Ordinanza n. 2987/2026 - Napoli, Sezione 5
per la correzione della sentenza n. 6873 del 21.10.2025, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 5981 del 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva rigettato il ricorso principale, dichiarato inammissibili i motivi aggiunti e liquidato le spese processuali in favore del Comune senza disporne l'attribuzione al procuratore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha chiesto la correzione della sentenza, rilevando che il dispositivo non aveva recepito la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, formulata con memoria depositata nel giudizio originario. I ricorrenti originari si sono opposti, sostenendo che il difensore dell'ente avrebbe già beneficiato dell'impegno di spesa assunto dal Comune per l'incarico legale.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di correzione ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a., ritenendo che l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese costituisca errore materiale emendabile mediante il procedimento di correzione, non essendo la distrazione una domanda autonoma e non dovendo essere dedotta con gli ordinari mezzi di impugnazione. Il Collegio ha inoltre chiarito che la distrazione fa sorgere in capo al difensore della parte vittoriosa un autonomo diritto di credito, esercitabile alternativamente nei confronti del soccombente o del cliente, restando quest'ultimo obbligato per l'eventuale parte eccedente la somma liquidata. È stato quindi disposto di inserire nel dispositivo della sentenza originaria, dopo la condanna dei ricorrenti al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori in favore del Comune, la formula "con attribuzione all'avv. Alessandro Barbieri, procuratore antistatario". È stato confermato il resto del dispositivo, compresa la compensazione delle spese nei confronti del condominio Villa Claudio. La Segreteria è stata incaricata delle annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.
La correzione della sentenza può essere utilizzata per emendare l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
art. 86, comma 3, c.p.a.
ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm.
La Segreteria deve effettuare le annotazioni conseguenti alla correzione del provvedimento.
artt. 287 e 288 c.p.c.
il rimedio esperibile ... è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.
In assenza di una disciplina espressa, l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese va fatta valere mediante il procedimento di correzione degli errori materiali e non con i mezzi ordinari di impugnazione.
art. 93, comma 2, c.p.c.
previa revoca della distrazione ai sensi dell’art. 93, comma 2, c.p.c.
Il cliente vittorioso che intenda agire in ripetizione nei confronti del soccombente deve previamente ottenere la revoca della distrazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore della parte vittoriosa è emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, anziché mediante gli ordinari mezzi di impugnazione, poiché la distrazione non costituisce una domanda autonoma.
- La distrazione delle spese attribuisce al difensore antistatario un diritto di credito direttamente azionabile nei confronti della parte soccombente, alternativo al credito che il difensore conserva verso il proprio cliente.
- La correzione per omessa distrazione può integrare il dispositivo della sentenza senza modificare la decisione sulle spese già liquidate né le ulteriori statuizioni non affette dall'errore.
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