Cassazione Penale, Sentenza n. 05420/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per tre motivi principali: 1) violazione dell'art. 581 c.p., sostenendo che la condotta di percosse era assorbita dalla rapina (art. 628 c.p.) e non poteva formare autonoma fattispecie; 2) manifesta illogicità della motivazione per non aver riconosciuto le attenuanti ex art. 62, n. 4 c.p. (tenuità del danno patrimoniale) e la diminuzione per lieve entità del fatto, dato il modesto danno personale e patrimoniale; 3) manifesta illogicità della motivazione per non aver riqualificato la fattispecie in furto in abitazione, contestando l'attendibilità della vittima e chiedendo diversa valutazione probatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo con riferimento al capo b) (percosse, art. 581 c.p.) e inammissibile nel resto. Ha confermato che la qualificazione come rapina impropria (art. 628, secondo comma) era corretta in relazione allo spintonamento della persona offesa, e ha ritenuto fondati i motivi sulla mancata applicazione delle attenuanti solo se infondati. Tuttavia ha dichiarato che il reato di percosse è assorbito nel delitto di rapina e, pertanto, ha annullato senza rinvio la condanna per il reato di percosse (art. 581 c.p.), eliminando la pena relativa (1 mese di reclusione ridotto per il rito). In applicazione dell'art. 620 lett. l) c.p.p. ha rideterminato direttamente la pena complessiva a 2 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione e multa di euro 600,00. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 581 cod. pen.
Delitto di percosse: la Corte ne ha verificato l'autonomia rispetto alla rapina e ne ha ritenuto l'assorbimento quando la violenza è funzionale all'azione rapinosa e non eccede la soglia delle percosse indipendenti.
art. 628 cod. pen. (secondo comma)
Delitto di rapina impropria: la Corte ha confermato che lo spintonamento finalizzato a impedire la reazione della vittima costituisce violenza rilevante ai fini della rapina e giustifica la qualificazione come rapina impropria.
art. 62, n. 4 cod. pen.
Attenuante per tenuità del danno patrimoniale: va riconosciuta solo se il pregiudizio è lievissimo in valore economico e negli effetti conseguenti; nel caso concreto è stata esclusa per il valore non trascurabile del bene sottratto.
principio generale art. 84 cod. pen. (concorso materiale)
Regola che impedisce la concorrenza tra reati quando un delitto costituisce elemento costitutivo di un altro; applicata per escludere la concorrenza tra percosse e rapina.
art. 620 lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di rideterminare la pena in sede di annullamento parziale senza rinvio; utilizzato per eliminare l'addendo relativo al reato annullato e fissare la pena complessiva aggiornata.
sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024
Ha ammesso l'applicabilità dell'attenuante della lieve entità anche al delitto di rapina; la Corte di Cassazione però precisa i limiti applicativi sulla base della gravità complessiva del fatto.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Forma del riassunto dei motivi di impugnazione in cassazione: i motivi sono stati riassunti ai sensi di tale norma.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Trattazione scritta del processo penale in Corte di Cassazione: il procedimento è stato trattato con memoria scritta ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- Se la violenza o la minaccia è strumentale e funzionale alla consumazione della rapina, la fattispecie di percosse non può concorrere autonomamente con la rapina: la violenza è assorbita nel nucleo della rapina.
- L'attenuante per tenuità del danno patrimoniale (art. 62, n.4) richiede un pregiudizio economico e conseguenze effettive di entità quasi nulla; il valore non trascurabile del bene sottratto esclude la tenuità.
- La valutazione di attendibilità della persona offesa e la valutazione complessiva del materiale probatorio sono questioni di merito riservate ai giudici di merito e non sono sindacabili in Cassazione salvo manifeste contraddizioni nella motivazione.
- Quando la Cassazione annulla un capo di imputazione per assorbimento, può, se opportuno, rideterminare direttamente la pena complessiva ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., evitando il rinvio al giudice di merito.
- L'attenuante della 'lieve entità' post-Cost. n.86/2024 si applica anche ai reati più gravi solo se la valutazione globale del fatto dimostra una reale minima offensività rispetto alla natura, modalità, mezzi, contesto e danno prodotto.
- La circostanza del luogo o della vittima (es. commettere il reato in una comunità e in danno di un'operatrice) può attribuire un rilevante disvalore alla condotta e ostare al riconoscimento di attenuanti basate sulla minima offensività.
- Nei casi di pluralità di censure, la Corte può accogliere parzialmente il ricorso limitatamente ai profili che appaiono manifestamente fondati e dichiarare inammissibili gli altri motivi che sollecitano una diversa lettura del fatto.
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