Regolamento (UE) 2019/1996
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 della Commissione del 28 novembre 2019 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping sul granturco dolce in granella originario della Thailandia e mantiene un dazio antidumping definitivo. La Commissione ha accertato la persistenza del dumping nel periodo di riesame e ha ritenuto probabile, in caso di scadenza delle misure, la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Sono fissate aliquote differenziate per società, con una clausola per i nuovi esportatori che dimostrino di non aver esportato nel periodo originario e di non essere collegati agli operatori già soggetti alle misure.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, classificato al codice NC ex 2001 90 30 (TARIC 2001903010), e di granturco dolce in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006, classificato al codice NC ex 2005 80 00 (TARIC 2005800010), originario del Regno di Thailandia. Riguarda gli operatori importatori nell’Unione e i produttori/esportatori thailandesi indicati nel regolamento e nell’allegato; restano applicabili le ordinarie disposizioni doganali, salvo diversa indicazione. È prevista una procedura per includere nuovi produttori esportatori thailandesi che dimostrino di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 2.
Dazio antidumping definitivo sul granturco dolce originario della Thailandia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 della Commissione, adottato il 28 novembre 2019, mantiene le misure antidumping sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia. La decisione deriva da un riesame in previsione della scadenza svolto ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
Contesto procedurale
Le misure antidumping erano state inizialmente istituite dal regolamento (CE) n. 682/2007 e successivamente modificate, tra l’altro, dal regolamento (CE) n. 954/2008 e dal regolamento (UE) n. 875/2013. Il regolamento (UE) n. 307/2014 aveva poi modificato il dazio applicabile a River Kwai International Food Industry Co., Ltd.; a seguito di sentenze della Corte di giustizia e di riapertura parziale dell’inchiesta, la posizione di tale società è stata riesaminata nel quadro procedurale richiamato nei considerando.
Ambito del riesame e partecipazione delle parti
La Commissione ha esaminato il periodo compreso tra il 1° luglio 2017 e il 30 giugno 2018 per valutare la persistenza o reiterazione del dumping, mentre l’analisi del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2015 fino alla fine del periodo di riesame. Il procedimento ha coinvolto produttori dell’Unione, produttori thailandesi, importatori, utilizzatori e associazioni interessate; la Commissione ha utilizzato il campionamento per i produttori dell’Unione e ha verificato sul posto i dati delle imprese collaboranti.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto oggetto del riesame coincide con quello delle precedenti inchieste: granturco dolce in granella preparato o conservato, in due forme tariffarie distinte, ma con medesime caratteristiche chimiche e biologiche di base e medesimo uso. La Commissione ha confermato che il prodotto esportato dalla Thailandia, il prodotto venduto sul mercato interno thailandese e quello prodotto nell’Unione costituiscono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Persistenza del dumping
La Commissione ha ricostruito il valore normale e il prezzo all’esportazione secondo i criteri dell’articolo 2 del regolamento di base, utilizzando, quando possibile, le vendite sul mercato interno remunerative e, in mancanza, un valore normale costruito con costo di produzione, SGAV e profitto. Il prezzo all’esportazione è stato determinato sui prezzi effettivi franco fabbrica, con adeguamenti per trasporto, movimentazione e carico, credito, spese bancarie e commissioni; sono state respinte alcune richieste di rettifica relative a una presunta compensazione dei dazi e ad altri aggiustamenti non sufficientemente dimostrati.
Conclusione sul dumping e rischio di persistenza
Pur a fronte di una correzione di errore materiale che ha escluso il dumping per uno dei produttori collaboranti, gli altri esportatori collaboranti hanno continuato a vendere a livelli di dumping significativi. Il margine di dumping a livello nazionale è risultato superiore al livello minimo; la Commissione ha quindi concluso che il dumping è proseguito nel periodo di riesame. In caso di scadenza delle misure, la persistenza del dumping è stata ritenuta probabile, soprattutto in ragione della notevole capacità produttiva inutilizzata in Thailandia, della capacità di esportazione verso l’Unione e dell’attrattiva del mercato dell’Unione, dove i prezzi risultano più elevati rispetto ad altri mercati terzi.
