Cassazione Civile, Ordinanza n. 18034/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2009. La società aveva indicato nella dichiarazione annuale 2010 il credito IVA in compensazione e non aveva compilato il quadro RX4 per chiedere il rimborso; solo il 30/01/2019 presentava istanza di rimborso. I giudici di merito hanno ritenuto maturata la decadenza biennale di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546/1992. In cassazione la società ha proposto un unico motivo, articolato in tre subcensure: (1) violazione dell’art. 30 d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 2946 c.c., sostenendo che la mera esposizione del credito in dichiarazione valesse come richiesta di rimborso e facesse operare la prescrizione decennale; (2) violazione delle stesse norme, assumendo che il termine biennale si applichi solo ai rimborsi di tributi non dovuti e non all’eccedenza IVA a credito; (3) violazione dell’art. 30, comma 2, d.P.R. n. 600/1972 e dei principi UE di neutralità ed effettività, deducendo che la cessazione dell’attività per il fallimento della capogruppo avrebbe reso applicabile la diversa disciplina dei rimborsi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva applicato la decadenza biennale ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992, perché il credito IVA era stato indicato in dichiarazione come importo da compensare e non vi era stata una inequivoca opzione per il rimborso mediante compilazione del quadro RX4. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui domanda di rimborso e domanda di compensazione sono distinte e, salvo ipotesi eccezionali in cui la compensazione non sia più praticabile, l’istanza formulata in termini di compensazione non consente di applicare il termine ordinario decennale. Ha inoltre escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla CGUE, osservando che la disciplina interna rispetta i principi di equivalenza ed effettività. La terza censura è stata dichiarata inammissibile perché la dedotta cessazione dell’attività per fallimento non risultava essere stata allegata nei gradi di merito, trattandosi di questione nuova. La società ricorrente è stata condannata alle spese, alla responsabilità aggravata e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
prevede un termine decadenziale biennale per la domanda di rimborso; nel caso di credito IVA erroneamente richiesto in compensazione, opera la decadenza e non la prescrizione decennale, salvo ipotesi eccezionali.
art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
disciplina il rimborso dell’eccedenza IVA; la Corte ne esclude l’applicazione nel senso prospettato dalla ricorrente quando il credito sia stato dichiarato come oggetto di compensazione e non di rimborso.
art. 2946 c.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione ordinaria decennale, ma ritenuto non applicabile perché prevale il termine decadenziale speciale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge utilizzata come parametro del motivo di ricorso.
art. 26 TFUE
richiamato dalla ricorrente per chiedere il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
art. 30 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente nella terza subcensura, senza che la Corte ne ravvisi l’applicabilità per novità della questione.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione anticipata e per la condanna a somme aggiuntive in caso di rigetto.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente a seguito della proposta di definizione anticipata.
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
fondamento della condanna per responsabilità aggravata pronunciata in dispositivo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
CGUE 15 marzo 2007, causa C-35/15, Reemtsma Cigarettenfabriken
richiamata per ribadire che spetta all’ordinamento interno stabilire i requisiti per le domande di rimborso, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
CGUE 26 aprile 2017, causa C-564/15, Farkas
richiamata sul medesimo principio relativo all’autonomia procedurale degli Stati membri, limitata dai principi di equivalenza ed effettività.
CGUE 7 settembre 2023, causa C-453/22, Schütte
richiamata per confermare che i termini interni sono compatibili con il diritto UE se non rendono impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto.
Massime di principio
- La richiesta di rimborso del credito IVA va distinta dalla mera indicazione del credito in dichiarazione ai fini della compensazione: solo una volontà inequivoca di ottenere il rimborso consente di evitare l’applicazione del termine decadenziale previsto per la relativa istanza.
- Quando il contribuente indica il credito IVA come utilizzabile in compensazione e non ne chiede espressamente il rimborso, non opera la prescrizione ordinaria decennale, ma il termine di decadenza biennale previsto dalla disciplina speciale, salvo eccezioni in cui la compensazione sia oggettivamente non più praticabile.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni di fatto o eccezioni nuove non dedotte nei gradi di merito; la deduzione tardiva di una circostanza decisiva rende la censura inammissibile.
- L’esistenza di termini decadenziali interni per l’esercizio del diritto al rimborso è compatibile con il diritto dell’Unione quando il sistema nazionale assicura rimedi equivalenti e non rende praticamente impossibile l’esercizio del diritto.
- La mancata compilazione del quadro dichiarativo previsto per chiedere il rimborso può essere decisiva ai fini della qualificazione della domanda come mera compensazione, con conseguente preclusione del rimborso per decadenza.
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