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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1983

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1983 della Commissione del 28 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda la riassegnazione dell’aiuto dell’Unione

Normativa europea32019R1983

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per precisare come calcolare l’importo della ripartizione indicativa dell’aiuto dell’Unione che può essere riassegnato ad altri Stati membri nel programma "Frutta e verdura nelle scuole" e "Latte nelle scuole". La nuova formulazione tiene conto delle dichiarazioni di spesa trasmesse alla Commissione fino al 31 dicembre dell’anno precedente la domanda di aiuto, così da utilizzare dati più aggiornati. Vengono inoltre confermati i limiti percentuali alla ripartizione supplementare in funzione del livello di utilizzo della ripartizione definitiva, con un’esclusione per i nuovi Stati membri partecipanti nei primi due anni.

Modifica le regole di riassegnazione dell’aiuto dell’Unione nel programma "Frutta e verdura nelle scuole" e "Latte nelle scuole" per chiarire il calcolo delle ripartizioni indicative non richieste.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri partecipanti al programma dell’Unione destinato alle scuole per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici, limitatamente alla disciplina della riassegnazione tra Stati membri degli importi di aiuto dell’Unione non richiesti. Rileva sia per le domande di ripartizione supplementare sia per il calcolo basato sull’utilizzo della ripartizione definitiva nel precedente anno scolastico. È escluso il calcolo per gli Stati membri che chiedono per la prima volta di partecipare al programma o a una delle sue componenti nei primi due anni di attuazione.

Riassegnazione dell’aiuto dell’Unione nel programma per le scuole

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1983 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, che disciplina l’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici. L’intervento nasce dall’esigenza, emersa dall’esperienza applicativa, di chiarire il metodo di calcolo degli importi di ripartizione indicativa che possono essere riassegnati tra Stati membri, così da fondare la riassegnazione su dati di spesa più aggiornati.

Quadro normativo di riferimento

La base giuridica richiamata è il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, in particolare l’articolo 5, paragrafo 5, relativo alle misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Il regolamento modificato è il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, che reca le modalità applicative del regime di aiuto scolastico.

Modifica dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/39

L’articolo 1 del regolamento sostituisce il paragrafo 3 dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39. La riassegnazione degli importi non richiesti è ora espressamente collegata al livello di utilizzo della ripartizione definitiva dell’anno scolastico precedente, con riferimento separato alle due componenti del programma: "Frutta e verdura nelle scuole" e "Latte nelle scuole".

Ai fini del calcolo, occorre tenere conto delle dichiarazioni trasmesse alla Commissione per le spese effettuate fino al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della domanda di aiuto dell’Unione, in coerenza con l’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione.

Soglie di utilizzo e limiti alla ripartizione supplementare

Il nuovo paragrafo 3 introduce tre fasce operative:

  • se l’utilizzo della ripartizione definitiva è inferiore o uguale al 50 %, non spetta alcuna ripartizione supplementare;
  • se l’utilizzo è superiore al 50 % ma inferiore o uguale al 75 %, la ripartizione supplementare massima è limitata al 50 % della ripartizione indicativa;
  • se l’utilizzo è superiore al 75 %, non opera alcun limite massimo alla ripartizione supplementare.

Questa struttura mira a premiare gli Stati membri che dimostrano un maggiore assorbimento delle risorse assegnate.

Esclusione per i nuovi Stati membri partecipanti

Il meccanismo di calcolo basato sull’utilizzo della ripartizione definitiva non si applica agli Stati membri che chiedono per la prima volta di partecipare al programma destinato alle scuole, oppure a una delle sue componenti, nei primi due anni di attuazione. La deroga evita che i nuovi partecipanti siano penalizzati da un criterio fondato sullo storico di utilizzo delle risorse.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Criterio di riassegnazione dell’aiuto dell’Unione

L’importo della ripartizione indicativa riassegnabile a un altro Stato membro è collegato al livello di utilizzo, da parte di quest’ultimo, della ripartizione definitiva degli aiuti dell’Unione nel precedente anno scolastico, distintamente per "Frutta e verdura nelle scuole" e "Latte nelle scuole".

Base di calcolo aggiornata con le spese dichiarate al 31 dicembre

Nel determinare l’importo della ripartizione definitiva si devono considerare le dichiarazioni trasmesse alla Commissione per le spese effettuate fino al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della domanda di aiuto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

Soglie per la ripartizione supplementare

Se l’utilizzo della ripartizione definitiva è pari o inferiore al 50 %, non è concessa alcuna ripartizione supplementare. Se l’utilizzo è superiore al 50 % ma non oltre il 75 %, la ripartizione supplementare massima è limitata al 50 % della ripartizione indicativa. Se l’utilizzo è superiore al 75 %, la ripartizione supplementare massima non è limitata.

Esclusione per i nuovi partecipanti

Il criterio di calcolo non si applica agli Stati membri che chiedono per la prima volta di partecipare al programma destinato alle scuole o a una sua componente nei primi due anni di attuazione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaaiuti di stato e sostegni pubbliciorganizzazione comune dei mercatiistruzione e programmi scolastici

Testo integrale

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