Regolamento (UE) 2016/1388
Regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione, del 17 agosto 2016, che istituisce un codice di rete in materia di connessione della domanda (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un codice di rete armonizzato per la connessione alla rete di impianti di consumo, sistemi di distribuzione e unità di consumo che forniscono servizi di gestione della domanda. Fissa requisiti tecnici comuni su frequenza, tensione, corto circuito, potenza reattiva, protezioni, controllo, scambio dati e procedure di esercizio, con l’obiettivo di garantire sicurezza del sistema, concorrenza e integrazione del mercato elettrico. Prevede inoltre un articolato sistema di conformità, prove, simulazioni, controllo e deroghe, con ruoli definiti per TSO, DSO, autorità di regolazione, ACER e ENTSO-E. L’applicazione generale decorre, salvo alcune disposizioni specifiche, dopo tre anni dalla pubblicazione.
Codice di rete UE per la connessione alla rete di impianti di consumo, impianti di distribuzione, sistemi di distribuzione e unità di consumo per servizi di gestione della domanda nel settore elettrico.
Ambito di applicazione
Si applica, in tutta l’Unione e nel SEE, ai nuovi impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, ai nuovi impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, ai nuovi sistemi di distribuzione, compresi i sistemi di distribuzione chiusi, e alle nuove unità di consumo utilizzate per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e TSO. Non si applica, salvo eccezioni previste, agli impianti e sistemi esistenti, ai sistemi di distribuzione delle isole non sincronicamente connesse alle principali aree sincrone indicate, né ai dispositivi di accumulo di energia, ad eccezione dei gruppi di generazione con accumulo per pompaggio in modalità di pompaggio. Per i sistemi di distribuzione chiusi, l’applicazione avviene solo se lo Stato membro li classifica come tali ai sensi dell’articolo 28 della direttiva 2009/72/CE. Il regolamento disciplina anche casi di applicazione agli esistenti per effetto di ammodernamenti rilevanti o di decisioni dell’autorità di regolazione/Stato membro, nonché deroghe, conformità, prove e monitoraggio.
Regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione, che istituisce un codice di rete in materia di connessione della domanda
Il regolamento attua, nel quadro del regolamento (CE) n. 714/2009, un codice di rete armonizzato per la connessione alla rete di impianti di consumo, sistemi di distribuzione e unità di consumo impiegate per servizi di gestione della domanda. La disciplina mira a rafforzare la sicurezza del sistema elettrico, l’integrazione del mercato interno e delle fonti rinnovabili, riducendo al contempo gli oneri complessivi per gli operatori tramite criteri tecnici comuni, procedure uniformi e meccanismi di deroga.
Finalità e logica regolatoria
Il legislatore europeo parte dall’esigenza di un mercato interno dell’energia pienamente funzionante e interconnesso, nel quale la gestione della domanda diventi una risorsa di sistema al pari della generazione. Il regolamento vuole quindi garantire che gli utenti della rete di consumo e distribuzione dispongano di capacità tecniche minime uniformi, tali da consentire al TSO e ai DSO di utilizzare tali risorse in modo trasparente, non discriminatorio ed efficiente.
Ambito di applicazione
I requisiti si applicano ai nuovi impianti di consumo connessi al trasporto, ai nuovi impianti di distribuzione connessi al trasporto, ai nuovi sistemi di distribuzione e alle nuove unità di consumo destinate alla fornitura di servizi di gestione della domanda. Restano esclusi gli impianti e sistemi esistenti, salvo casi di ammodernamento sostanziale o di estensione dell’ambito applicativo decisa dall’autorità di regolazione o dallo Stato membro a seguito di analisi costi-benefici; sono inoltre esclusi, in linea generale, gli accumuli di energia, eccetto i gruppi di pompaggio in modalità di pompaggio.