Analisi del pregiudizio per l’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione è stata individuata in circa 20 produttori. Nel complesso, alcuni indicatori hanno mostrato miglioramenti limitati o contrastanti: produzione, utilizzo degli impianti, vendite e quota di mercato sono cresciuti modestamente; anche flusso di cassa e investimenti sono aumentati. Tuttavia redditività, ritorno sugli investimenti e occupazione hanno mostrato un deterioramento, in particolare nel segmento delle vendite con marchio del rivenditore, che è quello in diretta concorrenza con le importazioni thailandesi.
Prezzi, sottoquotazione e segmentazione del mercato
La Commissione ha rilevato che i prezzi medi all’importazione dalla Thailandia sono diminuiti nel periodo in esame e che il confronto con i prezzi dell’industria dell’Unione evidenziava una sottoquotazione media ponderata, con circa il 79 % dei volumi importati dai produttori thailandesi campionati venduti a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. Particolare rilievo è stato attribuito al segmento del marchio del rivenditore, nel quale l’industria dell’Unione ha registrato perdite per la maggior parte del periodo esaminato e non è riuscita a trasferire ai clienti l’aumento dei costi di produzione.
Prejudizio notevole e rischio di reiterazione
La Commissione ha concluso che, pur sussistendo un pregiudizio, esso non era qualificabile come "notevole" nel periodo di riesame ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Tuttavia, in prospettiva, ha ritenuto probabile la reiterazione di un pregiudizio notevole in caso di abrogazione delle misure, perché l’industria dell’Unione resta vulnerabile e fragile e un aumento delle importazioni thailandesi a prezzi di dumping ridurrebbe volumi, prezzi e redditività.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che il mantenimento delle misure non fosse contrario all’interesse dell’Unione. L’industria dell’Unione trarrebbe beneficio da una maggiore possibilità di recuperare i costi di produzione, mentre i rivenditori e i consumatori non dovrebbero subire effetti sproporzionati o significativi; inoltre non sono emersi rischi di difficoltà di approvvigionamento o restrizione della concorrenza, anche perché la capacità produttiva dell’Unione copre ampiamente la domanda interna.
Misure finali e meccanismo per nuovi esportatori
Le misure antidumping definitive sono quindi mantenute con aliquote differenziate per singolo esportatore e per tutte le altre società. L’articolo 2 prevede una procedura di riesame/estensione per i nuovi produttori esportatori thailandesi che possano dimostrare di non aver esportato nel periodo iniziale 1 gennaio 2005-31 dicembre 2005, di non essere collegati agli operatori già soggetti a misura e di aver esportato, o essersi impegnati irrevocabilmente a esportare, quantitativi significativi nell’Unione. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Prodotto interessato e istituzione del dazio
L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di granturco dolce in granella preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, e di granturco dolce in granella preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, originario della Thailandia.
Aliquote individuali e codice TARIC aggiuntivo
Sono previste aliquote differenziate per singola società: Karn Corn Co. Ltd. 3,1 % (A789), Kuiburi Fruit Canning Co. Ltd. 14,3 % (A890), Malee Sampran Public Co. Ltd. 12,8 % (A790), River Kwai International Food Industry Co. Ltd. 12,8 % (A791), Sun Sweet Co. Ltd. 11,1 % (A792), produttori esportatori elencati nell’allegato 12,9 % (A793), tutte le altre società 14,3 % (A999).
Regime applicabile e rinvio alle norme doganali
Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Nuovi produttori esportatori
L’articolo 2 consente di modificare le aliquote per includere un nuovo produttore esportatore thailandese e attribuirgli la media ponderata del dazio applicabile alle società collaboranti non campionate, se dimostra: assenza di esportazioni nell’Unione nel periodo 1 gennaio 2005-31 dicembre 2005; assenza di collegamento con esportatori o produttori soggetti alle misure; effettiva esportazione nell’Unione dopo tale periodo o assunzione di un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi.
Entrata in vigore
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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