Regolamento (UE) 2019/2027
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2027 della Commissione del 29 novembre 2019 recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081 e (UE) 2017/2200, al regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 e al regolamento (CE) n. 1918/2006, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli d’importazione nel 2020 nell’ambito dei contingenti tariffari relativi ai cereali, al riso e all’olio di oliva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce, per il solo anno 2020, deroghe temporanee alle norme settoriali che disciplinano la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli d’importazione per alcuni contingenti tariffari di cereali, riso e olio di oliva. Le modifiche tengono conto dei giorni festivi e mirano a garantire il corretto assorbimento dei volumi contingenti. Il provvedimento stabilisce date precise di chiusura delle domande e di rilascio dei titoli, rinviando agli allegati per i periodi applicabili. Ha efficacia limitata nel tempo: entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e cessa il 1° gennaio 2021.
Deroga temporanea, per il 2020, alle date di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli d’importazione in specifici contingenti tariffari per cereali, riso e olio di oliva.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che presentano domande di titoli d’importazione nell’ambito di determinati contingenti tariffari dell’Unione relativi a: orzo (contingente 09.4126), granturco (09.4131), frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta (09.4123, 09.4124, 09.4125, 09.4133), taluni cereali originari dell’Ucraina (09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4277, 09.4278, 09.4279), riso originario del Bangladesh (09.4517), rotture di riso (09.4079) e olio di oliva originario della Tunisia (09.4032). Le deroghe valgono per l’anno 2020 e incidono sulle scadenze di presentazione delle domande e sulle date di rilascio dei titoli; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e scade il 1° gennaio 2021. Resta applicabile, se del caso, il coefficiente di attribuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Deroga temporanea alle scadenze per i titoli d’importazione in contingenti tariffari agricoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2027 della Commissione introduce una disciplina eccezionale e limitata al 2020 per adeguare, in presenza di giorni festivi, le scadenze relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli d’importazione nell’ambito di specifici contingenti tariffari per cereali, riso e olio di oliva. La misura si inserisce nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e si fonda sull’articolo 187, primo comma, lettera e).
Ambito materiale e soggetti interessati
Il regolamento riguarda gli operatori che presentano domande di titoli d’importazione per i seguenti prodotti e contingenti:
- orzo, contingente 09.4126;
- granturco, contingente 09.4131;
- frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133;
- taluni cereali originari dell’Ucraina, contingenti 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4277, 09.4278 e 09.4279;
- riso originario del Bangladesh, contingente 09.4517;
- rotture di riso, contingente 09.4079;
- olio di oliva originario della Tunisia, contingente 09.4032.
Le deroghe si applicano esclusivamente per l’anno 2020 e incidono sia sulla chiusura dei termini per la presentazione delle domande sia sulle date di rilascio dei titoli. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Deroghe per i cereali
Per orzo, granturco, frumento tenero e taluni cereali originari dell’Ucraina, il testo stabilisce che le domande di titoli d’importazione non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2020, ora di Bruxelles. In parallelo, i titoli relativi alle domande presentate nel periodo indicato nell’allegato I sono rilasciati nella data corrispondente prevista in tale allegato.
Le deroghe intervengono rispetto:
- all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003 per l’orzo;
- all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco;
- all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008 per il frumento tenero;
- all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200 per i cereali originari dell’Ucraina;
- ai rispettivi paragrafi relativi al rilascio dei titoli, che rinviano sempre all’allegato I.
L’allegato I prevede, per i cereali, una finestra di presentazione che va da venerdì 3 aprile 2020, ore 13, fino a venerdì 10 aprile 2020, ore 13, ora di Bruxelles, con rilascio il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 20 aprile 2020.
Deroghe per il riso
Per il riso originario del Bangladesh e per le rotture di riso, il regolamento stabilisce che le domande di titoli d’importazione non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2020, ora di Bruxelles. I titoli relativi alle domande presentate nei periodi indicati nell’allegato II sono rilasciati nella data corrispondente prevista da tale allegato.
Le disposizioni derogate sono:
- l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, e l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2006 per il riso del Bangladesh;
- l’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, e l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 per le rotture di riso.
L’allegato II replica la medesima finestra di presentazione prevista per i cereali: da venerdì 3 aprile 2020, ore 13, fino a venerdì 10 aprile 2020, ore 13, con rilascio il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 20 aprile 2020.
Deroghe per l’olio di oliva tunisino
Per l’olio di oliva originario della Tunisia, la scadenza per la presentazione delle domande è fissata a martedì 15 dicembre 2020. I titoli d’importazione sono rilasciati alle date corrispondenti indicate nell’allegato III per le domande presentate nei periodi ivi previsti.
La deroga interviene rispetto all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006. L’allegato III individua due periodi di presentazione:
- lunedì 6 o martedì 7 aprile 2020, con rilascio il primo giorno lavorativo a partire da venerdì 17 aprile 2020;
- lunedì 18 o martedì 19 maggio 2020, con rilascio il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 28 maggio 2020.
Rapporti con altri atti e clausola di salvaguardia
Il regolamento si coordina con diversi atti settoriali già esistenti in materia di contingenti tariffari: regolamenti (CE) n. 2305/2003, n. 969/2006, n. 1067/2008, n. 1964/2006, n. 1918/2006 e i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081, 2017/2200 e (UE) n. 480/2012. Il considerando specifica inoltre che, ove applicabile, continua a operare il coefficiente di attribuzione previsto dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua durata è espressamente limitata: esso scade il 1° gennaio 2021.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità delle deroghe
Il regolamento deroga temporaneamente, per il 2020, a una serie di regolamenti UE e della Commissione che disciplinano i contingenti tariffari per cereali, riso e olio di oliva. La ratio è adeguare le scadenze di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli d’importazione ai giorni festivi del 2020, preservando il rispetto dei volumi dei contingenti.
Cereali
Per orzo, granturco, frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta e taluni cereali originari dell’Ucraina, le domande di titoli d’importazione non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2020, ora di Bruxelles, nei rispettivi contingenti indicati. I titoli relativi alle domande presentate nel periodo di cui all’allegato I sono rilasciati alla data corrispondente prevista nell’allegato stesso.
Riso
Per il riso originario del Bangladesh e per le rotture di riso, le domande di titoli d’importazione non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2020, ora di Bruxelles. I titoli relativi alle domande presentate nei periodi indicati nell’allegato II sono rilasciati alla data corrispondente ivi prevista.
Olio di oliva
Per l’olio di oliva originario della Tunisia, le domande di titoli d’importazione non possono più essere presentate dopo martedì 15 dicembre 2020. I titoli relativi alle domande presentate nei periodi indicati nell’allegato III sono rilasciati alle date corrispondenti ivi previste.
Applicazione del coefficiente di attribuzione
Il considerando finale precisa che, se del caso, resta applicabile il coefficiente di attribuzione fissato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Entrata in vigore e scadenza
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso scade il 1° gennaio 2021.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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