Definizioni e perimetro tecnico
L’articolo 2 contiene definizioni fondamentali per la pratica applicativa: impianto di consumo, unità di consumo, sistema di distribuzione chiuso, capacità di importazione/esportazione massima, aggregazione della domanda, blocco del commutatore sotto carico, disconnessione per bassa frequenza o bassa tensione, DRUD. Tali definizioni sono essenziali perché il regolamento opera in modo differenziato a seconda del livello di tensione, della connessione alla rete di trasmissione e della natura del servizio di demand response prestato.
Requisiti tecnici di connessione: frequenza, tensione e potenza reattiva
Gli articoli 12 e 13 fissano gli intervalli di frequenza e tensione entro cui gli impianti devono restare connessi, rinviando agli allegati I e II per i valori dettagliati per ciascuna area sincrona. L’articolo 15 disciplina la potenza reattiva, imponendo capacità di importazione/esportazione entro limiti percentuali, con eccezioni motivate da vantaggi tecnici o finanziari e possibilità di analisi congiunte tra TSO e DSO. Il TSO può inoltre imporre requisiti per il controllo attivo della potenza reattiva, specie per i sistemi di distribuzione connessi al trasporto.
Protezioni, controllo e scambio di informazioni
Gli articoli 16, 17 e 18 regolano la protezione dell’impianto e del sistema, i dispositivi di controllo e l’obbligo di scambio dati con il TSO. La protezione elettrica dell’impianto non può prevalere sulla sicurezza del sistema, ma deve essere coordinata con questa; il TSO può richiedere schemi di controllo specifici per il funzionamento in isola, l’anti-oscillazione, il passaggio all’alimentazione di emergenza e la richiusura automatica. Gli impianti e i sistemi devono inoltre essere in grado di scambiare informazioni con marcatura temporale secondo specifiche pubbliche definite dal TSO.
Distacco e riconnessione della domanda
L’articolo 19 introduce requisiti dettagliati per la disconnessione della domanda per bassa frequenza e bassa tensione, inclusi tempi di risposta, intervalli di frequenza, blocchi di tensione, requisiti di misurazione e possibilità di blocco del commutatore sotto carico. Sono previste anche condizioni per il rientro in rete, la sincronizzazione, la riconnessione automatica previa autorizzazione del TSO e la disconnessione remota, strumento rilevante in caso di ripristino del sistema dopo un blackout.
Procedura di esercizio: EON, ION, FON e LON
Per i nuovi impianti e sistemi, gli articoli 22-26 prevedono una sequenza di autorizzazioni tecniche: EON per la messa sotto tensione della rete interna, ION per l’esercizio provvisorio e FON per l’esercizio definitivo. La ION ha durata massima di 24 mesi; la LON consente l’esercizio limitato in presenza di problemi o guasti con durata massima di 12 mesi, sospendendo la FON per gli elementi interessati. Il sistema consente deroghe e ricorsi all’autorità di regolazione quando non vi sia accordo sulle incompatibilità tecniche.
Gestione della domanda e unità di consumo
Gli articoli 27-30 distinguono tra servizi controllati a distanza e controllati autonomamente. Le unità di consumo destinate al controllo della potenza attiva, della potenza reattiva, delle contingenze di rete, della frequenza del sistema e del controllo velocissimo della potenza attiva devono rispettare requisiti tecnici puntuali: capacità di ricevere istruzioni, tempi di risposta, variazione regolabile del consumo, tenuta rispetto alla derivata di frequenza e zona di insensibilità a 50 Hz. Il controllo velocissimo della potenza attiva richiede un tempo di risposta non superiore a 2 secondi.
Procedure di comunicazione di esercizio per le unità di consumo
Per le unità fino a 1 000 V è previsto un documento di installazione; per quelle oltre 1 000 V è richiesto il DRUD, che incorpora una dichiarazione di conformità e i dati tecnici pertinenti. Il regolamento consente il ricorso a terze parti per l’aggregazione della domanda e per la gestione documentale, ma mantiene in capo al titolare o al CDSO la responsabilità di fondo verso il gestore di sistema.
