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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44273/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del 13/06/2024 del Tribunale di Cosenza (giudice dell'esecuzione) che aveva revocato in parte l'ordine di carcerazione n. 34/24 SIEP relativo alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione e euro 20.000, inflitta con la sentenza n. 236/2023. Il ricorrente censura: 1) l'assenza di una specifica richiesta dell'interessato circa la revoca (l'incidente era rubricato genericamente "questioni sul titolo esecutivo") e l'erronea valutazione della definitività delle sentenze da parte del giudice dell'esecuzione, che avrebbe ritenuto sussistere solo un giudicato parziale ai sensi dell'art. 624 c.p.p.; 2) la violazione del giudicato (art. 648 c.p.) perché la sentenza di patteggiamento n. 329/2023 avrebbe riconosciuto la continuazione con reato per il quale non sarebbe ancora formato il giudicato; 3) illogicità e contraddittorietà della motivazione: il giudice disapplica il vincolo della continuazione per una parte della pena ma, per altra parte, ne tiene conto in fase esecutiva.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo, assorbendo gli altri. Rileva che la Corte di cassazione, con decisione del 6.2.2024, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Arena; quindi la sentenza della Corte d'appello del 24.1.2024 era divenuta passata in giudicato prima dell'ordinanza del 13.6.2024. Ne consegue che l'ordine di carcerazione sul complesso della pena (anni 5 e mesi 4 e euro 26.000) era legittimo e non poteva essere revocato neppure parzialmente. Perciò la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina comunicazione al Procuratore della Repubblica di Cosenza.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Richiamato dal giudice dell'esecuzione quale parametro per ritenere l'esistenza di un giudicato parziale; la Corte osserva però che, ove la Corte di cassazione dichiari inammissibile il ricorso, la sentenza impugnata è divenuta definitiva e la presumibile applicazione dell'art. 624 per delimitare l'esecutività non era corretta nel caso concreto.

  • art. 648 cod. pen.

    Invocato dal ricorrente per affermare violazione del giudicato in relazione al riconoscimento della continuazione; la Corte, assorbendo il motivo, ha comunque affermato che la sentenza era passata in giudicato e che le questioni relative al giudicato e alla continuazione erano già risolte a favore dell'esecutività integrale.

  • art. 73, comma 1, T.U. stupefacenti

    Norma sostanziale indicata per identificare i reati contestati e le pene contemplate; la decisione giudica la definitività delle pronunce che hanno applicato tale norma, confermando che le condanne per i reati di cui all'art. 73 erano ormai definitive.

Massime di principio

  • Verificare sempre la data di definitività delle sentenze (compresa l'esistenza di pronunce della Corte di cassazione, anche di inammissibilità) prima di disporre revoche o modifiche di ordini di esecuzione.
  • Il giudice dell'esecuzione non può revocare un ordine di carcerazione basandosi su una errata valutazione della passata in giudicato: se la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, la sentenza è definitiva e l'esecuzione deve tenerne conto integralmente.
  • Le questioni sull'esecutività e sulla eventuale applicazione del vincolo della continuazione richiedono un esame preciso dello stato dei giudicati; decisioni contraddittorie (disapplicare la continuazione per una parte della pena e tenerla conto per un'altra) sono vulnerabili e possono essere annullate.
  • Anche se l'incidente è genericamente rubricato, il giudice dell'esecuzione deve essere attento a non pronunciarsi su questioni sostanziali senza che le parti abbiano formulato istanze chiare; tuttavia, l'assenza di una richiesta specifica non legittima una decisione fondata su un'errata ricostruzione dei fatti processuali.
  • Prima di adottare provvedimenti in materia esecutiva, è buona prassi notificare e verificare le pronunce di grado superiore (Corte d'appello, Corte di cassazione) per accertare se il titolo esecutivo abbia già acquisito efficacia definitiva.

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