Regolamento (UE) 2020/22
Regolamento Delegato (UE) 2020/22 Della Commissione del 31 ottobre 2019 che modifica gli allegati I e III del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il sistema di monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi al passaggio alla procedura di prova WLTP e alla fine del regime previgente basato sul regolamento (UE) n. 510/2011. Introduce una metodologia specifica per i veicoli di base incompleti nei sistemi a più fasi, così da attribuire al costruttore del veicolo di base valori di emissioni e massa rappresentativi già al momento della produzione e della vendita del veicolo di base. Prevede inoltre obblighi di comunicazione dati per Stati membri e costruttori, nonché una clausola di verifica della rappresentatività dei valori monitorati con possibile correzione del metodo in caso di scostamenti significativi.
Modifica gli allegati I e III del regolamento (UE) 2019/631 per disciplinare il monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con sistema a più fasi.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli commerciali leggeri nuovi di categoria N1, con particolare riguardo ai veicoli omologati e/o completati nell’ambito di un sistema a più fasi, nonché ai relativi costruttori del veicolo di base e agli Stati membri competenti per la raccolta e comunicazione dei dati. Rileva per il monitoraggio delle emissioni di CO2 e della massa dei veicoli immatricolati a partire dall’anno civile 2020, con specifiche regole transitorie per i veicoli completati omologati a norma del regolamento (CE) n. 692/2008 e per i veicoli omologati a norma dell’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non contiene esclusioni soggettive ulteriori, ma distingue tra veicoli completi, veicoli di base completi e veicoli di base incompleti.
Monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con sistema a più fasi
Il regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) 2019/631 per adeguare il sistema di monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi al nuovo quadro di prova WLTP introdotto dal regolamento (UE) 2017/1151. Il legislatore rileva che, con l’abbandono del regime del regolamento (UE) n. 510/2011 dal 1o gennaio 2020, occorre mantenere nel nuovo quadro una metodologia coerente per i veicoli omologati e completati in più fasi.
Finalità e logica della disciplina
La ratio principale è assicurare che le emissioni specifiche di CO2 e la massa attribuite al costruttore del veicolo di base siano conosciute e utilizzabili già al momento della produzione e della vendita del veicolo di base, e non solo al completamento finale del veicolo. In tal modo il costruttore può pianificare con maggiore certezza il rispetto degli obiettivi di prestazione in materia di emissioni previsti dal regolamento (UE) 2019/631.
Ambito oggettivo e soggettivo
La disciplina riguarda i veicoli commerciali leggeri nuovi di categoria N1, con particolare attenzione ai veicoli omologati con sistema a più fasi. Sono coinvolti due livelli di soggetti:
- gli Stati membri, cui spetta la raccolta e comunicazione di specifici dati di immatricolazione e omologazione;
- i costruttori del veicolo di base, che devono comunicare alla Commissione i dati tecnici necessari per il calcolo delle emissioni medie e dell’obiettivo del costruttore.
Le regole si applicano ai veicoli completati immatricolati dal 2020 in avanti, con una disciplina transitoria dettagliata per i veicoli omologati secondo il regolamento (CE) n. 692/2008 e con regole operative allineate all’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151.
Modifica della massa media di riferimento
Una delle modifiche centrali riguarda la definizione di «Mø» nell’allegato I, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/631. La massa media dei nuovi veicoli commerciali leggeri del costruttore viene precisata distinguendo:
- veicolo completo: si considera la massa in ordine di marcia del veicolo;
- veicolo di base completo collegato a un veicolo completato: si considera la massa in ordine di marcia del veicolo di base;
- veicolo di base incompleto collegato a un veicolo completato: si usa la massa di monitoraggio (Mmon), calcolata con la formula Mmon = MRObase x B0.
Questa impostazione consente di ancorare il calcolo degli obiettivi del costruttore a valori coerenti con la fase di produzione del veicolo di base.
Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri
Nell’allegato III, parte A, punto 1.2, viene riformulata la disciplina di comunicazione dei dati per i veicoli completati immatricolati come N1. Gli Stati membri devono usare il formato previsto dalla parte C, sezione 2, e non rendere pubblico il numero di identificazione del veicolo.
Per i veicoli completati omologati a norma del regolamento (CE) n. 692/2008, nell’anno civile 2020 devono essere raccolti dati dettagliati relativi:
- al veicolo di base incompleto;
- al veicolo di base completo;
- al veicolo completato.
