Regolamento (UE) 2019/2072
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento 2019/2072 costituisce l’atto centrale di attuazione del nuovo regime fitosanitario dell’Unione introdotto dal regolamento (UE) 2016/2031. Esso consolida in allegati molto dettagliati gli elenchi degli organismi nocivi, delle zone protette e delle merci soggette a divieti, certificati o passaporti delle piante, definendo anche le misure tecniche di prevenzione per varie categorie di materiale vegetale. Abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, con applicazione dal 14 dicembre 2019 e un limitato periodo transitorio per alcuni materiali già immessi o prodotti prima di tale data.
Stabilisce condizioni uniformi di attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 in materia di misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, con elenchi di organismi nocivi, zone protette, prescrizioni fitosanitarie, certificati e passaporti delle piante.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori professionali, alle autorità competenti e, più in generale, a piante, prodotti vegetali e altri oggetti disciplinati dal regolamento (UE) 2016/2031, sia per l’introduzione nel territorio dell’Unione da paesi terzi sia per lo spostamento all’interno dell’Unione e nelle zone protette. Il regolamento copre in particolare organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), nonché numerose categorie di piante, sementi, materiali di moltiplicazione, frutti, legname, corteccia, substrati, macchinari agricoli e altro materiale potenzialmente veicolo di rischio. Prevede anche un regime transitorio per sementi e altre piante da impianto prodotte o movimentate prima del 14 dicembre 2019, applicabile fino al 14 dicembre 2020 per specifiche fattispecie. Non incide sulle misure settoriali previste da varie direttive sulla commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle sementi, né sulle relative deroghe ed eccezioni espressamente richiamate.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
Il regolamento costituisce il principale atto tecnico di attuazione del nuovo regime fitosanitario europeo delineato dal regolamento (UE) 2016/2031. Esso traduce in elenchi operativi e prescrizioni dettagliate la disciplina sulla prevenzione dell’introduzione e della diffusione degli organismi nocivi per le piante, tenendo conto delle valutazioni scientifiche svolte da EFSA ed EPPO e della necessità di garantire uniformità applicativa nell’Unione.
Quadro generale e logica del regolamento
Il testo nasce dall’esigenza, espressamente richiamata nei considerando, di rendere pienamente efficace il regolamento (UE) 2016/2031, applicabile dal 14 dicembre 2019. Per questo motivo la Commissione individua gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, quelli rilevanti per le zone protette e gli ORNQ, aggiornando altresì le nomenclature e i codici EPPO per assicurare identificazione certa anche in caso di evoluzione tassonomica.
Ambito oggettivo e soggettivo
L’ambito copre piante, prodotti vegetali e altri oggetti che possono veicolare rischi fitosanitari, con particolare attenzione a sementi, materiali di moltiplicazione, piante da impianto, frutti, legname, corteccia, substrati colturali, macchine agricole e forestali usate, e taluni prodotti vegetali freschi. Il regolamento si applica sia ai flussi in ingresso da paesi terzi sia alla circolazione interna nell’Unione, incluse le zone protette. Per i professionisti del settore, ciò significa che la conformità non dipende solo dalla categoria merceologica, ma anche dall’origine geografica, dalla destinazione, dalla presenza di organismi nocivi rilevanti e, in alcuni casi, dalla specifica categoria commerciale o varietà.
Elenchi di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione
L’allegato II è il nucleo dell’atto per quanto riguarda gli organismi da quarantena. Esso distingue tra organismi non noti nel territorio dell’Unione e organismi di cui la presenza è nota, includendo batteri, funghi e oomiceti, insetti e acari, nematodi, piante parassite, virus, viroidi e fitoplasmi, ciascuno con codice EPPO. La logica normativa è quella di far discendere da tali elenchi le successive misure di divieto, trattamento, ispezione e certificazione previste per le diverse merci.
Zone protette
L’allegato III stabilisce, per specifiche zone dell’Unione, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e individua con precisione il territorio interessato, talvolta l’intero Stato membro, talvolta soltanto alcune regioni, province o comuni. Questo consente un regime differenziato all’interno dell’Unione quando determinate aree necessitano di una protezione più elevata rispetto al resto del territorio europeo.
