Sentenza n. 2643/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio sulle istanze con cui la società chiedeva alle amministrazioni sanitarie siciliane una presa di posizione sulla produzione, commercializzazione e uso nazionale del manufatto “Sanagi”, autorizzato dalla Regione Piemonte ai sensi degli artt. 31 e 77 del d.P.R. 285/1990; per l’ASP di Agrigento era intervenuta una nota interlocutoria il 30 dicembre 2025.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio sulle istanze rivolte all’ASP di Palermo l’11 settembre, il 1° dicembre e il 17 dicembre 2025; all’ASP di Agrigento il 26 settembre e il 1° dicembre 2025; e al Dipartimento regionale per le attività sanitarie e l’Osservatorio epidemiologico il 27 gennaio 2026. Le richieste miravano a ottenere una presa di posizione circa la produzione, commercializzazione e utilizzazione su scala nazionale del manufatto “Sanagi”, autorizzato dalla Regione Piemonte. Con un unico motivo la ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 2, commi 1 e 2, della l.r. Sicilia n. 7/2019, dell’art. 2, commi 1 e 2, della l. n. 241/1990 e dell’art. 1375 c.c., nonché dei principi di buona fede e correttezza, sostenendo la sussistenza dell’obbligo di provvedere. Ha chiesto anche l’accertamento di tale obbligo e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, riservando una separata domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha qualificato le istanze come richieste di chiarimento o quesiti cautelativi e ha ritenuto che, per latitudine e contenuto, esse non facessero sorgere in capo alle amministrazioni un obbligo di provvedere. Ha escluso che ricorressero ragioni di giustizia o equità tali da fondare un obbligo di risposta in base ai doveri di correttezza e buona amministrazione: la disciplina era chiara e la società ne conosceva già l’applicazione concreta anche alla luce della sentenza del TAR Catania n. 3300/2025, resa in un diverso giudizio di annullamento e produttiva di effetti inter partes. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta; la domanda risarcitoria era stata soltanto riservata per separato giudizio. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 2, commi 1 e 2, l. 241/1990
la latitudine e la consistenza dell’istanza non fanno sorgere, in capo agli enti intimati, alcun obbligo di provvedere;
L’obbligo di provvedere non sorge per il solo fatto che il privato abbia presentato un’istanza: occorre che la legge preveda la relativa iniziativa o che ricorrano circostanze particolari che rendano doverosa una decisione. Nel caso concreto, le richieste di chiarimento non avevano tale consistenza.
art. 2, commi 1 e 2, l.r. Sicilia n. 7/2019
la latitudine e la consistenza dell’istanza non fanno sorgere, in capo agli enti intimati, alcun obbligo di provvedere;
La disciplina regionale sul dovere di concludere il procedimento non imponeva alle amministrazioni di adottare un provvedimento sulle richieste in esame, considerate richieste di chiarimento o quesiti cautelativi.
art. 1375 c.c.
non è applicabile al caso di specie la giurisprudenza che ritiene sussistente l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere non solo quando la legge regola la presentazione della relativa istanza da parte del privato, così riconoscendogli la titolarità di una situazione qualificata e differenziata, ma anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongono l’adozione di un provvedimento (e, quindi, tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell’Amministrazione pubblica);
I doveri di correttezza e buona amministrazione possono fondare un obbligo di provvedere anche al di fuori dei casi espressamente disciplinati, quando circostanze particolari e ragioni di giustizia o equità generino una legittima aspettativa del privato a conoscere le determinazioni amministrative. Tali presupposti non ricorrevano, considerata la natura meramente chiarificatrice delle istanze e la chiarezza del quadro normativo.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio presuppone un obbligo dell’amministrazione di provvedere: una richiesta formulata come quesito o domanda cautelativa non lo determina, se per contenuto e ampiezza non sollecita l’esercizio di un potere amministrativo doveroso.
- Un obbligo di provvedere può sussistere, oltre che nei casi in cui la legge disciplina l’istanza del privato e riconosce una posizione qualificata e differenziata, anche in situazioni eccezionali in cui ragioni di giustizia o equità e i doveri di correttezza e buona amministrazione generino una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni dell’amministrazione.
- Non sussiste un obbligo di risposta fondato sui doveri di correttezza e buona amministrazione quando l’istanza ha natura meramente chiarificatrice e il quadro normativo è chiaro e già concretamente conosciuto dal richiedente.
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