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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24395/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sulla competenza per la messa in esecuzione di una sanzione sostitutiva (detenzione domiciliare) inflitta a Edmond Tari: il Magistrato di Sorveglianza aveva ordinato la restituzione degli atti alla Procura perché emettesse l'ordine di esecuzione e annotasse il fine pena; il Procuratore ha impugnato sostenendo che la normativa (in particolare la riforma d.lgs. 150/2022, art. 661 c.p.p. e art. 62 legge n. 689/1981) attribuisce al Magistrato di Sorveglianza la competenza esclusiva per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive e che il PM non è tenuto né in grado di emettere l'ordine di esecuzione né di determinare il termine di fine pena.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha dichiarato errata e funzionalmente abnorme la parte dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza che disponeva la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per l'emanazione dell'ordine di esecuzione e per l'annotazione del fine pena, perché imponeva un atto non previsto dall'ordinamento e un adempimento estraneo alle competenze e alle possibilità del PM. La Corte ha affermato la competenza esclusiva del Magistrato di Sorveglianza per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive (con esclusione, salvo casi espressi, del lavoro di pubblica utilità), ha precisato che l'esecuzione inizia con la consegna al condannato dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza e che non è previsto un successivo ordine di esecuzione del PM; ha, infine, qualificato l'ordinanza impugnata come abnorme di natura funzionale e ne ha disposto l'annullamento nelle parti indicate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia)

    Ha riformulato il sistema di esecuzione delle pene distinguendo le competenze: ha confermato la riserva al Magistrato di Sorveglianza per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive (ad eccezione del lavoro di pubblica utilità).

  • art. 661 cod. proc. pen. (comma 1)

    "quando deve essere eseguita una condanna alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981 n. 689"

    Attribuisce al PM il solo impulso (trasmissione della sentenza) e affida al Magistrato di Sorveglianza il compito di provvedere senza ritardo all'esecuzione secondo art. 62 L. 689/1981; non impone l'ordine di esecuzione da parte del PM.

  • art. 62 legge 24 novembre 1981, n. 689

    "il pubblico ministero trasmette la sentenza che dispone una delle predette sanzioni sostitutive al magistrato di sorveglianza, e questi procede a norma dell'art. 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale"

    Stabilisce la procedura di trasmissione e che il Magistrato di Sorveglianza emette l'ordinanza esecutiva, la trasmette immediatamente all'ufficio di pubblica sicurezza e all'UEPE e l'ordinanza è immediatamente esecutiva alla consegna al condannato.

  • art. 70 legge n. 689/1981

    "Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per più reati, una o più sentenze o decreti penali di condanna a pena sostitutiva, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale... Per l'esecuzione delle pene sostitutive concorrenti si applica, in quanto compatibile, l’art. 63 cod. proc. pen. E' tuttavia fatta salva, limitatamente all'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche concorrente con pene sostitutive di specie diversa, la competenza del giudice che ha applicato tale pena."

    Regola il cumulo di pene sostitutive e conferma, anche dopo la riforma, la particolarità delle competenze: mantiene la competenza del giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità e rinvia, per il cumulo, a norme compatibili che possono coinvolgere competenze diverse.

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'emissione dell'ordine di esecuzione per pene detentive; distinta dalla disciplina delle sanzioni sostitutive, confermando che per le pene detentive l'ordine di esecuzione spetta al PM.

  • art. 659 cod. proc. pen.

    Regola che il pubblico ministero esegue i provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza che comportano carcerazione o scarcerazione; non estende la competenza generale del PM all'esecuzione ordinaria delle sanzioni sostitutive.

  • art. 64 legge n. 689/1981

    Attribuisce al Magistrato di Sorveglianza la possibilità di modificare le prescrizioni e stabilisce che le modifiche siano comunicate all'UEPE, all'organo di polizia o al direttore del carcere, senza coinvolgimento della Procura.