Per i veicoli completati omologati a norma dell’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151, dal 2020 in poi gli Stati membri devono comunicare almeno i dati minimi indicati nel punto 1.1.
Comunicazione dei dati da parte dei costruttori
Dal 2021, per ogni veicolo nuovo completato di categoria N1 immatricolato nel 2020 e negli anni successivi, il costruttore del veicolo di base deve trasmettere alla Commissione, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati tecnici del veicolo di base. Il contenuto della comunicazione varia in funzione della struttura del veicolo completato:
- se il veicolo completato deriva da un veicolo di base incompleto, sono richiesti, tra gli altri, numero di identificazione del veicolo, identificazione della famiglia di veicoli, emissioni di CO2 di monitoraggio, zona anteriore, resistenza al rotolamento, massa di monitoraggio, massa in ordine di marcia e massa rappresentativa del carico;
- se il veicolo completato deriva da un veicolo di base completo, sono richiesti numero di identificazione del veicolo, identificazione della famiglia di veicoli, emissioni specifiche di CO2 del veicolo di base e massa in ordine di marcia.
Calcolo delle emissioni specifiche medie e dell’obiettivo del costruttore
La Commissione utilizza i dati trasmessi dal costruttore del veicolo di base per calcolare le emissioni specifiche medie di CO2 e l’obiettivo per le emissioni specifiche del costruttore per l’anno civile di immatricolazione del veicolo completo. Se il costruttore non trasmette i dati richiesti, la Commissione utilizza le emissioni specifiche comunicate dagli Stati membri per il veicolo completato. Il testo prevede però una clausola di salvaguardia: quando ricorrono le condizioni di cui al punto 1.2.5, il calcolo deve essere effettuato con i dati dei veicoli completati.
Metodo di calcolo per i veicoli di base incompleti
A partire dal 2020, i costruttori devono calcolare le emissioni di CO2 di monitoraggio di ciascun veicolo di base incompleto mediante il metodo dell’interpolazione previsto dall’allegato XXI, suballegato 7, punti 3.2.3.2 o 3.2.4, del regolamento (UE) 2017/1151, applicando la stessa metodologia usata per l’omologazione CE del veicolo di base, ma con alcune correzioni.
Le principali correzioni riguardano:
- la sostituzione del parametro TMind con la massa standard del veicolo di base, DMbase;
- il calcolo di DMbase secondo la formula DMbase = MRObase × B0 + 25 kg + MVL;
- la definizione di B0 come valore della massa della carrozzeria corrispondente a 1,375;
- il calcolo della massa rappresentativa del carico del veicolo, pari al 28 % del carico massimo;
- la correzione del valore B0 entro il 31 ottobre 2021, sulla base dei dati relativi ai veicoli immatricolati negli anni civili 2018, 2019 e 2020, con applicazione del nuovo valore dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.
Sono inoltre disciplinati:
- l’uso della resistenza al rotolamento del veicolo di base;
- il criterio di determinazione della zona anteriore, con più opzioni a seconda della famiglia di appartenenza del veicolo e dell’uso o meno del metodo di interpolazione.
Verifica della rappresentatività dei valori di monitoraggio
La Commissione deve verificare ogni anno se la media delle emissioni di CO2 di monitoraggio comunicata dai costruttori di veicoli di base sia rappresentativa rispetto alla media delle emissioni specifiche di CO2 dei veicoli completati immatricolati nell’anno considerato. La Commissione informa i costruttori del possibile scostamento.
Se per due anni civili consecutivi lo scostamento è pari o superiore al 4 %, la Commissione deve usare la media delle emissioni specifiche di CO2 dei veicoli completati dell’anno civile successivo per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore del veicolo di base o del raggruppamento.
Fonti dei dati e regole di precisione
I dati dettagliati devono provenire dal certificato di conformità del veicolo commerciale leggero o essere coerenti con esso. Quando alcuni dati non sono presenti nel certificato, essi vanno tratti dalla documentazione di omologazione o dalle informazioni trasmesse dal costruttore del veicolo di base. Gli Stati membri devono adottare misure per garantire che il monitoraggio sia sufficientemente preciso.