Conformità, prove e simulazioni
Il titolo IV attribuisce al titolare dell’impianto, al DSO e al CDSO la responsabilità di garantire la conformità per l’intero ciclo di vita dell’impianto o dell’unità di consumo. Il gestore di sistema valuta la conformità, può richiedere prove e simulazioni periodiche o successive a guasti/modifiche, definisce l’elenco delle informazioni da fornire e può partecipare ai test. Le prove e simulazioni riguardano, tra l’altro, disconnessione/riconnessione, scambio informazioni, potenza reattiva e controllo velocissimo della potenza attiva; certificati di apparecchiatura possono sostituire in parte le prove, se trasmessi al soggetto competente.
Applicazione agli impianti esistenti e deroghe
Per gli impianti e sistemi esistenti, l’articolo 48 impone una previa analisi qualitativa costi-benefici e, solo se il bilancio è favorevole, un’analisi quantitativa. La procedura comprende relazione del TSO, consultazione pubblica, proposta di periodo transitorio non superiore a due anni e successiva decisione dell’autorità di regolazione o dello Stato membro. Gli articoli 50-55 disciplinano un regime articolato di deroghe, accessibile sia ai titolari/gestori sia ai TSO, con criteri pubblici, termini stringenti, possibile efficacia provvisoria dalla data della domanda, registrazione delle decisioni, monitoraggio da parte di ACER e potere di revoca in caso di venir meno delle ragioni giustificative.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica, in via generale, dopo tre anni dalla pubblicazione, con alcune eccezioni già operative per disposizioni specifiche richiamate nell’articolo 59. Le clausole contrattuali e le condizioni generali di connessione devono essere allineate ai nuovi requisiti, comprese quelle relative a impianti e sistemi esistenti soggetti al regolamento in forza dell’articolo 4, entro i termini previsti dal medesimo articolo.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 istituisce un codice di rete che stabilisce i requisiti per la connessione alla rete di impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, sistemi di distribuzione, compresi i sistemi di distribuzione chiusi, e unità di consumo usate per servizi di gestione della domanda. Il regolamento è finalizzato a condizioni di concorrenza eque, sicurezza del sistema, integrazione delle rinnovabili e facilitazione degli scambi di energia elettrica nell’Unione.
Definizioni chiave
L’articolo 2 rinvia a varie definizioni già contenute in direttiva 2012/27/UE, regolamenti 714/2009, 2015/1222, 2016/631, 543/2013 e direttiva 2009/72/CE, e aggiunge definizioni specifiche per impianto di consumo, unità di consumo, sistema di distribuzione chiuso, capacità massima di importazione/esportazione, disconnessione per bassa frequenza o bassa tensione, blocco del commutatore sotto carico, aggregazione della domanda e DRUD.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’articolo 3 assoggetta i nuovi impianti e sistemi sopra indicati ai requisiti di connessione e consente ai TSO di rifiutare la connessione o la fornitura del servizio di gestione della domanda se i requisiti non sono rispettati e non vi è deroga. Sono esclusi gli impianti e sistemi delle isole non sincronicamente connesse alle principali aree sincrone e, in via generale, gli accumuli di energia, salvo i gruppi di pompaggio in modalità di pompaggio.
Applicazione agli esistenti e criteri di estensione
L’articolo 4 esclude gli impianti e sistemi esistenti, salvo casi di rilevante ammodernamento/sostituzione che implichino modifica sostanziale del contratto di connessione o casi in cui l’autorità di regolazione o lo Stato membro estenda l’applicazione del regolamento su proposta del TSO, previa consultazione e analisi costi-benefici. È previsto che gli impianti siano considerati esistenti anche se è stato concluso entro due anni un contratto finale e vincolante per l’acquisto delle apparecchiature principali o dell’unità di consumo, con notifica entro 30 mesi. Le decisioni sull’estensione sono pubblicate e possono essere riviste ogni tre anni.