  • art. 66 legge n. 689/1981

    Prevede che gli organi di controllo riferiscano le violazioni al Magistrato di Sorveglianza, il quale decide sulle eventuali revoche o modifiche, senza necessità di intervento del PM.

  • art. 68 legge n. 689/1981

    Regola la sospensione delle sanzioni sostitutive in caso di misura detentiva sopravvenuta e la determinazione della durata residua da parte del giudice o del Magistrato di Sorveglianza, senza coinvolgimento della Procura.

  • art. 69 legge n. 689/1981

    Disciplina la revoca delle pene sostitutive per inosservanza delle prescrizioni e indica che il procedimento è gestito dal Magistrato di Sorveglianza senza ruolo attivo della Procura.

  • art. 31 Regolamento esecuzione cod. proc. pen.

    "per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive, la cancelleria del magistrato di sorveglianza iscrive in apposito registro l'estratto del provvedimento che le ha disposte e forma un fascicolo nel quale sono raccolti l'estratto medesimo e tutti gli atti del procedimento"

    Conferma che il fascicolo d'esecuzione è formato presso la cancelleria del Magistrato di Sorveglianza, a ulteriore prova della sua competenza esclusiva nella gestione dell'esecuzione delle sanzioni sostitutive.

  • art. 21 Regolamento esecuzione cod. proc. pen. (comma 1 lett. a)

    Indica gli adempimenti della segreteria della Procura per le esecuzioni: non inserisce le sentenze che applicano sanzioni sostitutive tra quelle da iscrivere nel registro delle esecuzioni, salvo in caso di conversione in pena detentiva.

  • art. 663 cod. proc. pen. e art. 63 cod. proc. pen.

    Norme richiamate in tema di cumulo e applicazione di regole di esecuzione concorrente; la pronuncia le utilizza per chiarire i limiti di competenza tra Magistrato di Sorveglianza e PM nelle ipotesi di concorso di pene.

  • Sez. 1, n. 9282 del 12/01/2024 (giurisprudenza di legittimità)

    Giurisprudenza citata dalla Corte che ha già precisato che l'impulso per l'avvio dell'esecuzione è affidato al PM con la trasmissione della sentenza al Magistrato di Sorveglianza e che da quel momento è il Magistrato di Sorveglianza a dover assumere le determinazioni esecutive.

Massime di principio

  • Per le sanzioni sostitutive della semilibertà o della detenzione domiciliare la competenza per la messa in esecuzione è del Magistrato di Sorveglianza: il Pubblico Ministero trasmette la sentenza ma non emette un "ordine di esecuzione" né determina il fine pena.
  • L'esecuzione delle sanzioni sostitutive inizia con la consegna al condannato dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza; la Procura non riceve una comunicazione dell'inizio dell'esecuzione né è tenuta a annotare il termine finale salvo ipotesi di conversione o cumulo espressamente disciplinate.
  • Il Pubblico Ministero mantiene responsabilità per l'emissione dell'ordine di esecuzione esclusivamente per le pene detentive (es. carcerazione) e in ipotesi specifiche previste dalla legge (es. lavoro di pubblica utilità o conversione).
  • Un provvedimento giudiziario che impone a un altro ufficio un atto non previsto dalla legge e che di fatto determina una stasi dell'esecuzione può essere qualificato come abnorme e impugnato con ricorso per cassazione anche se non esiste un rimedio ordinario specifico.
  • Nelle procedure operative occorre rispettare i termini e le formalità previste (es. il Magistrato di Sorveglianza deve provvedere "senza ritardo", con riferimento pratico entro i termini stabiliti dalla normativa) e istituire il fascicolo d'esecuzione presso la cancelleria del Magistrato di Sorveglianza.
  • In casi di cumulo o concorso di pene occorre verificare le disposizioni specifiche (art. 70 L. 689/1981 e richiamo all'art. 663 c.p.p.) per stabilire se e quando ricorre la competenza del PM o del giudice che ha applicato una specifica pena (es. lavoro di pubblica utilità).

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