Cassazione Penale, Ordinanza n. 37142/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto nell'interesse dell'imputata contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per appropriazione indebita aggravata e continuata. Il ricorso articolava tre censure: la prima contestava, con dedotti vizi di legge e motivazione, la ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che il pregresso rapporto professionale di consulenza con la società rendesse poco plausibile l'intenzione di trattenere le somme accreditate sul conto nella sua disponibilità; la seconda contestava, sempre sotto i profili di violazione di legge e vizio motivazionale, la quantificazione della somma oggetto di appropriazione e la conseguente configurazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, assumendo che l'originaria denuncia-querela indicasse un importo inferiore e che ciò avesse inciso anche sulla possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; la terza censurava la stima del danno e la statuizione sulla provvisionale, richiamando l'art. 600, comma 3, c.p.p. e l'art. 2697 c.c., per sostenere l'erroneità della determinazione del pregiudizio patrimoniale e della condanna al pagamento in favore della parte civile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, osservando che la sentenza impugnata era congruamente motivata e resa in regime di doppia conforme sulla sussistenza dell'intenzione di appropriarsi delle somme e sulla quantificazione del danno, con conseguente correttezza della configurazione dell'aggravante di rilevante gravità e dell'esclusione dell'art. 131-bis c.p. Ha inoltre rilevato che le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque poco chiaro, poiché sostanzialmente diretto a contestare la mancata sospensione dell'esecuzione della provvisionale, rispetto alla quale la Corte richiama il principio per cui l'ordinanza di rigetto della richiesta ex art. 600, comma 3, c.p.p. non è impugnabile in mancanza di una previsione di legge. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 cpv. c.p.
Richiamato come base della continuazione contestata nella sentenza di merito confermata in appello.
art. 646, comma 3, c.p.
Norma incriminatrice dell'appropriazione indebita aggravata oggetto della condanna confermata.
art. 61 nn. 7 e 11 c.p.
Richiamate come aggravanti applicate al fatto, in particolare quella del danno patrimoniale di rilevante gravità.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Parametri di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 131-bis c.p.
La Corte afferma che la rilevante gravità del danno esclude la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
art. 600, comma 3, c.p.p.
Richiamato per contestare la provvisionale; la Corte ribadisce che il rigetto della richiesta di sospensione della sua esecuzione non è impugnabile in assenza di previsione di legge.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla difesa per contestare la stima del danno e la provvisionale, ma ritenuto non decisivo nel contesto del ricorso.
art. 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Importo della sanzione pecuniaria processuale applicata alla ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o del compendio probatorio: il ricorso per cassazione può censurare solo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti decisivi, non la mera diversa lettura delle prove o la minore persuasività della decisione impugnata.
- Quando vi è doppia conforme di merito, la motivazione che abbia logicamente escluso l'assenza di dolo o l'erronea ricostruzione del fatto si sottrae alle censure che, sotto la veste del vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova decisione sul fatto.
- La determinazione dell'entità del profitto o del danno patrimoniale, se fondata su accertamenti di fatto congruamente motivati, non è scalfita dal solo rilievo che nella querela o in atti iniziali sia indicata una somma inferiore.
- La rilevante gravità del danno patrimoniale può escludere l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., quando la quantità del pregiudizio risulti, in fatto, significativa.
- La richiesta di sospensione dell'esecuzione della provvisionale, se rigettata dal giudice di appello e in assenza di specifica previsione di impugnabilità, non è sindacabile in cassazione; il relativo motivo è quindi inammissibile.
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