Il regolamento precisa anche due regole pratiche:
- se il certificato riporta una massa minima e una massa massima, si usa solo la massa massima;
- per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas, se il certificato riporta le emissioni per entrambi i carburanti, si utilizza solo il valore misurato per il gas.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati I e III del regolamento (UE) 2019/631
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I e III del regolamento (UE) 2019/631 secondo l’allegato del regolamento delegato, al fine di aggiornare le regole di monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con sistema a più fasi.
Nuova definizione di Mø e calcolo della massa di monitoraggio
Nell’allegato I, parte B, punto 4, la definizione di «Mø» è sostituita per precisare come si determina la massa media dei nuovi veicoli commerciali leggeri del costruttore. Per i veicoli di base incompleti collegati a un veicolo completato, la massa da considerare è la massa di monitoraggio (Mmon), calcolata con la formula Mmon = MRObase x B0, dove MRObase è la massa in ordine di marcia del veicolo di base e B0 è definito nell’allegato III.
Comunicazione dati da parte degli Stati membri sui veicoli completati
Nell’allegato III, parte A, punto 1.2.1, gli Stati membri devono utilizzare il formato della parte C, sezione 2, e non rendere pubblico il numero di identificazione del veicolo. Per l’anno civile 2020, per i veicoli completati omologati a norma del regolamento (CE) n. 692/2008, devono essere registrati dati dettagliati sul veicolo di base incompleto, sul veicolo di base completo e sul veicolo completato. Per i veicoli completati omologati a norma dell’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151, dal 2020 in poi gli Stati membri comunicano almeno i dati minimi indicati nel punto 1.1.
Comunicazione dati da parte dei costruttori e termine annuale
Dal 2021, per ogni veicolo nuovo completato di categoria N1 immatricolato nel 2020 e negli anni successivi, il costruttore del veicolo di base deve comunicare alla Commissione, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati relativi al veicolo di base. I dati richiesti variano a seconda che il veicolo completato sia basato su un veicolo di base incompleto o completo e includono, tra l’altro, numero di identificazione del veicolo, numero di identificazione della famiglia di veicoli, emissioni di CO2 di monitoraggio o specifiche, massa in ordine di marcia, massa di monitoraggio, resistenza al rotolamento, zona anteriore e massa rappresentativa del carico.
Calcolo delle emissioni medie e dell’obiettivo per il costruttore del veicolo di base
La Commissione utilizza i valori comunicati dal costruttore del veicolo di base per calcolare le emissioni specifiche medie di CO2 e l’obiettivo per le emissioni specifiche per l’anno civile in cui il veicolo completo è immatricolato. Se i dati del costruttore non sono comunicati, si usano i dati comunicati dagli Stati membri per il veicolo completato. Tuttavia, se ricorrono le condizioni di scostamento previste, devono essere utilizzati i dati dei veicoli completati.
Metodo di interpolazione per il calcolo delle emissioni di CO2 di monitoraggio
A partire dall’anno civile 2020, i costruttori devono calcolare le emissioni di CO2 di monitoraggio per ciascun veicolo di base incompleto usando il metodo dell’interpolazione del regolamento (UE) 2017/1151, con adattamenti specifici. Sono disciplinati in dettaglio la sostituzione del parametro TMind con la massa standard del veicolo di base (DMbase), il calcolo di DMbase mediante formula specifica, la correzione del valore B0 entro il 31 ottobre 2021 e la sua applicazione dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, nonché l’uso della resistenza al rotolamento e della zona anteriore secondo regole specifiche.
Verifica della rappresentatività e soglia di scostamento del 4 %
Ogni anno la Commissione valuta la rappresentatività della media delle emissioni di CO2 di monitoraggio rispetto alla media delle emissioni specifiche dei veicoli completati e informa i costruttori dello scostamento rilevato. Se per due anni civili consecutivi lo scostamento è pari o superiore al 4 %, la Commissione utilizza la media delle emissioni specifiche di CO2 dei veicoli completati dell’anno civile successivo per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore o del raggruppamento.
Regole sui dati di fonte e criteri di precisione del monitoraggio
I dati dettagliati devono essere ricavati dal certificato di conformità o, se assenti, dalla documentazione di omologazione o dalle informazioni comunicate dal costruttore del veicolo di base. Gli Stati membri devono adottare misure per garantire che la procedura di monitoraggio sia sufficientemente precisa. In presenza di una massa minima e massima nel certificato di conformità, va utilizzato solo il valore massimo; nei veicoli a doppia alimentazione benzina-gas si utilizza solo il valore misurato per il gas.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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