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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1981

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1981 della Commissione del 28 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi e loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione europea di lumache, gelatina, collagene e insetti destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per precisare quali paesi terzi o regioni possono esportare nell’Unione lumache, gelatina, collagene e insetti destinati al consumo umano. Introduce una definizione più ampia di "lumache", inserisce l’Armenia nell’elenco dei paesi autorizzati per le lumache e crea un allegato specifico per gli insetti, includendo Canada, Svizzera e Corea del Sud. Per gelatina e collagene, riformula le condizioni di ammissione, alleggerendo il riferimento alle restrizioni di polizia sanitaria e collegandole alle prescrizioni generali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e al regolamento delegato (UE) 2019/625.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 aggiornando gli elenchi dei paesi terzi autorizzati all’ingresso nell’UE di lumache, gelatina, collagene e insetti destinati al consumo umano.

Ambito di applicazione

Si applica agli scambi con paesi terzi e loro regioni per l’ingresso nell’Unione europea di partite di lumache, gelatina, collagene e insetti destinati al consumo umano. Riguarda operatori, esportatori e autorità competenti coinvolti nei controlli ufficiali all’importazione ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 e del regolamento delegato (UE) 2019/625. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri e si applica dal 14 dicembre 2019; l’entrata in vigore formale è il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 sugli elenchi dei paesi terzi autorizzati all’ingresso di lumache, gelatina, collagene e insetti

Il regolamento interviene sul sistema UE degli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinate merci di origine animale o destinate al consumo umano. Il contesto normativo è quello del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali e del regolamento delegato (UE) 2019/625 sulle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali e merci.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 disciplina gli elenchi di paesi terzi autorizzati per l’importazione di specifiche categorie di animali e merci. Il presente atto modifica tale regolamento per adeguare le regole relative a lumache, gelatina, collagene e insetti, al fine di evitare perturbazioni degli scambi e allineare le autorizzazioni alle garanzie fornite dai paesi terzi interessati.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le modifiche incidono sulle importazioni nell’Unione di:

  • lumache destinate al consumo umano;
  • gelatina e collagene ottenuti da determinati animali;
  • insetti destinati al consumo umano.

Le condizioni di ingresso riguardano i paesi terzi e le loro regioni che figurano negli appositi elenchi allegati al regolamento (UE) 2019/626, come modificato. Il regolamento opera nel quadro dei controlli ufficiali e delle verifiche di conformità alla normativa alimentare dell’Unione.

Definizione di lumache

L’articolo 2, punto 17, viene sostituito per ampliare e precisare la nozione di "lumache". La definizione comprende non solo le lumache già richiamate dal regolamento (CE) n. 853/2004, ma anche qualsiasi altra specie delle famiglie Helicidae, Hygromiidae o Sphincterochilidae, purché destinata al consumo umano.

Lumache: elenco dei paesi terzi autorizzati

L’articolo 12 è riscritto in forma più lineare: le partite di lumache destinate al consumo umano possono entrare nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o regioni inseriti nell’allegato III del regolamento (UE) 2019/626. L’allegato III è modificato per aggiungere l’Armenia, che aveva chiesto l’inclusione e aveva fornito garanzie di conformità alle prescrizioni dell’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/625.

Gelatina e collagene: condizioni di ingresso

L’articolo 14 è sostituito per distinguere chiaramente tra due ipotesi:

  • gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini: ingresso consentito solo dai paesi terzi elencati nella colonna 1 della tabella dell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, oppure da Corea del Sud, Malaysia, Pakistan o Taiwan;
  • gelatina e collagene ottenuti da pollame: ingresso consentito solo dai paesi terzi elencati nella colonna 1 della tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, oppure da Taiwan.

Il considerando rileva che il precedente riferimento a restrizioni di polizia sanitaria legate alle carni fresche non è ritenuto adeguato per la gelatina e il collagene, perché il processo di produzione elimina i pericoli per la sanità animale. Per questo motivo viene scelto un approccio meno rigoroso, fondato sulle prescrizioni generali del regolamento (UE) 2017/625 e del regolamento delegato (UE) 2019/625.

Insetti: nuovo allegato specifico

L’articolo 20 è sostituito per prevedere un elenco concreto di paesi terzi o regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di insetti destinati al consumo umano. L’ammissione è subordinata a due condizioni cumulative:

  • l’insetto deve essere originario di un paese terzo o di una sua regione elencati nell’allegato III bis;
  • deve essere spedito da quel medesimo paese o regione.

L’allegato III bis viene introdotto e include Canada, Svizzera e Corea del Sud, paesi che hanno fornito garanzie sufficienti di conformità alle prescrizioni dell’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/625.

Motivazioni pratiche

I considerando evidenziano due obiettivi principali:

  • evitare interruzioni degli scambi dopo il 31 dicembre 2020 per alcune specie di lumache, grazie all’inserimento nell’elenco del regolamento (UE) 2019/626;
  • rendere più coerente e praticabile il regime di importazione di gelatina, collagene e insetti, precisando gli elenchi dei paesi ammessi e collegandoli alle garanzie sanitarie richieste dalla normativa quadro.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 14 dicembre 2019, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2019/626. Essendo un regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento della definizione di lumache

L’articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/626 è sostituito per chiarire che per "lumache" si intendono sia quelle definite all’allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 sia qualsiasi altra specie delle famiglie Helicidae, Hygromiidae o Sphincterochilidae destinate al consumo umano.

Autorizzazione all’ingresso delle lumache

L’articolo 12 è sostituito: le partite di lumache destinate al consumo umano possono entrare nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o regioni elencati nell’allegato III del regolamento (UE) 2019/626. L’allegato III viene modificato per includere l’Armenia.

Condizioni per gelatina e collagene

L’articolo 14, paragrafi 1 e 2, è sostituito. Per gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini, l’ingresso è consentito solo dai paesi terzi elencati nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 oppure da Corea del Sud, Malaysia, Pakistan o Taiwan. Per gelatina e collagene ottenuti da pollame, l’ingresso è consentito solo dai paesi terzi elencati nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 o da Taiwan.

Nuovo elenco per gli insetti

L’articolo 20 è sostituito: le partite di insetti destinati al consumo umano sono ammesse solo se originarie di un paese terzo o di una sua regione elencati nell’allegato III bis e se spedite da tale paese o regione. È quindi introdotto un elenco concreto, con allegato III bis, che include Canada, Svizzera e Corea del Sud.

Modifica degli allegati

L’allegato III del regolamento (UE) 2019/626 è integrato con l’Armenia; inoltre è inserito il nuovo allegato III bis relativo ai paesi terzi autorizzati per l’ingresso di insetti (CA, CH, KR).

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 14 dicembre 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialiimportazioni alimentarisanità animalenuovi alimenti

Testo integrale

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