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Sentenza

Sentenza del 02/03/2016 n. 1178 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - TARSU - TIA - TARI - TARES - Rifiuti prodotti dalle navi - Rifiuti diversi - Raccolta - Competenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune sosteneva, in sostanza, di avere competenza in materia di gestione, raccolta e imposizione sui rifiuti presenti nell'area portuale, contestando anche la legittimità degli atti concessori adottati dalle Autorità marittime. La questione riguardava in particolare i rifiuti prodotti dalle navi, i residui del carico e gli altri rifiuti presenti negli spazi portuali.

La decisione

La pretesa del Comune è stata esclusa. Per i rifiuti prodotti dalle navi e per i residui del carico non sussiste alcuna competenza comunale; di conseguenza, il Comune non è legittimato a contestare la legittimità degli atti concessori adottati dalle Autorità marittime in tale materia. Inoltre, negli spazi di competenza delle Autorità Portuali, i servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti diversi da quelli prodotti dalle navi spettano alle Autorità Portuali medesime e non al Comune.

Norme richiamate

  • D.lgs. 182/2003

    Disciplina la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, attribuendo la relativa gestione nell'ambito portuale secondo le competenze delle Autorità marittime e portuali, con esclusione della competenza comunale.

  • Legge 84/1994

    Regola l'ordinamento e le funzioni delle Autorità Portuali, comprese le attività di gestione e organizzazione dei servizi negli spazi portuali di loro competenza.

  • Decreto ministeriale 14 novembre 1994

    Individua e disciplina i servizi di interesse generale negli ambiti portuali, tra cui quelli connessi alla pulizia e alla raccolta dei rifiuti, attribuendoli alle Autorità Portuali negli spazi di rispettiva competenza.

Massime di principio

  • La competenza in materia di rifiuti deve essere individuata in base alla loro origine e al luogo in cui vengono prodotti o raccolti: i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico seguono una disciplina speciale portuale e non rientrano nella competenza ordinaria del Comune.
  • Quando una normativa speciale attribuisce determinate funzioni alle Autorità marittime o portuali, tale disciplina prevale sulle competenze comunali generali in materia di rifiuti e servizi di igiene urbana.
  • Il Comune non è legittimato a contestare atti concessori o organizzativi relativi a materie nelle quali non possiede una competenza propria o un interesse giuridicamente qualificato.
  • Negli spazi portuali affidati alla competenza delle Autorità Portuali, i servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti diversi da quelli prodotti dalle navi devono essere organizzati e svolti dalle Autorità Portuali, salvo specifiche diverse disposizioni.
  • L'applicazione di tributi comunali sui rifiuti o l'affidamento dei relativi servizi deve rispettare la ripartizione delle competenze prevista dalla legislazione speciale portuale.

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