Cassazione Penale, Sentenza n. 10240/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 5.10.2023 che, accogliendo parzialmente l'appello del Pubblico Ministero, aveva aggiunto alla misura dell'obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia Giudiziaria l'obbligo di dimora nel Comune di Lampedusa e il divieto di allontanarsi dall'abitazione dalle ore 20 alle ore 7. Il ricorrente deduceva violazione di legge processuale e contraddittorietà con la precedente ordinanza del Tribunale del riesame del 4.9.2023 che, invece, aveva sostituito la misura originaria più afflittiva (obbligo di dimora nel Comune di Lampedusa) con la misura meno afflittiva dell'obbligo di presentazione alla PG.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata del 5.10.2023. Ha ritenuto che l'appello del Pubblico Ministero avesse perso automaticamente interesse e fosse divenuto inammissibile una volta che, con ordinanza di riesame del 4.9.2023, era stata già disposta la sostituzione della misura cautelare con quella meno afflittiva. Di conseguenza il provvedimento impugnato, che interveniva su una situazione cautelare ormai modificata e definitiva in sede di riesame, era invalido; restano ferme le determinazioni assunte dal Tribunale in sede di riesame (obbligo di presentazione alla PG).
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, primo comma
Norma sostanziale in tema di illeciti connessi a sostanze stupefacenti; indica il reato per cui l'indagato era gravemente indiziato (cessione di cocaina).
Codice di procedura penale, art. 282
Riferimento alla materia delle misure cautelari personali; richiamato per la valutazione della minore afflittività della misura sostitutiva (obbligo di presentazione alla PG).
Codice di procedura penale, art. 309
Regola il riesame disposto dal Tribunale su istanza dell'imputato; la sentenza osserva che la decisione del riesame che sostituisce la misura cautelare determina effetti preclusivi rispetto all'appello del PM sull'ordinanza originaria.
Codice di procedura penale, art. 310
Regola l'appello cautelare del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Gip; la Corte rileva che l'appello presuppone la perdurante efficacia del provvedimento impugnato.
Codice di procedura penale, art. 311
Indica il rimedio in Cassazione contro le decisioni del tribunale in sede di riesame; la sentenza ricorda che il PM poteva eventualmente impugnare la decisione del riesame con ricorso per cassazione secondo tale norma.
Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 7391/2010 (Testini)
Giurisprudenza richiamata per l'affermazione che non possono coesistere due titoli cautelari concorrenti relativi allo stesso indagato e medesimo fatto; sostiene l'inammissibilità dell'appello PM quando sia intervenuta successiva decisione di riesame.
Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 36315/2003 (Djurdevich)
Richiamata per l'ipotesi di possibile trattazione congiunta di impugnazioni attinenti alla libertà personale nell'ambito della stessa vicenda, pur riconoscendo limiti pratici legati ai termini di decadenza.
Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 38077/2014 (Rocca)
Precedente che afferma la necessità di verificare la definitività della misura sostitutiva intervenuta in pendenza di appello PM; se definitiva, l'appello del PM diventa inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 24558/2017 (Leone)
Conferma che l'annullamento della misura da parte del tribunale del riesame rende inammissibile l'appello del PM volto ad aggravamento, per mancanza di interesse.
Massime di principio
- Un appello del Pubblico Ministero avverso un'ordinanza del Gip presuppone la persistente efficacia del provvedimento impugnato: se, nel frattempo, il tribunale del riesame ha già sostituito o modificato definitivamente la misura, l'appello del PM diventa inammissibile per sopravvenuto difetto d'interesse.
- La decisione del tribunale in sede di riesame (art. 309 c.p.p.) può formare un 'giudicato cautelare' che preclude ulteriori interventi sull'identica materia cautelare, salvo che non intervengano fatti nuovi o non sia impugnata la decisione di riesame nelle sedi previste (art. 311 c.p.p.).
- Il giudice dell'impugnazione deve sempre verificare la sussistenza dell'interesse dell'istante e la persistenza dell'oggetto dell'impugnazione prima di pronunciarsi: l'accertamento della definitività del provvedimento sostitutivo è preliminare all'esame dell'appello del PM.
- Quando vi siano misure cautelari diversi e successivi provvedimenti riguardanti lo stesso fatto e medesimo indagato, occorre evitare sovrapposizioni di titoli cautelari; il giudice deve accertare quale provvedimento sia tuttora efficace e se sono sorti effetti preclusivi.
- Se il Pubblico Ministero intende contestare la decisione del tribunale del riesame, il rimedio corretto è il ricorso per cassazione avverso tale decisione (art. 311 c.p.p.), non l'appello avverso l'originaria ordinanza del Gip già sostituita.
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