversa causa petendi.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato per la risoluzione per inadempimento del contratto di cessione; la Corte ha ritenuto che la risoluzione fosse coerente con la domanda restitutoria e con l'accertamento del grave inadempimento.

  • art. 1455 c.c.

    la Corte ha ritenuto grave l'inadempimento della cedente, tale da giustificare la risoluzione.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per negare effetti estensivi alla pretesa cessione; la Corte ha respinto la censura come meramente rivolta al merito.

  • art. 734 c.c.

    il testamento con attribuzioni specifiche è stato qualificato come divisione fatta dal testatore, con effetto di stabilizzare la posizione successoria sui beni assegnati.

  • art. 111 Cost.

    la Corte ha richiamato il principio di ragionevole durata e di economia processuale per escludere la cassazione per un preteso difetto di contraddittorio privo di reale interesse.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel caso di morte di una parte, il litisconsorzio necessario tra eredi sussiste solo se essi risultano effettivamente successori nel rapporto controverso; se il testamento e le accettazioni successive stabilizzano la successione e delimitano l’interesse alla lite, non ogni erede o parente deve necessariamente partecipare al giudizio.
  • Il disconoscimento di una copia fotostatica deve distinguere chiaramente tra contestazione della conformità all’originale e contestazione dell’autenticità della scrittura o della sottoscrizione: le due eccezioni hanno oggetto diverso e richiedono allegazioni specifiche.
  • La prova testimoniale è ammissibile anche quando il contratto principale richieda la forma scritta, se l’indagine riguarda un fatto storico autonomo e presupposto rispetto al contenuto negoziale, e non la dimostrazione del contenuto del contratto stesso.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando l’onere della prova sia stato erroneamente addossato alla parte sbagliata; non è deducibile per criticare la mera valutazione del materiale istruttorio o la sua maggiore o minore attendibilità.
  • La qualificazione giuridica della scrittura privata e l’accertamento della sua funzione economico-negoziale, quando dipendono dalla lettura complessiva degli atti e delle prove, appartengono al giudizio di merito e non sono sindacabili in cassazione come violazione di legge se la doglianza mira solo a una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Non sussiste ultrapetizione se il giudice, partendo dai fatti allegati e dal bene della vita richiesto, ricostruisce la domanda come volta alla risoluzione del rapporto da cui deriva la pretesa restitutoria, senza introdurre un oggetto diverso da quello devoluto in causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamentoCompravendita
RamiProcesso civileSuccessioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaRisoluzione del contrattoGiudicato

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