ORNQ, soglie e misure preventive
L’articolo 5 e l’allegato IV introducono il regime degli ORNQ, cioè degli organismi regolamentati non da quarantena, legati soprattutto alle piante da impianto. Per numerose combinazioni pianta-organismo sono stabilite soglie di tolleranza, spesso pari a 0 %, oppure valori espressi come "praticamente esente" o con soglie percentuali più articolate, specialmente per la patata, la vite, il lino, il girasole, i cereali, le ortive e le piante da frutto. L’articolo 6 e l’allegato V dettagliano le misure di prevenzione: ispezioni in campo, campionamenti ufficiali, prove di laboratorio, trattamenti fisici o chimici, eradicazione di piante sintomatiche, controllo dei vettori, uso di piante madri esenti, periodi di riposo colturale e altre condizioni specifiche per specie e categorie commerciali.
Rapporto con le direttive settoriali
Il regolamento si coordina con un ampio numero di direttive sulla commercializzazione di sementi e materiali di moltiplicazione, tra cui quelle su foraggere, cereali, vite, ornamentali, materiali forestali, ortaggi, tuberi-seme di patate, piante oleaginose e da fibra e materiale da frutto. In più punti il regolamento precisa che le proprie disposizioni si applicano "fatte salve" le misure previste da tali direttive, comprese eccezioni per organismi ufficiali di valutazione, prestatori di servizi, impieghi scientifici, prove sperimentali, sementi non definitivamente certificate e prodotti destinati all’esportazione.
Divieti di introduzione da paesi terzi e prescrizioni particolari
Gli articoli 7 e 8, con gli allegati VI, VII e VIII, disciplinano l’ingresso di merci da paesi terzi. L’allegato VI contiene un elenco di merci la cui introduzione è vietata in provenienza da taluni paesi o aree; gli allegati VII e VIII prevedono invece prescrizioni particolari per l’introduzione nell’Unione e per lo spostamento all’interno dell’Unione, tra cui dichiarazioni ufficiali sullo stato fitosanitario, pulizia, trattamenti termici, fumigazioni, disinfezioni, quarantena, coltivazione in vivai registrati, protezione fisica, controlli periodici e uso di approcci sistemici efficaci. Per molte merci il certificato fitosanitario deve indicare espressamente il trattamento eseguito o la zona indenne di origine.
Certificati fitosanitari e passaporti delle piante
L’articolo 11 e l’allegato XI stabiliscono quando il certificato fitosanitario è obbligatorio per l’introduzione nell’Unione. Il regolamento chiarisce che, per le piante non escluse e non ricomprese nelle apposite esenzioni, il certificato è la regola generale d’ingresso. L’articolo 13 e l’allegato XIII impongono il passaporto delle piante per lo spostamento di una vasta gamma di materiali nel territorio dell’Unione, mentre l’articolo 14 e l’allegato XIV prevedono il passaporto con indicazione "PZ" per l’introduzione e lo spostamento in zone protette. Il sistema documentale è quindi centrale: il regolamento collega in modo stretto il movimento delle merci alla prova documentale della conformità fitosanitaria.
Regime transitorio
L’articolo 17 è importante per la pratica professionale perché evita interruzioni improvvise del commercio. Sementi e altre piante da impianto già prodotte, introdotte o spostate prima del 14 dicembre 2019 secondo la normativa precedente possono continuare a circolare fino al 14 dicembre 2020, purché rispettino le prescrizioni previgenti. In tale periodo i passaporti attestano soltanto la conformità alle regole su organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, zone protette e misure ex articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031.
Effetti pratici per operatori e consulenti
Per avvocati e commercialisti, il regolamento ha rilievo operativo in almeno quattro ambiti: qualificazione della merce ai fini dell’import/export; verifica della necessità di certificati fitosanitari o passaporti delle piante; strutturazione dei contratti di fornitura, incluse garanzie e dichiarazioni documentali; gestione del rischio di non conformità, sequestri, respingimenti o blocchi commerciali. La lettura degli allegati è essenziale, perché per molte merci l’ammissibilità dipende da dettagli tecnici molto puntuali, come l’origine, il tipo di trattamento, l’assenza di sintomi a seguito di ispezioni ufficiali, la pulizia da terra o residui vegetali, il diametro del fusto, la presenza di foglie o peduncoli, o la destinazione industriale del prodotto.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 14 dicembre 2019, cioè dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) 2016/2031. Essendo un regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 chiarisce che il regolamento attua il regolamento (UE) 2016/2031 quanto alla redazione degli elenchi degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli ORNQ, nonché quanto alle misure per piante, prodotti vegetali e altri oggetti, allo scopo di ridurre a un livello accettabile i rischi fitosanitari.
