Sentenza del 02/03/2016 n. 1178 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - TARSU - TIA - TARI - TARES - Rifiuti prodotti dalle navi - Rifiuti diversi - Raccolta - Competenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune sosteneva, in sostanza, di avere competenza in materia di gestione, raccolta e imposizione sui rifiuti presenti nell'area portuale, contestando anche la legittimità degli atti concessori adottati dalle Autorità marittime. La questione riguardava in particolare i rifiuti prodotti dalle navi, i residui del carico e gli altri rifiuti presenti negli spazi portuali.
La decisione
La pretesa del Comune è stata esclusa. Per i rifiuti prodotti dalle navi e per i residui del carico non sussiste alcuna competenza comunale; di conseguenza, il Comune non è legittimato a contestare la legittimità degli atti concessori adottati dalle Autorità marittime in tale materia. Inoltre, negli spazi di competenza delle Autorità Portuali, i servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti diversi da quelli prodotti dalle navi spettano alle Autorità Portuali medesime e non al Comune.
Norme richiamate
D.lgs. 182/2003
Disciplina la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, attribuendo la relativa gestione nell'ambito portuale secondo le competenze delle Autorità marittime e portuali, con esclusione della competenza comunale.
Legge 84/1994
Regola l'ordinamento e le funzioni delle Autorità Portuali, comprese le attività di gestione e organizzazione dei servizi negli spazi portuali di loro competenza.
Decreto ministeriale 14 novembre 1994
Individua e disciplina i servizi di interesse generale negli ambiti portuali, tra cui quelli connessi alla pulizia e alla raccolta dei rifiuti, attribuendoli alle Autorità Portuali negli spazi di rispettiva competenza.
Massime di principio
- La competenza in materia di rifiuti deve essere individuata in base alla loro origine e al luogo in cui vengono prodotti o raccolti: i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico seguono una disciplina speciale portuale e non rientrano nella competenza ordinaria del Comune.
- Quando una normativa speciale attribuisce determinate funzioni alle Autorità marittime o portuali, tale disciplina prevale sulle competenze comunali generali in materia di rifiuti e servizi di igiene urbana.
- Il Comune non è legittimato a contestare atti concessori o organizzativi relativi a materie nelle quali non possiede una competenza propria o un interesse giuridicamente qualificato.
- Negli spazi portuali affidati alla competenza delle Autorità Portuali, i servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti diversi da quelli prodotti dalle navi devono essere organizzati e svolti dalle Autorità Portuali, salvo specifiche diverse disposizioni.
- L'applicazione di tributi comunali sui rifiuti o l'affidamento dei relativi servizi deve rispettare la ripartizione delle competenze prevista dalla legislazione speciale portuale.
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