Gruppi di generazione con accumulo per pompaggio e siti industriali
L’articolo 5 esclude i gruppi di generazione con accumulo per pompaggio che operano sia in generazione sia in pompaggio; i soli gruppi in modalità di pompaggio sono trattati come impianti di consumo. Per i siti industriali con generazione integrata, il gestore del sito, il titolare dell’impianto di consumo, il titolare dell’impianto di generazione e il gestore di sistema interessato, coordinandosi con il TSO, possono concordare le condizioni di disconnessione dei carichi critici per mantenere i processi produttivi in caso di disturbi del sistema.
Ruolo delle autorità e criteri regolatori
L’articolo 6 subordina all’approvazione dell’entità designata dallo Stato membro i requisiti di portata generale e, facoltativamente, quelli specifici per sito. Gli Stati membri, le autorità e i gestori devono rispettare proporzionalità, non discriminazione, trasparenza, ottimizzazione dei costi, competenze dei TSO per la sicurezza di sistema, consultazione dei DSO e norme tecniche europee. Entro due anni dall’entrata in vigore, il gestore/TSO deve proporre requisiti o metodologie; l’autorità decide entro sei mesi. Sono disciplinati il meccanismo di accordo tra le parti, il reclamo all’autorità di regolazione con decisione entro due mesi, e la possibilità per gli Stati membri di attribuire al TSO compiti di determinazione anche quando la competenza spetterebbe a un altro gestore.
Più TSO, recupero costi e consultazioni
L’articolo 7 prevede che, se vi sono più TSO nello Stato membro, il regolamento si applica a tutti, con possibile attribuzione della responsabilità principale a uno o più TSO specifici. L’articolo 8 consente il recupero dei costi ragionevoli, efficienti e proporzionati tramite tariffe di rete o altri mezzi idonei, previa valutazione dell’autorità di regolazione. L’articolo 9 impone consultazioni pubbliche di almeno un mese su proposte di estensione, relazioni, analisi costi-benefici e requisiti per unità di consumo; l’articolo 10 affida ad ACER ed ENTSO-E la partecipazione delle parti interessate.
Riservatezza
L’articolo 11 tutela le informazioni riservate scambiate ai sensi del regolamento, soggette a segreto professionale per persone, autorità ed entità coinvolte e utilizzabili solo per le funzioni previste, salvo obblighi nazionali o unionali contrari.
Requisiti tecnici generali di frequenza e tensione
Gli articoli 12 e 13 impongono agli impianti e sistemi interessati la capacità di restare connessi e funzionare entro i valori di frequenza e tensione dell’allegato I e II. Sono previste possibilità di accordi su intervalli più ampi, deroghe regionali per la Spagna e per l’area sincrona baltica, disconnessioni automatiche a valori specifici e, per talune reti a tensione inferiore a 110 kV, la specificazione dell’intervallo di tensione da parte del TSO.
Corto circuito, potenza reattiva, protezioni e controllo
Gli articoli 14-17 disciplinano la capacità di sopportare e segnalare le correnti di corto circuito, gli obblighi di scambio di informazioni sulle variazioni significative, i requisiti di potenza reattiva (con limiti quantitativi e possibili analisi congiunte), nonché gli schemi di protezione e controllo. È prevista la priorità della protezione della rete e dell’impianto rispetto ai controlli operativi, e sono elencate le principali funzioni di protezione e controllo da considerare.
Scambio dati, distacco e riconnessione della domanda, qualità della potenza e modelli di simulazione
Gli articoli 18-21 impongono capacità di scambio di informazioni con timestamp, funzioni di disconnessione della domanda per bassa frequenza e bassa tensione, blocco del commutatore sotto carico, regole di riconnessione e disconnessione remota, limiti di distorsione della tensione e obblighi di modelli di simulazione e dati tecnici per verificare il comportamento in regime stazionario e dinamico.