Definizioni e rinvii
L’articolo 2 rinvia alle definizioni dell’allegato I e introduce le nozioni di "praticamente esenti da organismi nocivi", "dichiarazione ufficiale" e "approccio sistemico", rilevanti per l’applicazione delle misure e delle prescrizioni tecniche.
Elenchi degli organismi nocivi da quarantena dell’Unione
L’articolo 3 rinvia all’allegato II, che distingue tra organismi nocivi di cui non è nota la presenza nel territorio dell’Unione e organismi nocivi di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione, con relativi codici EPPO.
Zone protette e organismi nocivi correlati
L’articolo 4 rinvia all’allegato III, che elenca le zone protette dell’UE e i corrispondenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per tali zone, con indicazione delle aree interessate in tutto o in parte del territorio degli Stati membri.
ORNQ e soglie per le piante da impianto
L’articolo 5 e l’allegato IV individuano gli ORNQ rilevanti per specifiche categorie di piante da impianto e fissano soglie quantitative o qualitative (ad esempio 0 %, soglie di sintomi o "praticamente esente") oltre le quali le piante non possono essere introdotte o spostate.
Misure di prevenzione per gli ORNQ
L’articolo 6 e l’allegato V disciplinano ispezioni, campionamenti, prove, trattamenti e altre misure preventive per le diverse categorie di materiale vegetale; il regolamento precisa che tali misure lasciano impregiudicate le discipline delle direttive settoriali su sementi e materiali di moltiplicazione, incluse eccezioni commerciali e scientifiche previste da tali direttive.
Divieti di introduzione da paesi terzi e prescrizioni particolari
Gli articoli 7 e 8, con gli allegati VI, VII e VIII, stabiliscono i divieti di introduzione nell’Unione di talune piante, prodotti vegetali e altri oggetti da determinati paesi terzi o aree terze, nonché le prescrizioni particolari per l’introduzione nell’Unione e per lo spostamento nel territorio dell’Unione di specifiche merci, incluse dichiarazioni ufficiali, trattamenti, pulizia, approcci sistemici e condizioni di coltivazione o imballaggio.
Zone protette: divieti e prescrizioni specifiche
Gli articoli 9, 10 e 14, insieme agli allegati IX, X e XIV, prevedono divieti di introduzione in determinate zone protette e l’obbligo di passaporto delle piante con l’indicazione "PZ" per l’introduzione o lo spostamento in tali aree, con prescrizioni specifiche per singole specie e territori regionalizzati.
Certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione
L’articolo 11 e l’allegato XI disciplinano quando è richiesto un certificato fitosanitario per l’ingresso nel territorio dell’Unione. L’articolo 11 precisa anche che, salvo le piante espressamente esentate, tutte le piante non elencate nelle parti A e C dell’allegato XI richiedono il certificato ai sensi dell’articolo 73 del regolamento (UE) 2016/2031; alcune voci includono eccezioni e l’elenco dei corrispondenti codici NC.
Certificati fitosanitari per le zone protette
L’articolo 12 e l’allegato XII elencano le merci per le quali è richiesto un certificato fitosanitario per l’introduzione in zone protette provenienti da determinati paesi terzi, con indicazione dei paesi di origine o spedizione interessati.
Passaporti delle piante per lo spostamento nell’Unione
L’articolo 13 e l’allegato XIII elencano le piante e i materiali per i quali è richiesto il passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione. È prevista una deroga per talune sementi che beneficiano di eccezioni nelle direttive di commercializzazione e non sono soggette al passaporto in forza dell’articolo 13, paragrafo 2.
Abrogazione e modifiche ad atti precedenti
L’articolo 15 abroga il regolamento (CE) n. 690/2008. L’articolo 16 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 sopprimendone l’articolo 2 e l’allegato II, per eliminare sovrapposizioni con il nuovo quadro unificato.
Misure transitorie
L’articolo 17 consente che sementi e altre piante da impianto introdotte, spostate o prodotte prima del 14 dicembre 2019 in conformità alla normativa previgente possano continuare a essere introdotte o spostate fino al 14 dicembre 2020. Per tali materiali, i passaporti delle piante attestano fino a quella data soltanto la conformità alle norme su organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, zone protette e misure ex articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 18 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 14 dicembre 2019. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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