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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11662/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 13/05/2025. Dal testo emerge che i motivi riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio e la non punibilità: con il primo motivo si chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo si censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; con il terzo si deduceva vizio di motivazione e eccessività della pena, sostenendo che la sanzione fosse sproporzionata. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati o privi di specificità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la particolare tenuità del fatto non possa essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità e che non vi fosse un obbligo del giudice di merito di pronunciarsi in assenza di specifica richiesta. Ha poi osservato che il diniego delle attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato dalla Corte d'appello richiamando precedenti penali anche specifici, assenza di segni di resipiscenza, mancata restituzione dei gioielli e mancata offerta reale di risarcimento. Quanto alla pena, ha ribadito che la sua determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere proposta per la prima volta in cassazione e non impone al giudice di merito una pronuncia in assenza di specifica richiesta.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Preclude la deduzione in cassazione di questioni non devolute o non specificamente prospettate nei gradi di merito, nel caso della particolare tenuità del fatto.

  • art. 62-bis c.p.

    Il riconoscimento delle attenuanti generiche è rimesso al giudice di merito, con motivazione sindacabile in cassazione solo se contraddittoria o illogica.

  • art. 133 c.p.

    Gli elementi di valutazione della gravità del reato e della personalità del reo sorreggono tanto il diniego delle attenuanti generiche quanto la determinazione della pena.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, nei limiti dei criteri legali di commisurazione.

  • art. 3??

    Null

Massime di principio

  • La richiesta di particolare tenuità del fatto deve essere proposta tempestivamente nei gradi di merito; non è deducibile per la prima volta in cassazione.
  • Il giudice di merito non ha un obbligo di pronunciare d'ufficio sulla particolare tenuità del fatto in assenza di una specifica domanda della parte.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua e non contraddittoria, fondata su elementi rilevanti ex art. 133 c.p.
  • La valutazione sulla congruità della pena appartiene al giudice di merito e non può essere sostituita in sede di legittimità da una nuova valutazione di merito, salvo arbitrarietà o manifesta illogicità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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