Procedura di comunicazione di esercizio per impianti e sistemi
Gli articoli 22-26 prevedono la sequenza EON, ION, FON e, in caso di problemi, LON. L’EON consente la messa sotto tensione della rete interna; la ION autorizza l’esercizio provvisorio fino a 24 mesi; la FON autorizza l’esercizio definitivo dopo eliminazione delle incompatibilità; la LON disciplina esercizio limitato con validità massima di 12 mesi. Sono previste ipotesi di deroga, sospensione della FON, comunicazione di incidenti e possibilità di ricorso all’autorità di regolazione.
Gestione della domanda: categorie e requisiti tecnici
Gli articoli 27-30 classificano i servizi di gestione della domanda in controllati a distanza e controllati autonomamente. Le unità di consumo devono rispettare requisiti tecnici differenziati per controllo della potenza attiva, potenza reattiva, contingenze della rete, frequenza del sistema e controllo velocissimo della potenza attiva, incluse capacità di ricezione istruzioni, regolazione entro tempi prefissati, tolleranza alla derivata di frequenza, zona di insensibilità a 50 Hz e, per il controllo velocissimo, un tempo di risposta non superiore a 2 secondi.
Procedure di comunicazione di esercizio per unità di consumo
Gli articoli 31-33 distinguono le unità connesse a tensione non superiore a 1 000 V da quelle sopra 1 000 V. Per le prime si usa un documento di installazione con contenuti standardizzati; per le seconde è richiesto il DRUD, con dichiarazione di conformità e dati tecnici. Il sistema di comunicazione è completato dalla FON rilasciata dal gestore di sistema.
Conformità, prove, simulazioni e controlli
Gli articoli 34-47 attribuiscono al titolare dell’impianto, al DSO e al CDSO la responsabilità della conformità e impongono obblighi di notifica delle modifiche e degli incidenti. Il gestore di sistema valuta la conformità per tutta la vita dell’impianto, può richiedere prove, simulazioni e documentazione, definire l’elenco dei documenti e partecipare ai test. Sono previste prove specifiche per disconnessione/riconnessione, scambio di informazioni e gestione della domanda, nonché simulazioni per potenza reattiva e controllo velocissimo della potenza attiva.
Applicazione agli esistenti, analisi costi-benefici e deroghe
Gli articoli 48-55 disciplinano il passaggio dei requisiti agli impianti esistenti: il TSO svolge prima un confronto qualitativo e, solo se i benefici potenziali superano i costi, un’analisi quantitativa. La relazione deve includere raccomandazioni, periodo transitorio fino a due anni e consultazione pubblica. Le deroghe possono essere richieste da titolari, DSO/CDSO, gestori o TSO; l’istruttoria prevede completezza della domanda, consultazioni, termini di decisione e possibilità di revoca delle deroghe. L’Agenzia monitora la procedura e può raccomandare la revoca, così come la Commissione.
Orientamenti, monitoraggio e modifiche future
Gli articoli 56 e 57 affidano a ENTSO-E l’elaborazione di orientamenti non vincolanti entro sei mesi dall’entrata in vigore e ogni due anni, previa consultazione delle parti interessate. ENTSO-E e ACER monitorano l’attuazione, individuano divergenze nazionali e valutano la permanenza della validità dei valori e intervalli tecnici; possono proporre ulteriori armonizzazioni del regolamento.
Modifiche contrattuali ed entrata in vigore
L’articolo 58 impone l’adeguamento delle clausole contrattuali e delle condizioni generali per renderle conformi al regolamento, anche per i casi esistenti soggetti al regolamento, entro tre anni dalla decisione di applicazione. L’articolo 59 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’applicazione generale dopo tre anni, salve alcune disposizioni che si applicano prima.
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